§ 1.11.14 – L.R. 1 dicembre 1999, n. 37.
Istituzione dell'Azienda Speciale regionale, denominata: "MOLISE ACQUE".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:01/12/1999
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'ERIM in azienda speciale.
Art. 2.  Sede.
Art. 3.  Oggetto.
Art. 4.  Certificazione di qualità.
Art. 5.  Partecipazione dell'azienda a società.
Art. 6.  Capitale di dotazione.
Art. 7.  Variazione del capitale di dotazione.
Art. 8.  Organi dell'Azienda.
Art. 9.  Composizione del Consiglio di Amministrazione
Art. 10.  Poteri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11.  Il Presidente.
Art. 12.  Il Direttore Generale.
Art. 13.  Il Collegio Sindacale.
Art. 14.  Statuto dell'Azienda.
Art. 15.  Approvazione degli atti fondamentali
Art. 16.  Bilancio.
Art. 17.  Utili di gestione.
Art. 18.  Scioglimento.
Art. 19.  Disposizioni generali.
Art. 20.  Disposizioni sul personale.
Art. 21.  Disposizioni sul capitale di dotazione, sul patrimonio, sulle concessioni e patrimonio dismesso.
Art. 22.  Contratto di servizio.
Art. 23.  Disposizione transitoria.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.11.14 – L.R. 1 dicembre 1999, n. 37.

Istituzione dell'Azienda Speciale regionale, denominata: "MOLISE ACQUE".

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1999).

 

Art. 1. Trasformazione dell'ERIM in azienda speciale.

     1. In applicazione dell'articolo 1, comma 4 della L.R. 3 febbraio 1999, n. 5, l'Ente Risorse Idriche del Molise - ERIM istituito con la L.R. 2 settembre 1980, n. 31, è trasformato in Azienda Speciale, denominata: "MOLISE ACQUE".

     2. L'azienda è ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di autonomia statutaria [1].

     3. l'azienda esercita attività d'impresa secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità; adotta i moduli organizzatori più conformi ai richiamati principi ed è iscritta nel registro delle imprese [2].

 

     Art. 2. Sede. [3]

     1. L'Azienda ha sede centrale e legale in Campobasso ed uffici decentrati sul territorio.

 

     Art. 3. Oggetto.

     1. L'Azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ERIM - Ente Risorse Idriche Molise - istituito con L.R. 2 settembre 1980, n. 31, conservandone tutti i compiti istituzionali così come residuanti a seguito della L.R. n. 5 del 3 febbraio 1999.

 

     Art. 4. Certificazione di qualità.

     1. L'Azienda deve dotarsi, entro il termine di due anni dalla costituzione, della certificazione di qualità globale, ai sensi delle norme in materia.

 

     Art. 5. Partecipazione dell'azienda a società. [4]

     1. L'azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici svolti dall'azienda stessa.

 

     Art. 6. Capitale di dotazione. [5]

     1. All'Azienda è assegnato, all'atto della costituzione, il capitale di dotazione pari a euro 1 milione [6].

     2. Ulteriori aumenti di capitale possono essere deliberati dalla Giunta regionale anche su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente [7].

 

     Art. 7. Variazione del capitale di dotazione.

     1. Il capitale di dotazione può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda, ai fini del migliore equilibrio gestionale.

 

     Art. 8. Organi dell'Azienda.

     1. Sono Organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) [il Presidente] [8];

     c) il Direttore Generale;

     d) il Collegio Sindacale.

 

     Art. 9. Composizione del Consiglio di Amministrazione [9].

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da due membri eletti dal Consiglio regionale, oltre il Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente [10].

     2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa [11].

