§ 5.5.2 - Legge Regionale 4 giugno 1982, n. 13.
Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative ai diversi settori d'intervento, adottato in connessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:04/06/1982
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.
Art. 2.  Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.
Art. 3.  Acquisto e costruzione di edifici regionali.
Art. 4.  Partecipazione a società finanziarie.
Art. 5.  Interventi per acquisti scuolabus.
Art. 6.  Edilizia scolastica.
Art. 7.  Formazione professionale.
Art. 8.  Sport e tempo libero.
Art. 9.  Pubblici servizi di trasporto.
Art. 10.  Viabilità.
Art. 11.  Schemi idrici.
Art. 12.  Attrezzature portuali.
Art. 13.  Opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.
Art. 14.  Difesa del suolo.
Art. 15.  Opere di miglioramento delle strutture agricole.
Art. 16.  Ente Regionale di Sviluppo (ERSAM).
Art. 17.  Sviluppo della cooperazione.
Art. 18.  Strutture zootecniche.
Art. 19.  Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva.
Art. 20.  Organizzazione e sviluppo imprese artigiane.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 5.5.2 - Legge Regionale 4 giugno 1982, n. 13. [1]

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative ai diversi settori d'intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1984.

(B.U. n. 13 del 16 giugno 1982).

 

Art. 1. Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa.

     La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13 è fissata, per l'anno 1982, in L. 1.000.000 ed è posta a carico del capitolo n. 6900.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 2. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

     La quota regionale per l'anno 1982 dovuta all'Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4, è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del capitolo n. 6910.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 3. Acquisto e costruzione di edifici regionali.

     Per la realizzazione della sede regionale è autorizzata l'iscrizione nel bilancio di competenza per l'anno 1982 della spesa di due miliardi di lire da porsi a carico del capitolo n. 11300.

 

     Art. 4. Partecipazione a società finanziarie.

     Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1982, fatti salvi i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale di cui all'art. 8 della legge 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 500.000.000 per l'eventuale sottoscrizione azionaria della Regione Molise di quote di capitale sociale della Società Finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE).

     Il relativo onere è posto a carico del capitolo n. 11500.

     Per gli interventi speciali, attraverso la FINMOLISE, a favore di imprese pilota traenti nei settori produttivi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 11520 di spesa, per l'anno 1982, di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 5. Interventi per acquisti scuolabus.

     E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di L. 200 milioni per la concessione ai Comuni di contributi pari all'85% del costo di scuolabus, così come previsto dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 20.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

 

     Art. 6. Edilizia scolastica.

     Nel bilancio pluriennale 1982-1984 è iscritta la spesa complessiva di L. 18 miliardi per finanziare un piano coordinato d'interventi per la concessione, agli Enti Locali della Regione Molise, di contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, il riattamento ed arredamento di edifici e palestre destinate alle scuole materne, secondarie ed artistiche, così come previsto dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed  integrazioni.

     La spesa relativa è così ripartita nel triennio:

     - L. 2 miliardi nel bilancio 1982 (capitolo 13800);

     - L. 4 miliardi nel bilancio 1983;

     - L. 4 miliardi nel bilancio 1984.

 

     Art. 7. Formazione professionale.

     Nel bilancio di previsione 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo 14200 della spesa di L. 4.200 milioni per l'attuazione del piano annuale di formazione ed addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     Per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio 1982 la spesa di L. 25.000.000 iscritta al capitolo 14350 per il funzionamento del Centro Professionale per l'Agriturismo.

     Le leggi approvative dei bilanci quantificheranno gli oneri annuali derivanti dall'applicazione delle leggi indicate nei comma precedenti del presente articolo.

 

     Art. 8. Sport e tempo libero.

     La Regione Molise, per l'anno 1982 è facoltata a corrispondere ai sensi delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20 contributi "una tantum" a favore degli Enti Locali, istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature. A tal fine è autorizzata l'iscrizione della spesa di 100 milioni di lire al capitolo n. 16600 del bilancio 1982.

     Per l'anno 1982 è fissato in L. 5.000.000 il limite di impegno per la concessione agli Enti di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi previsti dall'art. 2 lettera e) della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39.

     In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 16700 di L. 75.000.000 per la concessione agli Enti aventi diritto di contributi per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse.

 

     Art. 9. Pubblici servizi di trasporto.

     Per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 per la concessione a favore di Comuni, Province, Comunità Montane e dei concessionari di autoservizi di linea di competenza regionale per spese di investimento e rinnovo parchi autobus, è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale 1982 della somma di L. 12.269.000.000.

     Per la concessione del contributo annuo d'esercizio a favore di aziende ed Enti Locali esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 19410 della spesa di Lire 10.672.000.000 riveniente alla Regione attraverso il fondo nazionale dei trasporti previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 10. Viabilità.

