§ 5.5.3 – L.P. 31 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione del "Museo degli usi e costumi della gente trentina".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:31/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito il Museo degli usi e costumi della gente trentina con sede a S. Michele all'Adige
Art. 2.      1. I bilanci preventivi del museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nel trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del museo, [...]
Art. 3.      1. Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del museo un'apposita sede
Art. 4.      1. Al funzionamento del museo si provvede con contributi di enti e privati
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 5.5.3 – L.P. 31 gennaio 1972, n. 1. [1]

Istituzione del "Museo degli usi e costumi della gente trentina".

(B.U. 8 febbraio 1972, n. 7).

 

Art. 1.

     1. E' istituito il Museo degli usi e costumi della gente trentina con sede a S. Michele all'Adige.

     2. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del museo sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. I bilanci preventivi del museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nel trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del museo, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dei museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3.

     1. Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del museo un'apposita sede.

 

     Art. 4.

     1. Al funzionamento del museo si provvede con contributi di enti e privati.

     2. La Provincia di Trento contribuirà con un importo annuo di lire 30 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1971.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

STATUTO DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

 

Articolo 1.

     1. Il Museo degli usi e costumi della gente trentina ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo etnografico con le seguenti finalità;

     a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;

     b) promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;

     c) promuovere ed aiutare la propaganda per la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina;

     d) di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte [3];

     e) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.

 

Articolo 2.

     1. Il patrimonio del museo è costituito:

     a) dal materiale esposto al pubblico;

     b) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione della biblioteca del museo;

     c) dalle collezioni scientifiche riservate agli studiosi.

 

Articolo 3.

     1. Sono organi del museo:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il comitato scientifico;

     c) il direttore;

     d) i revisori dei conti.

 

Articolo 4.

     1. Il consiglio di amministrazione composto da:

     a) due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante degli «amici sostenitori del museo»;

     c) il Dirigente generale del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento o un suo delegato [4];

     d) il consiglio sarà integrato da un rappresentante del comitato scientifico una volta che questo sarà insediato.

     2. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore del museo [5].

 

Articolo 5.

     1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

     2. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

 

Articolo 6.

     1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti;

     a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     b) approvare il regolamento per l'assunzione, il licenziamento, il trattamento economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del museo;

     c) costituire sezioni del museo sentito il parere del comitato scientifico;

     d) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al direttore;

     e) formulare eventuali proposte di variazioni del presente statuto da sottoporre alla Giunta provinciale.

 

Articolo 7.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

     2. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.

     3. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

     4. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

Articolo 8.

     1. IL comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed ha la stessa durata del consiglio.

     2. E composto:

     1) da quattro persone scelte tra docenti universitari o esperti e cultori di chiara fama nelle discipline etnografiche, storiche, antropologiche, museo logiche o comunque attinenti con le finalità statutarie del museo;

     2) dal direttore del museo.

     3. Alle sedute del comitato scientifico interviene il presidente del consiglio di amministrazione del museo con voto consultivo.

     4. Possono essere chiamati a far parte del comitato come membri aggregati - anche limitatamente a iniziative specifiche - rappresentanti di organismi scientifici che operano nei settori di pertinenza del museo.

     5. I membri aggregati non hanno diritto di voto.

 

Articolo 9.

     1. Il comitato scientifico ha i seguenti compiti;

     a) approvare il regolamento interno del museo;

     b) proporre i programmi dell'attività scientifica del museo e vigilare sulla loro attuazione;

     c) coordinare ed approvare i programmi delle sezioni.

 

Articolo 10.

     1. Il direttore è capo del personale.

     2. Ha la direzione del museo.

     3. Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

     4. Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori.

     5. Dà disposizioni per il collocamento del materiale.

     6. Cura i rapporti del museo con istituti, enti e studiosi italiani e stranieri.

     7. Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del museo.

     8. Acquista i libri e le pubblicazioni, e ne autorizza il prestito.

     9. Cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato su nastri.

     10. Attua i programmi predisposti dal comitato scientifico.

     11. Prepara l'annuale relazione sull'attività del museo ed il bilancio preventivo ed il consuntivo.

 

Articolo 11.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta provinciale.

     2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

     3. I revisori dei conti riferiscono alla Giunta provinciale.

 

Articolo 12.

     1. Il consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di «amico sostenitore del museo» a quei cultori di scienze etnografiche o storiche che abbiano acquistato particolari meriti nella illustrazione della vita locale e a quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese benemerite per lo sviluppo e il potenziamento del museo.

 

Articolo 13.

     1. L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il bilancio preventivo deve venire sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.

 

Articolo 14.

     1. In caso di scioglimento dell'ente la Provincia assicurerà l'utilizzazione del patrimonio del museo per i fini di cui al presente statuto.

 

Articolo 15.

     1. Per i primi sei mesi successivi all'entrata vigore della legge istitutiva del museo, i compiti del consiglio di amministrazione sono assunti da un organo nominato dalla Giunta provinciale, così composto;

     a) da due rappresentanti della Giunta provinciale di cui uno con funzioni di presidente;

     b) dal provveditore agli studi della provincia di Trento o un suo delegato.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Disposizioni finanziare.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.P. 12 settembre 1983, n. 31.

[4] Lettera così sostituita dalla Del.G.P. 13 gennaio 2006, n. 13.

[5] Articolo così modificato con Del.G.P. 6 aprile 1990, n. 3634.