§ 95.25.1B - Legge 31 marzo 1977, n. 90.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:31/03/1977
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Il decreto legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, è convertito in legge con le seguenti [...]
Art. 2.      Gli aumenti di tassa di concessione governativa derivanti dalle modificazioni apportate dal precedente articolo al decreto legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito nella presente legge, devono [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.25.1B - Legge 31 marzo 1977, n. 90.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni

(G.U. 2 aprile 1977, n. 90)

 

     Art. 1.

     Il decreto legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), è sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera f), è sostituito con il seguente: 84.000;

     dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, è inserito il seguente:

     Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella già pagata.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti di tassa di concessione governativa derivanti dalle modificazioni apportate dal precedente articolo al decreto legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito nella presente legge, devono essere corrisposti entro 30 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.