§ 4.2.11 - Legge Regionale 25 maggio 1990, n. 24.
Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:25/05/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Beneficiari.
Art. 2.  Concessione dei contributi.
Art. 3.  Entità dei contributi.
Art. 4.  Modalità.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Abrogazione di norme.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 4.2.11 - Legge Regionale 25 maggio 1990, n. 24.

Provvidenze in favore delle Associazioni di tutela degli invalidi.

(B.U. n. 10 del 1 giugno 1990).

 

Art. 1. Beneficiari. [1]

     1. La Regione Molise concede annualmente contributi alle Sezioni regionali delle seguenti Associazioni che svolgono sul territorio regionale attività di alto valore sociale, allo scopo di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, escluse le Associazioni combattentistiche e di Arma:

     - Associazione nazionale Mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979.

     - Unione italiana Ciechi (UIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.

     - Ente Nazionale Sordomuti (ENS), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979.

     - Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi civili, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.

     Con deliberazione del Consiglio Regionale potrà essere decisa l'ammissione di altri Organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica che presentino i necessari requisiti e finalità sociali.

 

     Art. 2. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, dispone la concessione dei contributi di cui al successivo articolo 3 in favore delle rappresentanze regionali degli Enti di cui all'articolo 1.

     2. Le rappresentanze regionali provvederanno a ripartire una quota non inferiore all'80 per cento del contributo totale ottenuto per l'anno tra le due sezioni provinciali sulla base del numero degli iscritti a ciascuna di loro.

 

     Art. 3. Entità dei contributi.

     1. A ciascuna delle Associazioni verrà attribuita una quota, uguale per tutte, che verrà quantificata ogni anno con provvedimento della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente.

     2. Alla quota di cui al comma precedente verrà aggiunto un ulteriore contributo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, e correlato alla quantità e qualità delle attività programmate.

 

     Art. 4. Modalità.

     1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno i responsabili delle delegazioni regionali delle Associazioni interessate trasmettono alla Giunta regionale domanda dei contributi previsti dalla presente legge.

     2. Alla domanda devono essere allegati il programma delle attività da svolgere nell'anno nonchè una relazione, corredata da rendiconto finanziario, sulle attività svolte nell'anno precedente.

     3. Il contributo annuo verrà versato in unica soluzione.

     4. Ove la Giunta regionale dovesse riscontrare difformità rispetto ai programmi presentati o agli scopi istituzionali degli statuti delle Associazioni, provvederà all'emanazione di provvedimento di revoca del contributo concesso.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. Per il primo anno di applicazione della presente legge regionale il termine di cui al primo comma del precedente articolo 4 è fissato a due mesi della entrata in vigore della presente legge.

     2. Per il primo anno di applicazione le Associazioni sono esonerate dal presentare la relazione conclusiva, con rendiconto, dell'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge regionale, valutato per il 1990 in lire duecentomilioni, si fa fronte con successiva legge di variazione al bilancio con prelievo dai fondi per "Provvedimenti Legislativi in corso".

     2. Alla quantificazione degli oneri annuali si provvede con la legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 7. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 13 gennaio 1975 n. 2.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     1. La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1992, n. 7.