§ 5.1.47 - Circolare 1 aprile 1994, n. 8.
Revisione delle piante organiche delle farmacie per l'anno 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/04/1994
Numero:8

§ 5.1.47 - Circolare 1 aprile 1994, n. 8.

Revisione delle piante organiche delle farmacie per l'anno 1994.

(B.U. 15 aprile 1994, n. 32).

 

     La recente evoluzione giurisprudenziale nella materia in oggetto suggerisce qualche puntualizzazione e integrazione rispetto a quanto precedentemente disposto in tema di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie di questa Regione con la circolare n. 6 del 28 febbraio 1992.

     Si rammenta, anzitutto, che la vigente normativa demanda all'esclusiva competenza regionale la formazione e la revisione delle piante organiche delle farmacie, competenza puntualmente disciplinata dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 78.

     Nel ribadire che la revisione delle piante organiche delle farmacie dev'essere effettuata sulla base della popolazione residente nei singoli comuni, quale risulta dalla pubblicazione dell'Istat riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, si sottolinea che l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (modificativo dell'art. 1 della ls n. 475/1968) ha statuito vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti nei comuni con popolazione superiore.

     E' consentito l'utilizzo delle frazioni di popolazione eccedente i parametri sopraindicati, quando superino il 50% dei parametri stessi.

     Per quanto riguarda:

     - l'apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari;

     - il trasferimento di sedi farmaceutiche;

     - l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali,

     la materia risulta compiutamente disciplinata dalla recente legge regionale 6 luglio 1993, n. 28.

     Appare opportuno soffermare l'attenzione sui termini «Sede» e «Zona» usati dal legislatore nell'art. 2 della legge n. 475/1968, che, alla luce della più recente e autorevole giurisprudenza amministrativa, devono ritenersi sinonimi.

     Il Consiglio di Stato, IV sez., con sentenza del 17 gennaio 1994, n. 25, infatti, ha ritenuto che «la distinzione tra zona e sede è estranea alla disciplina degli esercizi farmaceutici» e conseguentemente rientra nella «facoltà del titolare di scegliere l'ubicazione dell'esercizio farmaceutico all'interno dell'intera zona o sede».

     Un'ulteriore precisazione s'impone in tema di procedure per la revisione delle piante organiche delle farmacie, sinora di fatto prevalentemente rimessa all'iniziativa dei comuni interessati, ai quali, in ogni caso, veniva richiesto dalla Regione il relativo parere.

     E' doveroso precisare, a tale proposito, che non vi è alcun obbligo per i comuni di esprimere parere sull'istituzione di farmacie in condizioni territoriali particolari, ne alcun dovere di chiederlo da parte della Regione.

     Resta inteso, peraltro, che detto parere, pur non entrando formalmente nel procedimento amministrativo di cui trattasi, risulta particolarmente utile alla Regione, in quanto il comune è indubbiamente l'ente più qualificato a rappresentare le esigenze e le istanze della popolazione.

     Va comunque evidenziato, sulla base di quanto sopra esposto, che la Regione non è vincolata, nell'adozione delle proprie decisioni, alle eventuali proposte formulate dalle amministrazioni comunali.