§ 4.1.88 – L.R. 27 agosto 1999, n. 24.
Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/198 ed ulteriori norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:27/08/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale).
Art. 4.  (Funzioni).
Art. 5.  (Statuto).
Art. 6.  (Organi).
Art. 7.  (Presidente).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Direttore).
Art. 11.  (Collegio sindacale).
Art. 12.  (Commissione paritetica).
Art. 13.  (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi).
Art. 14.  (Compensi).
Art. 15.  (Fonti di finanziamento).
Art. 16.  (Fondo sociale).
Art. 17.  (Bilancio).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 20.  (Norma finale).
Art. 21.  (Norme transitorie).
Art. 22.  (Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982).
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari).
Art. 24.  (Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale 75/1982).
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio).
Art. 26.  (Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti).
Art. 27.  (Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di alloggi e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a contributo).
Art. 28.  (Norme transitorie).


§ 4.1.88 – L.R. 27 agosto 1999, n. 24. [1]

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/198 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 1 settembre 1999, n. 35).

 

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA AZIENDE TERRITORIALI

PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l'edilizia mediante entrate anche non contributive.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

     2. La Regione convoca periodicamente una Conferenza Regione-Comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne l'attuazione, individuare le aree di maggiore tensione. abitativa e di incremento demografico, coordinare gli interventi finanziari della Regione e dei Comuni. E' facoltà della Conferenza dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati in particolare i Comuni a maggior tensione abitativa [2].

     3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.

     4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:

     a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

     c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

     e) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.

 

     Art. 3. (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale).

     1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.

     2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.

     3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.

 

     Art. 4. (Funzioni).

     1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.

     2. In particolare le ATER provvedono a:

     a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

     b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge .2 dicembre 199 1, n. 390;

     c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;

     d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;

     e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

     f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;

     g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;

     h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

     i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

     l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;

     m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

 

     Art. 5. (Statuto).

     1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle ATER. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

 

     Art. 6. (Organi).

     1. Sono organi delle ATER:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio sindacale.

 

     Art. 7. (Presidente).

     1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

     2. [Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie tra i due componenti, designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, facenti parte del Consiglio di amministrazione] [3].

     3. [In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dalla Giunta regionale tra uno dei tre componenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c) ] [4].

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione delle ATER:

     a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni.

     b) nomina e revoca il Direttore;

     c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;

     d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;

     e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;

     f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;

     g) nomina i componenti della Commissione paritetica e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;

     h) approva i piani di vendita.

 

     Art. 9. (Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione). [5]

     1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composto da:

     a) due componenti designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;

     b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

     c) un componente designato dal Comune nel quale ha sede l'ATER.

     2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione o consulenze amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private ovvero siano stati amministratori di Enti locali territoriali o degli ex I.A.C.P. regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza [6].

     3. Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Al componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri, in carica o dal Collegio sindacale.

     5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

 

     Art. 10. (Direttore).

     1. Il Direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

     3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore.

     4. Qualora il Direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di Enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.

     5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

     a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

     b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

     c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;

     d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico- amministrativa ai fini generali e particolari dell'ATER;

     e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'ATER.

     6. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

 

     Art. 11. (Collegio sindacale).

     1. [Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici] [7].

     2. [L'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché uno dei due membri supplenti. L'altro membro effettivo e l'altro membro supplente vengono designati dalla Provincia di competenza] [8].

     3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

     4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.

     5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia [9].

     6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

     7. [I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione] [10].

     8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferire immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

 

     Art. 12. (Commissione paritetica).

     1. Presso ciascuna ATER è istituita una  Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.

     2. La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

     a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;

     b) il Direttore dell'ATER;

     e) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;

     d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER;

     e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER.

     3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

 

     Art. 13. (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi).

     1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei con fronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.

     2. La Commissione per l'accertamento, dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composta:

     a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;

     b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

     c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'ATER designato dall'ANCI;

     d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

     e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

     f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

     3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

 

     Art. 14. (Compensi).

     1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina [11].

     2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

     3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.

     4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia.

     5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale, all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Fonti di finanziamento).

     1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

     a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo l;

     b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

     c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

     d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

     e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

     f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

     g) i finanziamenti dell'Unione europea;

     h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

 

     Art. 16. (Fondo sociale).

     1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale.

     2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

     a) l'ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;

     b) i Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

     c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

     3. La Regione, in attesa dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui alla decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005, attribuisce alle ATER le risorse di cui al comma 2, lettera c), per il 50 per cento in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale, e per il 50 per cento in base alle percentuali di riparto applicate alle risorse di edilizia sovvenzionata nell'anno di riferimento. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata [12].

     4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 17. (Bilancio).

     1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile.

     2. In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati. elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

     c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     1. Le ATER sono sottoposte alla, vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ' ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

     2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

     3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.

     4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal Collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

     5. I bilanci sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

     2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il Direttore, dall'articolo 10. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli- Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 [13].

     3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.

     4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.

     5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.

     6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.

     7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

 

          Art. 20. (Norma finale).

     1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.

 

     Art. 21. (Norme transitorie).

     1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.

     2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle Commissioni di cui all'articolo 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali Direttori degli IACP.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei Consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni

dall'insediamento, i Consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.

 

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 75/1982, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 22. (Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982).

     1. L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35,, comma 2, della legge regionale 75/1982 sono abrogati.

     2. [14].

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari). [15]

 

     Art. 24. (Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale 75/1982).

     1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale 75/1982 sono abrogati.

     2. [16].

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio).

     1. [17].

     2. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.

 

     Art. 26. (Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti). [18]

 

     Art. 27. (Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di alloggi e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a contributo). [19]

     [1. Le cessioni in proprietà di alloggi il cui prezzo è determinato secondo le disposizioni della presente legge non comportano l'applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 75/1982 e non rilevano ai fini dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998.

     2. Per le opere ammesse a contributo, i progetti di edilizia sovvenzionata e le loro varianti relativi ad interventi di nuova costruzione e di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vengono verificati, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio.]

 

     Art. 28. (Norme transitorie).

     1. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, hanno effetto dall'1 luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999.

     2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, continuano ad applicarsi, per l'anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione della Giunta regionale.

     3. In sede di prima applicazione dell'articolo 70, primo comma, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato secondo i parametri catastali.

 

 

Tabella "A"

(riferita all'articolo 14)

Indennità annuali di carica dei compoonenti il Consiglio di amministrazione

e il Collegio sindacale delle ATER.

 

 

ATER            Presidente del   Vicepresidente   Membri del

                 C.d.a.           del C.d.a.       C.d.a.

TRIESTE         45.500.000       22.750.000       8.500.000

UDINE           42.000.000       21.000.000       8.500.000

GORIZIA         40.600.000       20.300.000       8.500.000

PORDENONE       40.600.000       20.300.000       8.500.000

TOLMEZZO        29.000.000       14.500.000       7.200.000

 

 

 

ATER                  Presidente del        Membri del Collegio

                       Collegio sindacale    sindacale

TRIESTE               8.500.000             5.500.000

UDINE                 8.500.000             5.500.000

GORIZIA               8.500.000             5.500.000

PORDENONE             8.500.000             5.500.000

TOLMEZZO              7.200.000             4.200.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[8] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[12] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9. Per una modifica, vedi l'art. 9, comma 45, della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[13] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[14] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Modifica il terzo comma, art. 69 della L.R. 1 settembre 1985, n. 75.

[17] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.