§ 2.2.8 - Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 27.
Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 zootecnia
Data:04/09/1979
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della presente legge sono dirette a risolvere in modo organico i problemi della zootecnica mediante interventi che tendano ad aumentare la consistenza patrimoniale, a migliorare [...]
Art. 2.      Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge
Art. 3.      Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge quelle imprese zootecniche che dimostrino di ricavare, dalla coltivazione dei terreni posseduti, almeno il 50% del fabbisogno [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [3]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui alla presente legge vanno indirizzate alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura, Settore Zootecnia
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Le leggi regionali n. 6 dell'8 novembre 1972 e n. 16 del 3 agosto 1973 sono abrogate
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.2.8 - Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 27.

Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia.

(B.U. n. 17 del 15 settembre 1979).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge sono dirette a risolvere in modo organico i problemi della zootecnica mediante interventi che tendano ad aumentare la consistenza patrimoniale, a migliorare l'efficienza produttiva ed a razionalizzare le strutture aziendali.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

     a) i produttori agricoli singoli od associati titolari di aziende agricole nella Regione Molise;

     b) le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti e riconosciuti;

     c) le associazioni di produttori agricoli e zootecnici di larga base associativa costituite nelle forme di legge.

     Le domande intese ad ottenere i benefici della presente legge saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

 

     Art. 3.

     Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge quelle imprese zootecniche che dimostrino di ricavare, dalla coltivazione dei terreni posseduti, almeno il 50% del fabbisogno alimentare del bestiame che si intende allevare.

     Nell'atto di concessione deve essere inserita la clausola con la quale si impegna il concessionario a non distogliere dal previsto impiego, per un periodo di dieci anni, le strutture e le opere oggetto di beneficio, pena la restituzione del contributo erogato.

 

TITOLO II

Miglioramento genetico

 

     Art. 4. [1]

     [Per il miglioramento genetico degli allevamenti la Regione può concedere:

     a) un contributo del 35% sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta Regionale per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze bovine, ritenute idonee per la Regione, iscritti nei libri genealogici, ed ovine ed equine pregiate iscritti ai libri genealogici. Tale contributo sarà elevato fino al 50% quando trattasi di soggetti maschi bovini di alta genealogia destinati alle stazioni di monta facenti parte di nuclei di selezione o di centri di fecondazione artificiale.

     Le domande intese ad ottenere i contributi sopraccitati devono essere presentate, corredate dalla documentazione attestante i requisiti del bestiame, direttamente all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, da un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Allevatori.

     Al collaudo del bestiame acquistato provvederà una Commissione di collaudo nominata dalla Giunta Regionale composta da un funzionario tecnico dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, da un rappresentante delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, da un esperto di razze e da un veterinario;

     b) un premio di mantenimento pari al 25% del valore del soggetto da destinare alla rimonta sia per le manze nate in selezione ed iscritte ai libri genealogici, sia per le altre manze prodotte in purezza allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i trenta mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati dalla Giunta Regionale all'inizio di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio;

     c) un premio di mantenimento pari al 20% del valore del soggetto da destinare alla rimonta per le fattrici equine primipare allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i 42 mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati entro il 31 dicembre annualmente dalla Giunta Regionale;

     d) un premio di incentivazione pari al 25% del valore di mercato, fissato annualmente dalla Giunta Regionale, per ogni agnella nata ed allevata negli allevamenti regionali. Tale premio potrà essere concesso per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 50 capi per ogni allevamento ed a 250 capi per le Cooperative, purchè gli allevamenti richiedenti si impegnino a mantenere i soggetti fino al parto;

     e) il contributo del 100% per la fecondazione artificiale con seme di accertato valore genetico e del 50% per quella naturale, praticata con soggetti capinucleo, delle vacche iscritte nei libri genealogici. La Giunta Regionale accerta preventivamente le tariffe ammissibili.]

 

     Art. 5. [2]

     All'Associazione degli allevatori del Molise che opera per il miglioramento nel Settore Zootecnico saranno concessi contributi fino al 50 per cento delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla Giunta Regionale e dalla stessa liquidate con anticipazione semestrale e rendicontate semestralmente a consuntivo, per la tenuta dei Libri Genealogici e dei Controlli Funzionali.

 

     Art. 6. [3]

     [La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare contributi per le spese di organizzazione e premi, di mercato in occasione di mostre e manifestazioni zootecniche entro i limiti e le disponibilità di bilancio.]

