§ 2.1.23 - Legge Regionale 20 agosto 1979, n. 25.
Convenzione tra la Regione Molise e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:20/08/1979
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nel Molise al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle [...]
Art. 2.      Per tale collaborazione la Regione stanzia la somma di L. 20.000.000 che sarà attribuita alle organizzazione professionali sulla base delle pratiche espletate e con le modalità che verranno [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 2.1.23 - Legge Regionale 20 agosto 1979, n. 25.

Convenzione tra la Regione Molise e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A.

(B.U. n. 16 del 1 settembre 1979).

 

Art. 1.

     La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nel Molise al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2.

     Per tale collaborazione la Regione stanzia la somma di L. 20.000.000 che sarà attribuita alle organizzazione professionali sulla base delle pratiche espletate e con le modalità che verranno stabilite da apposita convenzione, il cui testo sarà predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato con atto deliberativo del Consiglio entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 viene iscritto al Titolo I - Sezione n. 5 - Rubrica n. 12 - Settore n. 2 il nuovo capitolo n. 43970 "Oneri per collaborazione da parte delle Organizzazioni professionali

nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. trasferite alla Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di L. 20.000.000 previe analoghe riduzioni da apportarsi a carico del Cap. 47300 "Spese per l'erogazione di contributi e per la organizzazione di mercati in occasione di mostre e manifestazioni zootecniche" (leggi regionali 8 novembre 1972, n. 6 - art. 7 e 3 agosto 1973, n. 16).

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

     della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.