Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 09/11/2000 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Comitato tecnico-scientifico. |
Art. 3. Riconoscimento e gestione degli ecomusei. |
Art. 4. Denominazione e marchio. |
Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie. |
§ 5.5.39 - Legge Provinciale 9 novembre 2000, n. 13. [1]
Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.
(B.U. 21 novembre 2000, n. 48).
Art. 1. Finalità.
1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.
2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;
d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;
e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.
3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.
Art. 2. Comitato tecnico-scientifico.
1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.
2. Il comitato è composto da:
a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;
b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.
3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.
4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
Art. 3. Riconoscimento e gestione degli ecomusei.
1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.
2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.
3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale.
Art. 4. Denominazione e marchio.
1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.
Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie.
1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della
2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.
[1] Abrogata dall'art. 28 della