§ 4.6.8 - Legge Regionale 25 maggio 1990, n. 26.
T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:25/05/1990
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 4.6.8 - Legge Regionale 25 maggio 1990, n. 26.

T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportiva e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1990).

 

Art. 1.

     1. Nel quadro degli obiettivi previsti dall'art. 4 dello Statuto, la Regione Molise favorisce manifestazioni ed attività rivolte allo sviluppo e alla diffusione dello sport inteso come servizio sociale ed assicura interventi diretti all'espansione ed al rinnovamento delle attrezzature e dei servizi sportivi di interesse regionale.

     2. Allo scopo di coordinare e programmare gli interventi regionali nel settore, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il piano pluriennale di interventi per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della Regione Molise.

     3. La Giunta Regionale determina le tipologie edilizie e tecniche, improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, perché vi facciano riferimento i soggetti interessati agli interventi di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione interviene:

     a)

     1) a favore delle Province, dei Comuni e dei consorzi fra Enti Locali con la concessione dell'eventuale garanzia fideiussoria e con il concorso fino al 5% sul tasso di interesse per i mutui che gli stessi andranno a contrarre per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto dell'area;

     2) a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, come sostituito ed integrato da successive leggi, con la concessione dell'eventuale garanzia fidejussoria e con il concorso fino ad un massimo del 5% del tasso di interesse per mutui che gli stessi andranno a contrarre per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto dell'area [1];

     b) [a favore degli Enti di cui alla precedente lettera con la concessione di contributi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature] [2];

     c) [a favore di associazioni, sodalizi e società, anche senza personalità giuridica, appartenenti a Federazioni, con la concessione di contributi per lo svolgimento di attività sportive a carattere dilettantistico] [3];

     d) [a favore dei Comuni e degli istituti scolastici che stipulino convenzioni con le società sportive per l'uso delle palestre, con la concessione di contributi per le spese di manutenzione e gestione degli impianti] [4];

     e) [a favore di Associazioni ed enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti sul territorio, con la concessione di contributi per l'organizzazione di attività a carattere promozionale, di impiego del tempo libero e per le attività delle società ad essi affiliate] [5];

     f) [1) a favore di società, regolarmente costituite, anche senza personalità giuridica, ed effettivamente operanti sul territorio, con la concessione di contributi per l'organizzazione o lo svolgimento di attività sportive a carattere dilettantistico per gli sports dei disabili;

     2) a favore del Comitato regionale della Federazione per gli sports dei disabili, con la concessione di contributi per corsi di formazione degli istruttori ed assistenti specializzati] [6].

 

     Art. 3. [7]

     1. Per le manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse internazionale, nazionale e interregionale realizzate nel Molise, la Regione interviene con l'erogazione di contributi nel limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     2. L'istanza, pena l'esclusione dal beneficio, deve pervenire all'Assessore allo Sport entro il 31 marzo.

     3. L'erogazione del contributo è disposto, successivamente alla manifestazione, con provvedimento della Giunta Regionale, previa presentazione da parte dei beneficiari di una relazione sulla manifestazione e del consuntivo delle spese sostenute, sottoscritto dal Presidente del sodalizio o Ente organizzatore e corredato da relativa documentazione.

 

     Art. 4. [8]

 

     Art. 5. [9]

     1. Per essere ammessi al beneficio di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge, gli Enti interessati, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, devono produrre all'Assessorato regionale competente istanza corredata di:

     a) progetto generale di massima dell'opera con il parere tecnico del CONI, adeguato alle norme di legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

     b) relazione illustrativa dalla quale risultino i dati sulla popolazione, sugli insediamenti residenziali e produttivi esistenti nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente sui servizi pubblici esistenti, sulla localizzazione dell'impianto richiesto e sul regime urbanistico dell'area individuata.

     2. Per l'acquisto delle aree occorrenti per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.

     3. Per essere ammessi al beneficio di cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge i soggetti interessati, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, devono produrre all'Assessorato regionale competente istanza corredata di:

     a) progetto generale di massima dell'opera, con il parere del CONI, adeguato alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

     b) dichiarazione del Sindaco dal quale risulti che l' area interessata rientri in zona destinata ad impianti sportivi;

     c) riconoscimento personalità giuridica;

     d) situazione patrimoniale e finanziaria;

     4. Sulla base delle istanze pervenute improrogabilmente entro il termine di cui al comma precedente l' Assessorato Regionale allo Sport predispone la proposta di piano da trasmettere entro fine anno alla Giunta regionale.

 

     Art. 6. [10]

 

     Art. 7. [11]

     1. La Giunta regionale, tenuto conto del piano programmatico dello sport, ove vigente, approva, entro il 31 maggio, il piano annuale, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. La Regione provvederà ad escludere dal piano annuale gli Enti e i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge che non avranno stipulato il mutuo entro 6 mesi dalla data di notifica del piano stesso.

 

     Art. 8. [12]

     1. L'utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui all'art. 2 della presente legge deve essere garantita a tutte le Associazioni Sportive nonchè a gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito regionale.

     2. A tale scopo l'Ente beneficiario adotta apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato Regionale competente.

     3. E' fatto assoluto divieto di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, salvo eccezionali deroghe stabilite dall'Ente proprietario.

     4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo al rimborso delle somme percepite.

 

     Art. 9. [13]

     1. I contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 2 sono concessi annualmente dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consultiva per lo Sport di cui al successivo art. 15, d'intesa con la competente Commissione Consiliare che si esprime nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della proposta della Giunta Regionale. Trascorso il termine suddetto, il parere si intende acquisito.