 

TITOLO III

Strutture ed infrastrutture

 

     Art. 7. [4]

     [Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle per bovini, ivi compresi gli impianti di mungitura e di refrigerazione, aventi una capacità minima di dieci capi, di ovili aventi una capacità minima di cento capi, di porcili, fienili, silos, concimaie e pozzi "a cielo aperto" per la raccolta delle acque con relativa attrezzatura ed impianti fissi sarà concesso un contributo massimo del 50% sulla spesa ritenuta tecnicamente ed economicamente ammissibile, elevabile al 70% per le cooperative ed associazioni di allevatori, ed un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento di cui all'art. 9 della presente legge della durata di anni dieci, sulla restante somma della spesa ammessa, fino alla concorrenza del 100% della spesa.]

 

TITOLO IV

Miglioramento pascoli

 

     Art. 8. [5]

     [Nelle zone di montagna e di collina possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere necessarie per il miglioramento del cotico erboso, per l'approvvigionamento idrico delle zone pascolive e dei ricoveri per il personale, per la recinzione fissa, per la costruzione e riattamento di strade di accesso al pascolo e di ricoveri per il bestiame e per il personale addetto nonchè per ogni altra opera di miglioramento dei pascoli.

     Per poter beneficiare del contributo di cui al comma precedente i richiedenti devono dimostrare di possedere una consistenza di bovini non inferiore a quaranta capi adulti e di ovini non inferiore a duecentocinquanta capi adulti.

     La percentuale di contributo relativa alla costruzione di abbeveratoi, strade di accesso al pascolo e recinzioni fisse può essere elevata al 90% se le richieste sono fatte da Comuni, Comunità Montane, Ente Regionale di Sviluppo o da Cooperative di Allevatori che possano dimostrare in modo certo (titoli di proprietà, contratti di affitto, concessione di utilizzazione, etc.) il diritto di poter utilizzare per un periodo di almeno nove anni, una superficie a pascolo adeguata al fabbisogno alimentare dell'allevamento.

     Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i Comuni, le Comunità Montane e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo devono dimostrare che le zone pascolive, sulle quali saranno realizzate le opere oggetto della richiesta d'intervento, sono utilizzate, con regolare contratto di affitto, da Cooperative o da Società Semplici regolarmente costituite.]

 

TITOLO V

Procedure e disposizioni di carattere generale

Presentazione delle domande

Istruttoria emissione decreti di impegno e liquidazione

 

     Art. 9.

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui alla presente legge vanno indirizzate alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura, Settore Zootecnia.

     Le predette domande dovranno essere corredate del progetto delle opere da realizzare, dei preventivi di spesa delle attrezzature da acquistare, di una relazione tecnica-agronomica-economica e degli altri documenti di rito.

     Gli uffici tecnici dell'Assessorato, dopo aver proceduto alla registrazione, su un apposito registro dei dati tecnico-economici più significativi del progetto, provvedono, anche a mezzo degli Uffici periferici, all'istruttoria delle domande ed alla stesura, per ognuna di esse, di un rapporto informativo in base al quale saranno redatte le proposte per l'adozione della deliberazione di impegno della spesa.

     La domanda così istruita viene sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale ai fini della concessione del contributo.

     Il Presidente, su conforme parere della Giunta Regionale, provvede con proprio Decreto alla liquidazione del contributo stesso dopo che gli Uffici Tecnici dell'Assessorato avranno provveduto, a seguito di presentazione della relativa istanza da parte dei concessionari, al collaudo delle opere eseguite e delle attrezzature acquistate.

 

     Art. 10. [6]

     [Per i mutui previsti dalla presente legge, la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi, ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di Credito autorizzati, entro i limiti stabiliti dal Decreto del Ministero per il Tesoro di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, e la rata di preammortamento e di ammortamento calcolata al tasso del 4,50% che resta a carico del beneficiario.]

 

     Art. 11. [7]

     Gli oneri derivanti dagli artt. 4, 5, 7, 8 e 10 della presente legge, sono finanziati con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Quelli derivanti dall'art. 6 sono finanziati con quota parte delle somme attribuite ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     E' fissato il limite d'impegno di L. 50.000.000 per la concessione dei contributi in annualità per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

     Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le variazioni descritte nella tabella "A" annessa alla presente legge.

     Per gli anni successivi, con la stessa legge approvativa di bilancio, sarà provveduto a quantificare gli oneri derivanti dalle iniziative previsti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 12.

     Le leggi regionali n. 6 dell'8 novembre 1972 e n. 16 del 3 agosto 1973 sono abrogate.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 1983, n. 14 e dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1984, n. 30 ed abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 1983, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 1984, n. 22 e dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1984, n. 30, dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2001, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 1979, n. 33.