§ 4.2.8 - Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 10.
Contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:19/04/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La Regione concede contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma, regolarmente costituite
Art. 2.      I contributi di cui all'art. 1 hanno finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazion
Art. 3.      I contributi sono concessi, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e con deliberazione di quest'ultima, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, alle rappresentanze e [...]
Art. 4.      Le Associazioni beneficiarie dei contributi hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell'attività svolta nell'anno precedente, approvato dai [...]
Art. 5.      La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, in caso di mancata osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 4 o di difforme impiego dei contributi concessi rispetto agli [...]
Art. 6.      La legge regionale n. 42 del 1975 "Contributo annuo alla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra di Campobasso" è abrogata
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.2.8 - Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 10. [1]

Contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).

 

Art. 1.

     La Regione concede contributi in favore delle Associazioni combattentistiche e d'arma, regolarmente costituite.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'art. 1 hanno finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazioni

combattentistiche e d'arma ed in particolare:

     a) di promuovere iniziative atte a solennizzare le più significative ricorrenze patriottiche, far conoscere i Musei Storici ed incentivare l'attività dell'Associazione cui si appartiene ai soli fini del disarmo fra i popoli e della collaborazione con le Autorità Civili preposte all'aiuto materiale e morale alle popolazioni in caso di eventuali calamità naturali;

     b) di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

 

     Art. 3.

     I contributi sono concessi, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e con deliberazione di quest'ultima, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, alle rappresentanze e delegazioni regionali e provinciali delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

 

     Art. 4.

     Le Associazioni beneficiarie dei contributi hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell'attività svolta nell'anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.

 

     Art. 5.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, in caso di mancata osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 4 o di difforme impiego dei contributi concessi rispetto agli scopi enunciati all'art. 2, revoca il provvedimento di concessione del contributo o ne chiede il rimborso se il contributo è già stato liquidato.

 

     Art. 6.

     La legge regionale n. 42 del 1975 "Contributo annuo alla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra di Campobasso" è abrogata.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

     Per l'anno 1985, l'onere di L. 78.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del capitolo n. 39470 "Spese per contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma" con una previsione di competenza e una dotazione di cassa di L. 78.000.000.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, in corso di esame governativo, sono introdotte le seguenti note di variazioni:

 

- Capitolo n. 6800   Riduzione di stanziamenti

                      di competenza e di cassa      L. 70.000.000

- Capitolo n. 39350  Eliminazione dello

                      stanziamento di competenza

                      e della dotazione di cassa     L. 8.000.000

 

 

     Per gli esercizi futuri la quantificazione degli oneri sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2012, n. 19 e fatta rivivere dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2014, n. 4.