§ 80.5.380 – D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.
Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/08/1988
Numero:325


Sommario
Art. 1.      1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di [...]
Art. 2.      1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale - distinto in [...]
Art. 3.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento [...]
Art. 4.      1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei [...]
Art. 5.      1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione [...]
Art. 6.      1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di [...]
Art. 7.      1. E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, [...]
Art. 8.      1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il [...]
Art. 9.      1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio
Art. 10.      1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai sensi della legge 22 [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.380 – D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 8 agosto 1988, n. 185).

 

     Art. 1.

     1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie protette.

 

          Art. 2.

     1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale - distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonchè per la qualifica funzionale o categoria e profilo professionale - alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio di ogni sede periferica e con dati aggregati a livello provinciale.

 

          Art. 3.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.

     2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.

     3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero.

     4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti.

 

          Art. 4.

     1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente art. 3.

     2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente [1].

     3. Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     4. Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli aspiranti secondo il seguente ordine di priorità:

     a) posizione soprannumeraria;

     b) posizione di comando e fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta dall'interessato;

     c) condizioni di famiglia;

     d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;

     e) anzianità di servizio;

     f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale.

     5. In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza nell'ordine:

     a) ai dipendenti della stessa amministrazione;

     b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto;

     c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi.

     6. Il personale i cui profili professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti priorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.

 

          Art. 5.

     1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

     2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

          Art. 6.

     1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni.

 

          Art. 7.

     1. E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

 

          Art. 8.

     1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità.

 

          Art. 9.

     1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1989, n. 96.