§ 4.6.9 - Legge Regionale 26 luglio 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1990, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:26/07/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, è abrogato.
Art. 4.      1. L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, è abrogato.
Art. 5. 
Art. 6.      1. In fase di prima applicazione della presente legge, gli interessati possono produrre domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.6.9 - Legge Regionale 26 luglio 1994, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1990, n. 26.

(B.U. n. 15 del 1 agosto 1994).

 

Art. 1.

     1. [1]

     2. I mutui a favore degli Enti e dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, come sostituita dal comma della presente legge, individuati nel piano annuale di intervento approvato dalla Giunta regionale, possono essere concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo con il quale la Regione stipulerà apposita convenzione.

     3. Lo stesso concorso sul tasso di interesse viene concesso a favore degli Enti di cui al punto 1 della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, come sostituita dal comma 1 della presente legge, che contrarranno mutui con la Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, è abrogato.

     2. [3]

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, è abrogato.

     2. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, gli interessati possono produrre domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     2. Fino all'approvazione del piano programmatico dello Sport, il piano annuale per l'impiantistica sportiva, proposto dalla Giunta, è approvato dal Consiglio Regionale. Dopo l'approvazione del piano programmatico, la Giunta Regionale, seguendone le indicazioni, sentita la competente Commissione Consiliare, approva, entro il 31 maggio, il piano annuale per l'impiantistica sportiva.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 1990, n. 26.

[2] Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 1990, n. 26.

[3] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 25 maggio 1990, n. 26.

[4] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 25 maggio 1990, n. 26.

[5] Sostituisce, con i commi 3, 4 e 5, i commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 25 maggio 1990, n. 26.