§ 5.5.19 - Legge Provinciale 23 novembre 1987, n. 32.
Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea [2].


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:23/11/1987
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito il Museo d'arte moderna e contemporanea, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, con sede a Rovereto.
Art. 2.      1. I bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i conti consuntivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli [...]
Art. 3.      1. Per il funzionamento e per il conseguimento dei fini statutari il Museo d'arte moderna e contemporanea può avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Provincia o da [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo d'arte moderna e contemporanea, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché [...]
Art. 5.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale per il funzionamento del Museo sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività [...]
Art. 6.      1. La Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina il consiglio di amministrazione del Museo d'arte moderna e contemporanea.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Per i fini di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.


§ 5.5.19 - Legge Provinciale 23 novembre 1987, n. 32. [1]

Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea [2].

(B.U. 2 dicembre 1987, n. 54).

 

TITOLO I

Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea

 

Art. 1.

     1. E' istituito il Museo d'arte moderna e contemporanea, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, con sede a Rovereto.

     2.Il Museo ha lo scopo di documentare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea, nonché di promuoverne lo studio e la conoscenza.

     3. L'organizzazione ed il funzionamento del Museo sono disciplinati dalla presente legge, nonché dallo statuto allegato.

     4. Lo statuto può essere modificato con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione del Museo e approvata dalla Giunta provinciale. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 2.

     1. I bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i conti consuntivi del Museo sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del Museo o delle disposizioni dello statuto ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata.

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3.

     1. Per il funzionamento e per il conseguimento dei fini statutari il Museo d'arte moderna e contemporanea può avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici.

     2. Il regolamento concernente l'ordinamento del personale, comprensivo della relativa pianta organica, deve ispirarsi a criteri di omogeneità rispetto alla corrispondente disciplina vigente per i dipendenti della Provincia.

     3. Le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 39, si applicano anche al personale del Museo.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo d'arte moderna e contemporanea, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni del proprio patrimonio museale.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo annuale per il funzionamento del Museo sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività dell'ente, tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, e successive modificazioni.

     2. Nel provvedimento di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di erogazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale io aprile 1980, n. 8 e all'articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nomina il consiglio di amministrazione del Museo d'arte moderna e contemporanea.

     2. La sezione d'arte contemporanea del Museo provinciale d'arte cessa di svolgere la propria attività alla data fissata dalla Giunta provinciale, accertata la possibilità d'avviso dell'attività del Museo d'arte moderna e contemporanea. Fino a tale data si applicano per l'attività della sezione le disposizioni relative all'ordinamento del Museo provinciale d'arte di cui al titolo II.

TITOLO II [3]

Disposizioni per il Museo provinciale d'arte

 

     Art. 7. [4]

     [1. Il Museo istituito con regio decreto 6 novembre 1924, n. 1822, già alle dipendenze della soppressa soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, si articola su più sedi nel territorio provinciale ed assume la denominazione di "Castello del Buonconsiglio: monumenti e collezioni provinciali". Esso ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare e valorizzare, con particolare riferimento al territorio provinciale, i beni archeologici, librari, monumentali, storico-artistici ad esclusione dell'arte moderna dal primo romanticismo, nonché dell'arte contemporanea.

     2. Nell'ambito delle proprie attività il Museo:

     a) cura la raccolta di cose d'interesse archeologico, storico ed artistico, promuovendone la conservazione, lo studio e la valorizzazione;

     b) attua o affianca iniziative volte allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico ed artistico;

     c) stabilisce rapporti con istituzioni culturali, nonché con studiosi ed esperti al fine dello sviluppo della propria attività scientifica;

     d) promuove il pubblico godimento delle raccolte attraverso mostre, attività didattiche e di ricerca, nonché altre iniziative culturali;

     e) cura iniziative di informazione, di promozione e di pubblicizzazione del proprio patrimonio e della propria attività;

     f) svolge opera di informazione in materia archeologica, storica ed artistica.

     3. Nell'ambito del servizio beni culturali è costituito, anche in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, l'ufficio del Museo provinciale d'arte. Il funzionario preposto al medesimo assume la denominazione di direttore.

     4. La denominazione "Museo provinciale d'arte" contenuta nella vigente legislazione si intende sostituita con la nuova denominazione: "Castello del Buonconsiglio: monumenti e collezioni provinciali" [5].]

 

     Art. 8. [6]

     [1. E' istituito il comitato scientifico del Museo provinciale d'arte, con il compito di esprimere alla Giunta provinciale pareri e proposte per quanto attiene:

     a) agli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;

     b) al programma annuale di attività del Museo predisposto dal direttore e da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     c) agli acquisti di oggetti ed opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio provinciale al fine di garantirne il pubblico godimento;

     d) alla relazione annuale di attuazione dei programmi predisposta dal direttore a consuntivo dell'attività scientifica del Museo da trasmettere alla Giunta provinciale.]

