Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 01/12/1993 |
Numero: | 528 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente: "Ad essa si aggiunge [...] |
§ 27.6.203 - D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 528.
Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli enti locali.
(G.U. 21 dicembre 1993, n. 298)
1. Il secondo periodo del comma 1, lettera c), dell'art. 36 del
2. La lettera b), comma 3, dell'art. 37 del
"b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;".
3. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 37 del
4. Alla lettera e), comma 3, dell'art. 37 del
5. Al comma 3 dell'art. 37 del
"h bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.".
6. Al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 39 del
7. Al comma 3 dell'art. 40 del
8. Al comma 4 dell'art. 40 del
9. Al comma 4 dell'art. 40 del
"e bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa.".
10. All'art. 40 del
"7 bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.".
11. Al comma 3 dell'art. 46 del
12. All'art. 46 del
"7 bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.".
13. All'art. 47 del