 

     Art. 10. [14]

     1. Per beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 lettera b) della presente legge, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i Consorzi tra Enti Locali presentano istanza al competente Assessorato Regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredata di dettagliato preventivo di spesa.

 

     Art. 11. [15]

     1. Gli interessati ai contributi di cui al precedente art. 2, lettera c), devono presentare al competente Assessorato entro e non oltre il 31 marzo un'istanza corredata di:

     - preventivo dettagliato di spesa per l'attività programmata per l'anno in corso;

     - consuntivo di spesa dell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante, corredato della relazione illustrativa sull'attività svolta, vistata dall'Organo Provinciale della Federazione di appartenenza;

     - attestato di affiliazione per l'anno in corso.

 

     Art. 12. [16]

     1. Per beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, lettera d), i Comuni e gli istituti scolastici che abbiano stipulato apposita convenzione con le società sportive per l'uso delle palestre devono presentare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno un'istanza corredata di:

     1) copia della convenzione;

     2) preventivo di spesa per la manutenzione e la gestione dell'impianto riferito all'anno in corso.

 

     Art. 13. [17]

     1. Gli interessati ai contributi di cui al precedente art. 2 lettera e) ed f) devono presentare al competente Assessorato, entro e non oltre il 31 marzo, un'istanza corredata di:

     - copia dello Statuto dell'Ente o dell'Associazione;

     - preventivo dettagliato di spesa dell'attività programmata per l'anno in corso;

     - consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante dell'Ente di promozione sportiva o Associazione corredato della relazione illustrativa sull'attività svolta.

 

     Art. 14. [18]

     1. I contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 della presente legge non possono superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile, mentre i contributi di cui all'art. 13 della presente legge sono erogati sulla base della spesa ritenuta ammissibile nell'ambito delle disponibilità del capitolo di Bilancio, e sono erogati, per la metà, all'atto dell'approvazione del programma e, per la differenza, all'atto della presentazione della seguente documentazione [19]:

     a) relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo, munita del visto dell'Organo Provinciale della Federazione Sportiva di appartenenza che ne attesti l'avvenuta realizzazione con esclusione, limitatamente al visto, per le Associazioni non affiliate;

     b) dichiarazione formale del Presidente o legale rappresentante dell'Ente sulle spese sostenute;

     c) giustificativi di spesa.

     2. Ai beneficiari di cui all'art. 11, all'atto dell'approvazione del programma, può essere anticipato metà del contributo assegnato a condizione che l'associazione dimostri di svolgere attività sportiva da almeno un biennio precedente la data di presentazione dell'istanza e che a quest'ultima risulti allegata una documentazione di spesa pari, almeno, al contributo concesso.

 

     Art. 15. [20]

     1. Su proposta dell'Assessore competente è istituita, con decreto del PGR, la Commissione consultiva per lo sport che è composta:

     a) dall'Assessore allo Sport o suo delegato che la presiede;

     b) dal Delegato regionale CONI;

     c) dai Presidenti provinciali del CONI;

     d) da tre rappresentanti Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali eletti dal Consiglio Regionale del CONI;

     e) da un rappresentante regionale per ciascuno degli Enti di promozione sportiva operanti nella Regione;

     f) da 5 Sindaci, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre;

     g) da tre Presidenti di Comunità Montane, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;

     h) dai Presidenti delle due Province o Assessori delegati;

     i) dal rappresentante regionale della Federazione Handicappati.

     2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale designato dall'Assessore competente con qualifica non inferiore al 6° livello funzionale.

     3. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali [21].

     4. Ai componenti la Commissione, dipendenti regionali, compete il solo rimborso delle spese di viaggio [22].

     5. La Commissione consultiva, oltre ad esprimere il prescritto parere sui programmi regionali, ha facoltà di proposta e di relazione sullo stato delle attività sportive nella regione [23].

 

     Art. 16.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI e l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito per la concessione di mutui, secondo importi stabiliti dalla Regione, per il finanziamento degli interventi previsti nel piano pluriennale. Tali mutui sono concessi agli Enti locali beneficiari delle provvidenze regionali.

 

     Art. 17.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali n. 39 del 9 novembre 1977; n. 20 del 5 settembre 1978; n. 3 del 9 gennaio 1979; n. 17 del 2 giugno 1979; n. 4 del 17 gennaio 1983.

 

     Art. 18.

     1. Agli Enti compresi nei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva, approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, si continua ad erogare un contributo del 2% sull'importo del mutuo contratto per la decurtazione delle annualità di ammortamento, secondo le modalità previste dai rispettivi decreti di erogazione.

 

     Art. 19.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per le spese di investimento di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli oneri di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 2 sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 1970 n. 281.

     2. Alla quantificazione degli oneri annuali si provvede con la legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 e così modificata dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[2] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[3] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[4] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[5] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[6] Lettera sostituita dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 e abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 26 luglio 1994, n. 14.

[9] Articolo sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 26 luglio 1994, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 26 luglio 1994, n. 14.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[14] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[15] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[16] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[17] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[18] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 giugno 1999, n. 21.

[20] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[21] L'art. 5 della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 ha sostituito gli originari commi 3 e 4 con gli attuali commi 3, 4 e 5. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 40 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[22] L'art. 5 della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 ha sostituito gli originari commi 3 e 4 con gli attuali commi 3, 4 e 5.

[23] L'art. 5 della L.R. 26 luglio 1994, n. 14 ha sostituito gli originari commi 3 e 4 con gli attuali commi 3, 4 e 5.