§ 4.3.10 - Legge Regionale 5 febbraio 1992, n. 2.
Contributi all' A.T.A.M.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:05/02/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Molise, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 616/77, favorisce la diffusione della Cultura Teatrale, quale importante veicolo di crescita e di promozione della società civile molisana [...]
Art. 2.      1. La Regione, anche in considerazione dell'attività svolta negli ultimi quindici anni, riconosce nell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (A.T.A.M.), lo strumento più idoneo alla [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'A.T.A.M. comunica alla Giunta Regionale - Settore Istruzione e Cultura - per l'approvazione, oltre alle risultanze di bilancio, il programma di attività [...]
Art. 4.      1. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Molise eroga contributi all'A.T.A.M. , sulla base del programma delle attività approvato dalla Giunta regionale e delle spese ritenute [...]
Art. 5.      1. Il Consiglio Regionale del Molise provvederà alla nomina dei propri rappresentanti, ai sensi dell'art. 5, punto A dello Statuto dell'ATAM in numero di 5 con voto limitato a 3


§ 4.3.10 - Legge Regionale 5 febbraio 1992, n. 2.

Contributi all' A.T.A.M.

(B.U. n. 3 del 15 febbraio 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione Molise, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 616/77, favorisce la diffusione della Cultura Teatrale, quale importante veicolo di crescita e di promozione della società civile molisana e quale componente dello sviluppo economico regionale, attraverso il sostegno delle attività di distribuzione, esercizio e promozione teatrali.

 

     Art. 2.

     1. La Regione, anche in considerazione dell'attività svolta negli ultimi quindici anni, riconosce nell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (A.T.A.M.), lo strumento più idoneo alla realizzazione dei fini di cui al precedente articolo 1.

     2. A tale scopo l'A.T.A.M. svolgerà nell'intero ambito regionale i seguenti compiti:

     a) organizzare stagioni teatrali, rassegne e festivals, nei centri in cui esiste la possibilità di utilizzare spazi idonei;

     b) organizzare anche altre attività attinenti alla promozione della cultura dello spettacolo in generale e del Teatro in particolare, rivolte soprattutto al mondo dell'infanzia e della gioventù;

     c) svolgere, sul piano operativo, funzioni di consulenza per la creazione, nell'ambito regionale, di strutture idonee allo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo;

     d) assolvere ai compiti distributivi previsti dalle norme per i teatri regionali.

     3. L'A.T.A.M. assolve ai compiti di cui alle lettere a) - b) - c) - d) del presente articolo in accordo con le amministrazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia, nonchè con tutti i Comuni che dispongono di strutture idonee alla realizzazione di pubblici spettacoli.

     4. La stessa associazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aprirà una Sua sede operativa in Campobasso, allo scopo di assicurare un più preciso coordinamento delle iniziative concernenti il territorio della Regione Molise.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'A.T.A.M. comunica alla Giunta Regionale - Settore Istruzione e Cultura - per l'approvazione, oltre alle risultanze di bilancio, il programma di attività riguardante la stagione successiva [1].

     2. Il competente Servizio regionale provvede alla valutazione della congruità e coerenza delle attività e delle spese ammissibili a contribuzione compatibilmente con gli stanziamenti e le disponibilità del bilancio regionale [2].

 

     Art. 4.

     1. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Regione Molise eroga contributi all'A.T.A.M. , sulla base del programma delle attività approvato dalla Giunta regionale e delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute [3].

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991 in L. 80.000.000 si farà fronte mediante prelievo dal Capitolo n. 55400 - Provvedimenti legislativi in corso.

     3. Per gli anni successivi al 1991 le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi esercizi.

 

     Art. 5.

     1. Il Consiglio Regionale del Molise provvederà alla nomina dei propri rappresentanti, ai sensi dell'art. 5, punto A dello Statuto dell'ATAM in numero di 5 con voto limitato a 3.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.