Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico |
Data: | 29/08/1987 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, avente ad oggetto «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico». |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.3.6 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 27. [1]
Modifica alla legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico».
(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).
1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 12 della