     In applicazione alle norme previste dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6 per contributi da erogare alle Province ed ai Comuni della Regione Molise per interventi per il servizio dello sgombero delle nevi sulle strade provinciali e comunali, è autorizzata l'iscrizione, al capitolo n. 20200 del bilancio 1982, della spesa di 100 milioni di lire.

     Per il triennio 1982-1984, secondo quanto previsto dal bilancio pluriennale, è iscritto un onere complessivo di spesa di 10 miliardi di lire per l'attuazione di un piano di intervento per la concessione agli Enti Locali della Regione Molise dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade comunali e provinciali.

     La spesa nel triennio è così ripartita:

     L. 1.800.000.000 nel bilancio 1982 (Cap. 21000);

     L. 4.200.000.000 nel bilancio 1983;

     L. 4.000.000.000 nel bilancio 1984.

 

     Art. 11. Schemi idrici.

     Nel bilancio pluriennale 1982-1984, in attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la spesa complessiva di L. 18 miliardi per la concessione agli Enti Locali della Regione Molise, di contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento di reti idriche e fognanti e per la costruzione di impianti di depurazione delle acque.

     Il piano è ripartito nel triennio secondo la seguente scadenza:

     L. 6.559.000.000 nel bilancio 1982 (Capitoli 21810, 21820 e 21830);

     L. 7.441.000.000 nel bilancio 1983;

     L. 4.000.000.000 nel bilancio 1984.

     Per il completamento di reti idriche e fognanti dei Comuni di Riccia, Mirabello Sannitico, Macchia Valfortore, San Giovanni in Galdo, Castel San Vincenzo e Capracotta, è autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1982 del capitolo di spesa n. 22100 di L. 1.690.000.000 derivante dal finanziamento di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119.

 

     Art. 12. Attrezzature portuali.

     Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 22300 della spesa di L. 800.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Locali per la costruzione il completamento, l'ammodernamento, la sistemazione ed il miglioramento di porti e approdi di seconda categoria, così come previsto dalla lettera f) dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13. Opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.

     Nel bilancio pluriennale 1982-1984, in attuazione delle norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritta la spesa globale di L. 21.500 milioni per la concessione agli Enti Locali della Regione Molise per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti medesimi.

     La spesa è ripartita nel triennio secondo le ripartizioni sottoindicate:

     L. 5.000 milioni nel bilancio 1982 (Cap. 23715);

     L. 6.500 milioni nel bilancio 1983;

     L. 10.000 milioni nel bilancio 1984.

 

     Art. 14. Difesa del suolo.

     Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa di lire 1.200 milioni al capitolo n. 27100, per il finanziamento degli interventi di manutenzione e ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica integrale.

     Per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa di L. 800 milioni al Cap. 27105 per la costruzione, il completamento di opere e la sistemazione idraulica agraria in comprensori di bonifica integrale.

     Per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 27200 del bilancio della spesa di lire 2.000 milioni per la costruzione il completamento e la manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana nonchè per sostenere gli oneri per eventuali revisioni dei prezzi.

     Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo 27410 della spesa di L. 850 milioni per il finanziamento di opere idrauliche di competenza regionale.

 

     Art. 15. Opere di miglioramento delle strutture agricole.

     Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo 41900 della spesa di cinque miliardi di lire per finanziare il piano di intervento per l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture agricole previste dalla legge regionale 27 agosto 1973, n. 20.

 

     Art. 16. Ente Regionale di Sviluppo (ERSAM).

     Per l'esercizio 1982 il contributo erogato a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise è fissato in sei miliardi di lire ed è posto a carico del capitolo di spesa n. 43800.

 

     Art. 17. Sviluppo della cooperazione.

     Per i fini previsti dalle leggi regionali 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9 è iscritto al capitolo di spesa n. 44451 lo stanziamento di L. 150.000.000 a titolo di nuovo limite di impegno per contributi in annualità da concedersi a coltivatori singoli o associati, cooperative agricole e tecnici agricoli per l'ammortamento di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

 

     Art. 18. Strutture zootecniche.

     Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 47945 di L. 250.000.000 a titolo di nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità agli operatori zootecnici per l'ammortamento di mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche previste dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

 

     Art. 19. Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva.

     Per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in conto capitale per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5 è autorizzata, per l'anno 1982 l'iscrizione al capitolo n. 49400 del bilancio della spesa di L. 1.800.000.000.

     A partire dall'esercizio finanziario 1982 è iscritto al capitolo n. 49550 il nuovo limite di impegno di L. 200 milioni per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5.

 

     Art. 20. Organizzazione e sviluppo imprese artigiane.

     Per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto capitale per l'acquisto, costruzione, ammodernamento di immobili e macchinari previsti dall'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 12 è autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 50710 del bilancio 1982 della spesa di L. 4.500.000.000.

     Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al capitolo 50800 della spesa di L. 200 milioni per la concessione ad imprenditori artigiani di contributi in conto capitale per la costruzione o riattamento di case di abitazione annesse al laboratorio, così come previsto dalla legge regionale 31 maggio 1975, n. 41.

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.