 

     Art. 10. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei seguenti poteri e compiti:

     a) fissare le linee strategiche e gli obiettivi dell'Azienda in attuazione della programmazione regionale in materia di territorio e di risorse idriche;

     b) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

     c) approvare le tariffe normalizzate da praticare all'utenza, computate secondo il D.M. 1 agosto 1996 ovvero secondo gli aggiornamenti di esso;

     d) nominare il Direttore Generale;

     e) controllare il buon andamento della gestione e del servizio idrico;

     f) approvare i progetti delle opere idrauliche e degli impianti a servizio delle stesse;

     g) disporre l'attuazione dei procedimenti di assunzione di personale in base alle proposte del Direttore Generale;

     h) attuare le prerogative che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 attribuisce all'organo di governo amministrativo, ed in particolare:

     - esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

     - definire gli obiettivi ed i programmi da attuare;

     - verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;

     - decidere in materia di atti normativi e adottare i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

     - definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la gestione, nel rispetto delle linee di programmazione regionale;

     - individuare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

     - definire i criteri generali di determinazione delle tariffe da praticare all'utenza per la fornitura di acqua e per le concessioni d'uso del suolo e del patrimonio dell'Azienda;

     - definire i criteri generali di nomina di professionisti esterni all'Azienda, in conformità dei principi di imparzialità e di evidenza pubblica.

 

     Art. 11. Il Presidente.

     1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda [12].

     2. Il Presidente di cui al comma 1 è investito dei seguenti compiti e poteri [13]:

     a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

     b) impartire al Direttore Generale le direttive strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

     c) stipulare il contratto di lavoro con il Direttore Generale;

     d) relazionare annualmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'Azienda.

     3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei consiglieri di amministrazione formalmente delegato di volta in volta.

 

     Art. 12. Il Direttore Generale.

     1. Il Direttore Generale è nominato dal consiglio di Amministrazione dell'Azienda secondo i criteri stabiliti dallo statuto [14].

     2. La nomina del Direttore generale ha la durata di cinque anni e può essere confermata [15];

     3. Il Direttore è investito dei seguenti compiti e poteri:

     a) ha la piena responsabilità gestionale di cui all'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali;

     b) formula proposte al Consiglio di amministrazione;

     c) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, al quale sottopone lo schema del bilancio pluriennale e preventivo e del bilancio d'esercizio;

     d) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 29/1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80/1998;

     e) espleta ogni attività e potere non attribuito al Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione o ai dirigenti [16].

 

     Art. 13. Il Collegio Sindacale.

     1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dal Consiglio regionale [17].

     2. Il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti eletti dal Consiglio [18].

     3. Il Collegio Sindacale scelto tra i revisori ufficiali dei conti:

     a) vigila sugli aspetti contabili dell'Azienda [19];

     b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

     c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;

     d) riferisce alla Regione per consentire l'obbligatoria attività di controllo e vigilanza.

     4. I Sindaci sono nominati per cinque anni [20].

 

     Art. 14. Statuto dell'Azienda. [21]

     1. Lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio regionale.

     2. Le eventuali successive modifiche, contenenti le norme di funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

 

     Art. 15. Approvazione degli atti fondamentali [22].

     1. Gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione - il piano-programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il bilancio di esercizio, il contratto di servizio, la carta dei servizi - sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, alla quale debbono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta regionale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive [23].

     2. [24].

     3. [25].

 

     Art. 16. Bilancio.

     1. L'esercizio aziendale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il Direttore generale provvede a sottoporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

 

     Art. 17. Utili di gestione. [26]

     1. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, in conformità all'art. 114 del Testo Unico degli Enti locali.

     2. Gli eventuali utili di gestione vengono utilizzati secondo le previsioni statutarie.

 

     Art. 18. Scioglimento.

     1. Nel caso di scioglimento dell'Azienda, la Giunta regionale fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina del liquidatore, fissandone i poteri ed i compensi.

 

     Art. 19. Disposizioni generali.

     1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, si fa riferimento alle leggi regionali che regolano enti ed aziende poste in essere dalla Regione Molise, ovvero alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

 

     Art. 20. Disposizioni sul personale.

     1. Il personale in servizio presso l'ERIM alla data di costituzione dell'Azienda transita nei ruoli organici della medesima, conservando tutti i diritti acquisiti giuridici ed economici.

     2. Lo stesso personale espleta le medesime funzioni precedenti senza soluzioni di continuità.

     2 bis. La disciplina generale dello status giuridico e del trattamento economico del personale dell'Azienda è quella risultante dal C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali [27].

     3. E' consentita, a domanda del personale interessato, l'opzione per transitare nel ruolo organico regionale, qualora vi siano posti vacanti nei corrispondenti profili e figure professionali, con provvedimento assunto d'intesa con le Organizzazioni sindacali e previo benestare del servizio regionale interessato e della direzione generale dell'Azienda [28].

