Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 20/12/2013 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1 . |
Art. 2 . |
Art. 3 . |
Art. 4 . |
Art. 5 . |
§ 1.3.28 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.
Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica.
(B.U. 31 dicembre 2013, n. 35)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della
1. La
2. Il Difensore civico in carica cessa dall'incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo; "Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2.";
b) al comma 11 le parole "Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati";
c) al comma 14 le parole "I contratti" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro";
d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento.".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.