§ 23.6.2 - Legge 7 gennaio 1992, n. 54.
Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:07/01/1992
Numero:54


Sommario
Art. 1.      La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione
Art. 2.      Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente [...]
Art. 3.      1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni [...]
Art. 4.      1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo [...]
Art. 5.      Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità [...]
Art. 6.      1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno [...]
Art. 7.      Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari
Art. 8.      Gli Stati contraenti comunicano al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica [...]
Art. 9.      Il presente protocollo produce i suoi effetti finchè la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo art. 30
Art. 10.      Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di [...]
Art. 11.      Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci [...]


§ 23.6.2 - Legge 7 gennaio 1992, n. 54.

Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(G.U. 4 febbraio 1992, n. 28 S.O.).

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il primo protocollo tra gli Stati membri della CEE concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) e il secondo protocollo tra le stesse parti che attribuisce alla Corte di giustizia alcune competenze per l'interpretazione della citata convenzione di Roma, ambedue firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 6 del primo protocollo e dall'art. 3 del secondo protocollo.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Protocollo internazionale 19 dicembre 1988.

Primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

 

     Art. 1.

     La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:

     a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata "Convenzione di Roma";

     b) delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma;

     c) del presente protocollo.

 

          Art. 2.

     Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'art. 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

     a) - In Belgio: la Cour de Cassation/het Hof van Cassatie; le Conseil d'Etat/de Raad van State;

     - in Danimarca: Hojesteret;

     - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerischtshofe des Bundes;

     - in Grecia: ta anotata Dicasteria

     - in Spagna: el Tribunal Supremo;

     - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat;

     - in Irlanda: the Supreme Court;

     - in Italia: la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato;

     - nel Lussemburgo: la Cour Supérieure de Justice giudicante in cassazione;

     - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad;

     - in Austria: l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof; [1]

     - in Portogallo: o Supremo Tribunal de Justia e o Supremo Tribunal Administrativo;

     - in Finlandia, il korkein oikeus/högsta domstolen, il korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, il markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, e il työtuomioistuin/arbetsdomstolen; [2]

     - in Svezia, l'Högsta domstolen, il Regeringsrätten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen, [3]

     - nel Regno Unito: the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non è possibile interporre appello.

     b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

 

          Art. 3.

     1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'art. 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'art. 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

     2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

     3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

     4. Il Cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

     5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta nè la percezione nè il rimborso di spese giudiziali.

 

          Art. 4.

     1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'art. 1.

     2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'art. 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

 

          Art. 5.

     Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

          Art. 6.

     1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrerà in vigore ad una data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.

     2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, semprechè abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

 

          Art. 7.

     Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

     a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

     b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

     c) le designazioni comunicate in applicazione dell'art. 3, paragrafo 3;

     d) le comunicazioni effettuate in applicazione dell'art. 8.

 

          Art. 8.

     Gli Stati contraenti comunicano al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'art. 2, lettera a).

 

          Art. 9.

     Il presente protocollo produce i suoi effetti finchè la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo art. 30.

 

          Art. 10.

     Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

 

          Art. 11.

     Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

     Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

 

Dichiarazione comune

     I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

     Al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980;

     Riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

     Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni;

     Desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa;

     Ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo.

     In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

     Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

 

 

Protocollo internazionale 19 dicembre 1988.

Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

 

     Art. 1.

     1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.

     2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'art. 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

 

     Art. 2.

     Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

 

     Art. 4.

     Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

     In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

     Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.


[1] Trattino inserito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 2001, n. 393.

[2] Trattino inserito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 2001, n. 393.

[3] Trattino inserito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 2001, n. 393.