 

     Art. 9. [7]

     [1. Il comitato scientifico del Museo provinciale d'arte è composto, oltre che dal direttore del Museo provinciale d'arte o dal suo sostituto, da sette esperti, nominati dalla Giunta provinciale, nei settori di competenza del Museo, di cui quattro scelti fra funzionari del Servizio beni culturali addetti rispettivamente ai beni archeologici, librari, monumentali e storico-artistici e due designati dal Comune di Trento.

     2. I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

     3. Con la deliberazione di nomina degli esperti la Giunta provinciale nomina altresì, scegliendolo fra i membri del comitato stesso, il presidente.

     4. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Funge da segretario un funzionario del Servizio beni culturali.

     6. Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.]

 

     Art. 10. [8]

     [1. E' abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, l'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

     2. Sono abrogati, salvo quanto disposto dal terzo comma, l'articolo 15 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 e l'articolo 10 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede a nominare i membri esperti del comitato scientifico, di cui all'articolo 9, per lo svolgimento dei compiti attribuiti al comitato medesimo. Fino al primo insediamento del comitato continua ad operare con i compiti previsti dall'articolo 8, primo comma, lettera c) la commissione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.]

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11.

     1. Per i fini di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 12. - 13. [9]

 

ALLEGATO

STATUTO DEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

     Articolo 1.

     1. Il Museo d'arte moderna e contemporanea, allo scopo di documentare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea, nonché di promuoverne lo studio e la conoscenza, svolge le seguenti attività:

     a) potenzia ed arricchisce le proprie collezioni attraverso acquisizioni, scambi permanenti e temporanei, donazioni e lasciti;

     b) promuove ed effettua studi e ricerche sul pensiero storico- artistico ed estetico moderno e contemporaneo;

     c) attua iniziative di informazione e di divulgazione dei fenomeni culturali ed artistici attraverso esposizioni permanenti e temporanee, iniziative editoria, convegni, seminari, conferenze e dibattiti;

     d) realizza iniziative rivolte in particolare al mondo della scuola, atte ad avviare i giovani alla comprensione ed alla conoscenza delle manifestazioni ed espressioni artistiche moderne e contemporanee;

     e) promuove offerte e servizi culturali, nonché iniziative di informazione, promozione e pubblicizzazione del proprio patrimonio e della propria attività;

     f) cura forme di collaborazione e scambio con musei, enti, istituti ed associazioni sia pubblici sia privati;

     g) assicura, sulla base di apposite convenzioni, la custodia e l'eventuale esposizione di beni culturali avuti In deposito da enti e da privati.

 

     Articolo 2.

     1. Il patrimonio del Museo è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà.

     2. Le entrate del Museo sono costituite:

     a) dai frutti del patrimonio;

     b) da donazioni, lasciti e legati;

     c) dalle tariffe d'ingresso e dai proventi delle attività del Museo;

     d) dal contributo annuo della Provincia autonoma di Trento;

     e) da contributi del Comune di Rovereto, del Comune di Trento, di altri enti e di privati, nonché da sponsorizzazioni.

 

     Articolo 3.

     1. Il Museo si articola in due sezioni, di cui l'una, con sede in Rovereto, è dedicata all'arte delle avanguardie storiche, in particolare al futurismo, ed ai loro sviluppi, mentre l'altra, con sede in Trento, riserva prioritaria attenzione alle forme artistiche dell'800 ed alle problematiche, anche sperimentali, delle nuove forme d'arte nelle diverse discipline e nel loro percorso e sviluppo storico.

     2. Per lo svolgimento della propria attività il Museo può utilizzare le collezioni ed opere d'arte messe a disposizione, mediante apposite convenzioni, dalla Giunta provinciale, dai Comuni di Rovereto e di Trento, da altri enti e privati.

 

     Articolo 4.

     1. Sono organi del Museo:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il comitato scientifico;

     d) il direttore;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 5.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) due rappresentanti della Giunta provinciale;

     b) quattro rappresentanti del Comune di Rovereto;

     c) due rappresentanti del Comune di Trento.

     2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio i rappresentanti di enti o privati che abbiano contribuito con donazioni di beni o di somme rilevanti alla vita del Museo; la decisione spetta, di volta in volta, alla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 6.

     1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

     2. Coloro che durante detto periodo vengano nominati in sostituzione di membri del consiglio di amministrazione cessati restano in carica fino al termine del periodo stesso.

 

     Articolo 7.

     1. Al consiglio di amministrazione spetta:

     a) approvare i programmi annuali o pluriennali di attività;

     b) esaminare ed approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni, nonché il conto consuntivo;

     c) approvare il regolamento concernente l'ordinamento del personale del Museo;

     d) deliberare su tutta l'attività inerente l'organizzazione e la vita del Museo non demandata ad altri organi;

     e) disciplinare la presenza e l'attività del volontariato;

     f) disciplinare l'ingresso al Museo e determinarne le relative tariffe;

     g) formulare proposte di variazione dello statuto da sottoporre alla Giunta provinciale.

     2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente o ad altro membro del consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 8.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi di urgenza. Il consiglio di amministrazione è convocato anche a richiesta di un terzo dei consiglieri.

