§ 95.25.19 - D.L. 1 febbraio 1977, n. 11.
Modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:01/02/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli aumenti disposti con il presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.
Art. 3.      L'art. 19 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      I canoni di abbonamento supplenti dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi a colori e dai detentori e apparecchi allacciati a reti pubbliche [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.25.19 - D.L. 1 febbraio 1977, n. 11. [1]

Modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni

(G.U. 1 febbraio 1977, n. 29)

 

     Art. 1. [2]

     Il n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

 

N. d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare della tassa

Modo di pagamento

Note

125

Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e delle diffusioni televisive:

 

 

Sono soggetti alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 46, sub II), della presente tariffa ( articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150).

 

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni per anno solare

1.000

Ordinario

Il pagamento della tassa di cui alle lettere a), b), 2 sub d) e 2 sub f), deve essere effettuato all'ente concessionario, insieme col canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

 

b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive:

 

 

Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di L. 2.050 o di L. 1.100 per la rata trimestrale per la ricezione in bianco e nero e nella misura semestrale di L. 4.100 o di L. 2.200 per rata trimestrale per la ricezione a colori (art. 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).

 

 

 

 

Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella già pagata.

 

se riguardante apparecchi per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno solare

4.000

Ordinario

Il libretto di iscrizione alle radio diffusioni dà il diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori del domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tariffa

 

se riguardante apparecchi per la ricezione anche a colori, per ogni anno solare

8.000

Ordinario

Ai fini predetti l'ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusioni è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, con i dati dell'abbonamento, la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti l'accertamento delle violazioni.

 

c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni, installati sulle autovetture e sugli autoscafi non soggetti a tassa di stazionamento, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonché sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

 

 

Si intende per "autoradio" qualsiasi apparecchio atto a adattabile a ricevere le radiodiffusioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad autoscafi soggetti a tassa di circolazione.

 

per ogni anno di abbonamento

750

In occasione del pagamento della tassa di circolazione

La tassa dovuta per l'autoradio deve essere corrisposta congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni (art. 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235).

 

d) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali nonché sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi

 

 

Quando l'autoradio viene installata su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento alle radiodiffusioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal mese di installazione dell'apparecchio e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata (art. 3 legge su citata).

 

per ogni anno di abbonamento

7.500

1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra

Resta fermo il dispositivo dell'art. 8 della stessa legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

 

per ogni anno solare

 

2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario

 

 

e) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonché sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393:

 

 

 

 

per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento

4.000

In occasione del pagamento della tassa di circolazione

 

 

per la ricezione anche a coloro, per ogni anno di abbonamento

28.000

 

 

 

f) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive, installati sugli autoscafi e sulle autovetture della potenza superiori a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonché sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi:

 

1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra

 

 

per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento

12.000

2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario

 

 

per ogni anno solare

 

1) per gli autoscafi e le autovetture, in occasione del pagamento della tassa di circolazione

 

 

per la ricezione anche a colori per ogni anno di abbonamento

84.000

2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario

 

 

per ogni anno solare

 

 

 

 

          Art. 2.

     Gli aumenti disposti con il presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.

     Coloro che hanno già rinnovato l'abbonamento per l'anno 1977 devono versare la maggior tassa dovuta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, concernenti gli aumenti dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, a meno che non abbiano disdetto l'abbonamento nei termini previsti dai medesimi decreti. L'integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° febbraio 1977 e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato l'abbonamento.

     Coloro che non hanno corrisposto l'abbonamento per l'anno 1977 e provvederanno a disdirlo nei termini di cui al precedente comma, sono tenuti a versare i ratei di canone e di tassa di concessione governativa dovuti fino al 28 febbraio 1977, nelle misure stabilite dalle precedenti disposizioni.

     Coloro che hanno effettuato il pagamento e abbiano dato disdetta nei termini suindicati possono chiedere il rimborso dei ratei di canone e di tassa sulle concessioni governative, relativi ai mesi successivi al febbraio 1977.

 

          Art. 3.

     L'art. 19 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori”.

 

          Art. 4.

     I canoni di abbonamento supplenti dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi a colori e dai detentori e apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo, si ripartiscono tra gli stessi soggetti e con le stesse percentuali indicati all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 marzo 1977, n. 90.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.