§ 5.5.15 - Legge Provinciale 12 settembre 1983, n. 31.
Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:12/09/1983
Numero:31

§ 5.5.15 - Legge Provinciale 12 settembre 1983, n. 31. [1]

Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino.

(B.U. 20 settembre 1983, n. 47).

 

(Omissis)

 

     Articolo 15. Acquisto delle realità immobiliari costituenti il Teatro sociale di Trento.

     1. Al fine di favorire la qualificazione della cultura, in particolar modo teatrale e musicale, ed in considerazione dell'importante ruolo svolto dal Teatro sociale di Trento nella storia della cultura trentina, nonché del suo valore storico e del significato culturale che può assumere per l'intero territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire il complesso edificale sito in Trento, via Paolo Oss Mazzurana, contraddistinto dalla p. ed. 813 in P.T. 153 limitatamente alla porzione materiale 1, p.ed. 816 in P.T. 1272 dalla porzione materiale 1 alla porzione materiale 61 comprese e p.ed. 819 in P.T. 1187 limitatamente alla porzione materiale 2, tutte in C.C. Trento, entro il limite dell'importo di lire 1.450.000.000 incluse le spese inerenti all'acquisto.

     2. Il teatro stesso costituirà nell'ambito dei progetti di cui alla presente legge una struttura teatrale e culturale permanente per l'intera provincia, per la città di Trento e per la necessaria rivitalizzazione del suo centro storico in particolare, destinata all'attuazione di iniziative e manifestazioni, sopratutto riferite al teatro, alla musica e agli audiovisivi, e comunque di rilevanza provinciale o sovraprovinciale.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a concordare con il Comune di Trento modalità di gestione coordinata del Teatro sociale, prevedendo analoga possibilità di intesa con il Comune di Trento per la gestione del Centro ex Santa Chiara, attualmente in fase di allestimento.

 

(Omissis).

 

Articolo 20. Disposizioni per il Museo tridentino di scienze naturali.

     1.(Omissis) [2].

     2. Qualora risulti necessario, la Provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo tridentino di scienze naturali beni immobili da destinare a sede e attività del museo e delle sue sezioni.

 

Articolo 21. (Omissis) [3].

 

Articolo 22. (Omissis) [4].

 

(Omissis)

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 38 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12, ad eccezione degli articoli qui riportati.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'art. 1 dello Statuto del Museo tridentino di scienze naturali, allegato alla L.P. 27 novembre 1964, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'art. 1 dello Statuto del Museo degli usi e costumi della gente trentina, allegato alla L.P. 31 gennaio 1972, n. 1.

[4] Modifica l'art. 1 dello Statuto dell'Istituto culturale ladino, allegato alla L.P. 14 agosto 1975, n. 29.