     2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Articolo 9.

     1. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio di amministrazione e durano in carica cinque anni.

     2. Il presidente è scelto fra i rappresentanti della Giunta provinciale, il vicepresidente fra i rappresentanti del Comune di Rovereto.

     3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Articolo 10.

     1. Il comitato scientifico, organo consultivo del Museo, è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da quattro a sei membri, anche stranieri, scelti per competenza professionale e scientifica, oltre che dal direttore che funge anche da segretario.

     2. I membri del comitato durano in carica cinque anni.

     3. Coordina l'attività del comitato un membro nominato dal consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 11.

     1. Al comitato scientifico spetta:

     a) individuare gli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;

     b) proporre al Consiglio di amministrazione i programmi annuali e pluriennali di attività del Museo;

     c) esprimere pareri e proposte sugli acquisti di oggetti d'interesse storico-artistico da assicurare al patrimonio del Museo al fine di garantirne il pubblico godimento.

 

     Articolo 12.

     1. Al direttore spetta:

     a) l'elaborazione dei programmi di attività;

     b) l'attuazione dei programmi annuale e pluriennale di attività;

     c) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del presidente;

     d) la direzione del personale;

     e) la responsabilità dei beni artistici e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati al Museo;

     f) la predisposizione dei bilanci di previsione e delle loro variazioni, nonché del conto consuntivo con la relazione illustrativa.

     2. Il direttore svolge inoltre le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 13.

     1. Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato da un collegio di revisori dei conti composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, da un rappresentante designato dal Comune di Rovereto e da un rappresentante designato dal Comune di Trento.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i rappresentanti della Provincia.

     3. I revisori dei conti durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati; essi possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al conto consuntivo.

 

     Articolo 14.

     1. Il Museo favorisce l'attività del volontariato all'interno delle proprie strutture nelle forme e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 15.

     1. Il Museo adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del programma di sviluppo provinciale. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     3. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato unitamente ai programmi di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

     4. Nel bilancio pluriennale, che costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri, le entrate derivanti da finanziamenti a carico del bilancio provinciale sono indicate in base agli stanziamenti del medesimo bilancio.

     5. Le entrate di cui al comma precedente per l'anno di inizio del bilancio, sono previste, in carenza delle indicazioni del bilancio provinciale, in misura non superiore alle assegnazioni definitive dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce.

     6. Gli stanziamenti sono determinati per le previsioni di competenza nella misura necessaria ad assicurare nell'esercizio finanziario la realizzazione del programma di attività ed il sostenimento delle spese di funzionamento del Museo e per le previsioni di cassa nella misura richiesta per far fronte ai pagamenti previsti nel medesimo esercizio.

     7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare [10].

     8. Il bilancio annuale di previsione redatto nelle forme della competenza deve essere approvato in pareggio, mentre nelle forme della cassa non può essere approvato in disavanzo.

     9. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio del Museo.

     10. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal Museo in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.

     11. Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del Museo.

     12. I titoli di spesa e le reversali d'incasso sono firmati dal presidente e dal direttore del Museo.

     13. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dallo stato di attuazione del programma di attività del Museo, deve essere deliberato entro il 30 aprile.

 

     Articolo 16.

     1. I beni del Museo devono essere elencati in apposito inventario, con l'indicazione dei seguenti elementi:

     a) per i beni immobili:

     - luogo, denominazione e qualità;

     - dati tavolari;

     - titolo di provenienza;

     - dati relativi al valore e alla destinazione dei beni;

     b) per i beni durevoli:

     - luogo dove il bene è collocato;

     - denominazione e descrizione del bene;

     - prezzo d'acquisto o valore di stima.

     2. Tutti i beni devono essere dati in consegna per mezzo di un apposito verbale al direttore, che è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbia ottenuto legale discarico.

     3. Il conto generale del patrimonio deve indicare, per ciascuna categoria di beni, il valore della consistenza alla fine dell'anno precedente, quello alla fine dell'anno considerato e le variazioni intervenute, con distinzione di quelle verificatesi in corrispondenza della gestione del bilancio e all'infuori di essa.

 

     Articolo 17.

     1. Per quanto non previsto dagli articoli 15 e 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Articolo 18.

     1. Nella prima applicazione della legge istitutiva del Museo è adottato un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della nomina degli organi, prescindendo dalle disposizioni recate ai commi primo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 15.

 

     Articolo 19.

     1. In caso di soppressione del Museo i beni e le collezioni del Museo passano in proprietà della Provincia autonoma di Trento che assicurerà la loro conservazione e una pertinente destinazione nel rispetto delle scelte che hanno ispirato la costituzione del Museo.

     2. I beni messi a disposizione rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Rovereto, dal Comune di Trento o da altri enti o da privati tornano alla piena disponibilità dei proprietari.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5.

[3] Titolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.P. 5/2000.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.P. 5/2000.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.P. 5/2000.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.P. 5/2000.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 11 maggio 2000, n. 5, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.P. 5/2000.

[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.