     4. L'organico dell'Azienda, in via provvisoria, coincide con quello dell'ERIM.

     5. La nuova dotazione organica e le materie riguardanti il personale sono adottate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla costituzione dell'Azienda stessa [29].

 

     Art. 21. Disposizioni sul capitale di dotazione, sul patrimonio, sulle concessioni e patrimonio dismesso. [30]

     1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dal capitale conferito dalla Regione e dai beni immobili assegnati alla stessa.

     2. Il patrimonio conferito all'ERIM dall'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980 n. 31, è da intendersi patrimonio regionale, dato in gestione all'Azienda per le sue finalità di legge.

     3. Per effetto della trasformazione, l'Azienda Speciale subentra nella proprietà del patrimonio dell'ERIM quale risultante delle scritture contabili, dal libro degli inventari e dal registro dei beni ammortizzabili di quest'ultimo.

     4. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2 del codice civile, limitatamente ai beni dati in gestione dall'Amministrazione.

     5. L'Azienda è autorizzata alla vendita del patrimonio a servizio delle opere acquedottistiche dimesse o da dimettere. La vendita avviene al prezzo di mercato mediante procedimento ad evidenza pubblica con diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati e da parte dei frontisti. L'Azienda è altresì autorizzata a rilasciare, a titolo oneroso, concessioni d'uso del patrimonio. Le strade a servizio delle opere acquedottistiche possono essere affidate in gestione ai Comuni. Vendita e concessioni sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale.

 

     Art. 22. Contratto di servizio.

     1. Entro due anni dalla data di costituzione dell'Azienda, la Giunta regionale approva il contratto di servizio contenente le caratteristiche, i contenuti, i livelli qualitativi, la carta dei servizi che l'Azienda deve garantire.

     2. Obiettivo primario del contratto di servizio è la minimizzazione della tariffa all'utenza ed il più elevato standard qualitativo dell'acqua erogata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

 

     Art. 23. Disposizione transitoria.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 22 aprile 1993 n. 11 e successive modificazioni, nomina, a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, un Commissario straordinario per la gestione della fase di transizione relativa all'entrata in funzione dell'Agenzia. La nomina viene effettuata tra i candidati che dimostrino con apposito curriculum di essere in possesso di esperienza dirigenziale e di qualificata professionalità in relazione ai contenuti dell'incarico.

     2. Dalla data della nomina, il Commissario assume le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ERIM che, dalla stessa data, cessano dalla carica.

     3. Il Commissario provvede agli adempimenti connessi alla fase di transizione e entro tre mesi dalla data della nomina predispone un piano di successione che deve essere approvato dalla Giunta regionale. All'attuazione dei trasferimenti previsti nel piano provvede il Presidente della Giunta regionale con propri decreti.

     4. L'Azienda speciale "Molise Acque" è formalmente costituita dalla data di adozione dei predetti decreti. Dalla stessa data è soppresso l'Ente Risorse Idriche Molise di cui alla legge regionale n. 31 del 2 settembre 1980.

     5. Fino all'insediamento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda le relative funzioni sono svolte dal Commissario straordinario di cui al primo comma, per un periodo non superiore a sei mesi dalla costituzione dell'Agenzia.

     6. Il compenso spettante al Commissario è determinato dalla Giunta Regionale all'atto della nomina con riferimento al trattamento economico previsto per funzioni similari ed in considerazione della complessità dell'incarico e delle responsabilità allo stesso connesse. La relativa spesa, nelle more dell'avvio dell'Azienda, graverà sul bilancio dell'ERIM.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[5] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2000, n. 24.

[6] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[8] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[9] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[10] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[11] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[12] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[13] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[14] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[15] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[16] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[17] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[19] Lettera così modificata dall’art. 8 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[20] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[22] Rubrica così sostituita dall’art. 10 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[23] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[24] Comma soppresso dall’art. 10 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[25] Comma soppresso dall’art. 10 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[27] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[28] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[29] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.

[30] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2000, n. 24 e così sostituito dall’art. 13 della L.R. 23 settembre 2002, n. 21.