§ 4.2.25 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 20.
Interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi nei penitenziari del Molise - Istituzione del premio "Le Ali".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:17/07/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accordi.
Art. 3.  Istituzione del premio "Le Ali".
Art. 4.  Organizzazione.
Art. 5.  Commissione Giudicatrice.
Art. 6.  Regolamento d'attuazione.
Art. 7.  Norma Finanziaria.
Art. 8.  Pubblicazione e diritti d'autore.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.25 - Legge Regionale 17 luglio 2001, n. 20.

Interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi nei penitenziari del Molise - Istituzione del premio "Le Ali".

(B.U. n. 16 del 1 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, in accordo con il Ministro di Grazia e Giustizia, e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle determinazioni degli organi competenti, con la presente legge intende:

     1) favorire e promuovere, all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie operanti nel Molise, opportune iniziative lavorative, culturali, formative, educative, ricreative, sportive soprattutto organizzate in forma associativa, tese a:

     a) aiutare gli ospiti delle strutture penitenziarie a vivere meglio il tempo della detenzione;

     b) verificare le possibilità di professionalità e di

imprenditorialità;

     c) rendere positivo il reinserimento nella Società;

     2) creare le condizioni per una maggiore partecipazione degli Enti locali e per un maggiore coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del volontariato, all'interno del carcere;

     3) coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti ed i servizi penitenziari;

     4) favorire l'integrazione dei Servizi territoriali delle ASL e dei Comuni con i Servizi penitenziari per la cura e la riabilitazione dei soggetti che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, alcooldipendenti, malati di mente ed affetti da forme morbose diffusive per un'idonea assistenza socio-sanitaria a vantaggio dei dimessi, delle loro famiglie e dei soggetti beneficiari di misure alternative o trattamentali non custodiali;

     5) accelerare il funzionamento dei "meccanismi" penitenziari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa penale, favorendo, laddove le condizioni lo permettano, l'avvicinamento e/o il rientro dei detenuti ospiti in altre Regioni;

     6) incentivare i progetti di formazione e l'attività di avviamento al lavoro predisponendo gli opportuni finanziamenti.

 

     Art. 2. Accordi.

     1. Il quadro delle azioni previste nel precedente articolo viene definito e realizzato sulla base di accordi tra la Regione Molise, il Ministero di Grazia e Giustizia, le Province Molisane, i Comuni sedi degli istituti penitenziari e le direzioni competenti.

     2. La Giunta regionale espleta le funzioni contemplate nel precedente articolo 1.

 

     Art. 3. Istituzione del premio "Le Ali".

     1. All'interno delle iniziative promosse dalle istituzioni e dalle associazioni operanti nel mondo penitenziario, la Regione Molise, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, i principali istituti penitenziari italiani, gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati, dà vita e sostegno al premio "Le Ali", assegnato ai vincitori del concorso riservato alle opere (poesia, letteratura, teatro, etc.) prodotte da ospiti di istituti penitenziari italiani e servizi nelle diverse tipologie (case di reclusione, case circondariali, case di lavoro, colonie agricole, case mandamentali, ospedali psichiatrici-giudiziari, istituti penali per minorenni).

 

     Art. 4. Organizzazione.

     1. L'organizzazione del Concorso e del Premio "Le Ali" viene affidato, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni o cooperative, e per quei consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

     2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'Assessorato regionale alla cultura indice un bando per la individuazione del soggetto organizzatore, ed entro i 30 giorni successivi ne delibera l'assegnazione.

 

     Art. 5. Commissione Giudicatrice.

     1. Per la selezione delle opere di concorso e l'assegnazione del Premio "Le Ali", su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e di concerto con il soggetto organizzatore, la Giunta Regionale ogni anno nomina la Commissione giudicatrice composta da cinque esperti in materia artistico-letteraria indicando chi svolgerà le funzioni di Presidente.

 

     Art. 6. Regolamento d'attuazione.

     1. La Giunta Regionale definisce le modalità attuative del concorso dietro proposta dell'Assessore alla Cultura e di concerto con il soggetto organizzatore del Concorso e del Premio "Le Ali".

 

     Art. 7. Norma Finanziaria.

     1. Circa le attività previste dall'articolo 1, la Regione provvederà ad inserirle nella sua programmazione annuale e poliennale e nei rispettivi capitoli di spesa.

     2. Per l'organizzazione, la promozione e la valorizzazione del concorso e del premio "Le Ali" sarà aperto un apposito capitolo di spesa con un finanziamento iniziale pari a Lire 100.000.000.

 

     Art. 8. Pubblicazione e diritti d'autore.

     1. Le opere verranno pubblicate annualmente per conto della Regione Molise e di eventuali altri Enti sponsorizzatori ed i diritti d'autore saranno devoluti per sostenere la promozione e il sostegno di attività volte al reinserimento dei detenuti.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.