§ 1.3.28 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.
Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:20/12/2013
Numero:25


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .


§ 1.3.28 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica.

(B.U. 31 dicembre 2013, n. 35)

 

     Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2002) e la legge regionale 12 novembre 2013, n. 20 (Modifiche all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7) sono abrogati.

 

          Art. 2.

1. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

2. Il Difensore civico in carica cessa dall'incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento.".

 

          Art. 4.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo; "Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2.";

 

b) al comma 11 le parole "Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati";

 

c) al comma 14 le parole "I contratti" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro";

 

d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento.".

 

          Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.