§ 3.6.1 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 22.
Contributo annuo alla squadra di soccorso della Sezione del Club Alpino Italiano.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 protezione civile
Data:26/05/1980
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.6.1 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 22. [1]

Contributo annuo alla squadra di soccorso della Sezione del Club Alpino Italiano.

(B.U. n. 11 del 31 maggio 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, allo scopo di disporre di mezzi di pronto intervento rivolti alla prevenzione di sciagure in montagna ed al soccorso, in caso di infortunio, di coloro che praticano gli sports della montagna, nonchè di quanti dovessero trovarsi in gravi difficoltà o in pericolo di vita per calamità od eventi naturali, con la presente legge contribuisce alla costituzione ed al funzionamento della squadra di soccorso del Club Alpino Italiano - Sezione di Campobasso.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente e che trovano riscontro in quelle previste dallo Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, approvati con D.P.R. 6 giugno 1979, n. 479, la Regione stanzia un contributo annuo che per il 1980 è di L. 30.000.000 dovute per spese di primo impianto, acquisto automezzo ed attrezzature varie- e per gli anni successivi è di L. 15.000.000 per la normale attività.

 

     Art. 3.

     Il contributo è erogato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale ed è corrisposto alla Sezione del Club Alpino Italiano di Campobasso.

     Alla predetta Sezione è fatto obbligo di presentare alla Giunta Regionale, entro il 30 settembre, la relazione morale ed il preventivo delle spese inerenti l'attività che la squadra di Soccorso andrà a svolgere nell'anno successivo ed entro il 30 maggio il consuntivo di quella realizzata l'anno precedente, riportante analiticamente le spese sostenute.

     Dalle relazioni devono risultare i servizi predisposti ed organizzati nell'ambito del territorio della Regione Molise, relativi a:

     - attività finalizzate alla prevenzione di sciagure in montagna;

     - interventi a titolo gratuito, in caso di infortunio, a favore di quanti praticano gli sports della montagna;

     - soccorsi, a titolo gratuito, a persone che vengono a trovarsi in gravi difficoltà o in pericolo di vita per eventi o calamità naturali (nevicate, slavine, ecc.).

     La Giunta Regionale, laddove dovesse riscontrare difformità rispetto agli scopi della presente legge, può revocare il provvedimento di concessione del contributo o chiederne il rimborso se il contributo è già stato liquidato.

     Per l'anno 1980, la relazione con la previsione di spesa può essere presentata senza il rispetto dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte di fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

     a) Variazioni in aumento Rubrica n. 5 - Settore 2° istituzione del nuovo capitolo di spesa n. 17710:

     "Contributo annuo alla squadra di soccorso della Sezione del Club Alpino Italiano di Campobasso" con una dotazione di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

     b) Variazioni in diminuzione Rubrica n. 18 - Settore n. 1 "Fondo di riserva per le spese impreviste" riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

     Gli oneri per gli esercizi futuri saranno quantificati con le stesse leggi approvative dei relativi bilanci.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 22 settembre 2017, n. 13.