§ 4.4.23 - Circolare 17 maggio 1994, n. 14.
Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. «Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/05/1994
Numero:14

§ 4.4.23 - Circolare 17 maggio 1994, n. 14.

Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. «Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni».

(B.U. 3 giugno 1994, n. 1994).

 

     La Regione del Veneto, pur rilevando che le acquisizioni sulle correlazioni epidemiologiche tra campi elettromagnetici e condizioni di salute sono abbastanza recenti e che necessitano di ulteriori approfondimenti, allo scopo, anche, di accertare una maggiore e corretta valutazione degli effetti biologici di detti campi sull'organismo umano, ha ritenuto, comunque, opportuno e necessario - al fine anche di colmare un vuoto legato alla mancanza di una organica normativa nazionale - pervenire, sulla base anche di una attività nazionale e internazionale svolta in tal settore, all'approvazione di un'apposita normativa volta, soprattutto, alla protezione della popolazione esposta a campi elettromagnetici non ionizzanti, in particolar modo, a quelli a radiofrequenza.

     Ed è in questo quadro che si colloca la legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 13-7-1993 ed entrata in vigore il 28-7-1993, intesa a disciplinare la detenzione, l'installazione, l'esercizio e la modifica di sorgenti fisse o mobili generanti campi elettromagnetici, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz e il cui massimo valore di potenza efficace (rms) all'ingresso dell'antenna, tenuto conto delle attuazioni tra l'uscita del trasmettitore e l'ingresso dell'antenna, superi i 7 watt.

 

A) Campo di applicazione

 

     Le disposizioni di cui alla richiamata legge non si applicano agli apparati di radiocollegamenti dei ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, delle forze militari di stati esteri e dei consolati, per i quali, comunque, devono essere rispettati, al di fuori delle aree strettamente adibite a tali usi, i limiti di esposizione di cui all'art. 5.

     Nel caso di accertato superamento di detti limiti, il Presidente della Giunta regionale ne darà comunicazione agli esercenti dell'impianto, per i provvedimenti di competenza.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della lr 261-1994, n. 11, in ordine alla non applicabilità della lr n. 29/1993 agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, la cui attività, nazionale e internazionale è regolata dal dpr 5-8-1966, n. 1214, la normativa di cui agli artt. 2 e 3 della surrichiamata lr n. 29, non si applicano alle apparecchiature mobili, impiegate nel servizio radiomobile terrestre, marittimo e aeronautico, nonché gli apparati portatili (radiocomandi, microfoni senza filo, Cb, telefoni cellulari, ponti radio, ecc.), in considerazione che lo scopo primario della legge è quello di proteggere la popolazione dalle sorgenti di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, utilizzate nel settore delle teleradiocomunicazioni, di intensità apprezzabile e potenzialmente significative per la popolazione esposta, tali da contribuire a elevare il livello di inquinamento elettromagnetico, specie nelle aree di maggior concentrazione, o a evitare dette aree di concentrazione, che potrebbero comportare possibili rischi sanitari collegabili a una prolungata e incontrollata esposizione.

     Non rientrano, altresì, nella disciplina della citata legge le applicazioni nei processi produttivi e artigianali, nelle attività domestiche, nonché le applicazioni in medicina e le linee di trasmissione dell'energia elettrica, in quanto disciplinate da apposita normativa.

 

B) Definizioni

 

     Ai fini dell'applicazione della legge in argomento, si assumono le seguenti definizioni:

     1) Potenza efficace massima: è la potenza quadratica media (rms) massima irradiabile dall'antenna in tutto l'angolo solido; per i segnali televisivi va considerata la metà della potenza della portante video durante la modulazione del picco di sincronismo, tenuto conto delle varie attenuazioni. Tale potenza, divisa per 4¶r², fornisce l'intensità media di potenza irradiata su tutte le direzioni.

     Nel caso che l'antenna, per uno stesso esercente, emetta su più di una frequenza portante, si considera la somma delle potenze emesse per ogni frequenza.

     Nel caso in cui l'impianto, per uno stesso esercente, sia costituito da più antenne, i cui angoli di apertura si sovrappongano anche parzialmente, si considera la somma delle potenze di ingresso di ogni antenna.

     2) Antenna: trasduttore di energia elettromagnetica da forma convogliata (es.: in cavi, guide o semplici morsetti del generatore, a forma irradiata o viceversa.

     3) Impianto di radiocomunicazione: insieme delle antenne e di uno o più trasmettitori, nonché degli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione da un punto determinato.

     4) Sistema d'antenna: combinazione di più antenne installate su uno o più supporti.

     5) Guadagno d'antenna: rapporto tra la densità massima di potenza per unità di superficie (intensità massima) irradiata e la densità media che sarebbe irradiata alla stessa distanza da un'antenna isotropa avente la stessa potenza e senza perdite ohmiche o dielettriche.

     6) Angolo di apertura: è l'angolo compreso tra due direzioni in cui l'intensità irradiata è la metà di quella massima e che comprende la direzione di massimo irraggiamento.

     7) Campo elettrico: stato fisico dello spazio in cui si risente l'azione di forze elettriche. L'intensità del campo elettrico in un punto si indica con «E» e, nel sistema internazionale, l'unità di misura è volt/metro (V/m).

     8) Campo magnetico: stato fisico dello spazio in cui si risente l'azione di forze magnetiche. L'intensità del campo magnetico in un punto si indica con «H» e, nel sistema internazionale, l'unità di misura è ampere/metro (A/m).

     9) Campo elettromagnetico: combinazione di un campo elettrico e di un campo di forza magnetico variabili nel tempo.

     10) Esposizione: qualsiasi esposizione di persone a campi elettromagnetici a radiofrequenze e a microonde.

     11) Densità di potenza: è il rapporto tra la potenza incidente su una superficie e l'area della superficie stessa.

     12) Intensità di potenza: potenza irradiata in una certa direzione per unità di angolo solido.

     Intervallo di frequenze di applicazione della legge espresso in multipli di Hertz (Hz)

 

 

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                                    Limite               Limite

                                  inferiore            superiore

-----------------------------------------------------------------

kilohertz       (kHz)                100              300.000.000

-----------------------------------------------------------------

Megahertz       (MHz)                  0,1                300.000

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Gigahertz       (GHz)                  0,0001                 300

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C) Comunicazione

 

     L'art. 2 della legge in argomento, dispone che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, sorgenti di radiazioni non ionizzanti, che non rientrino tra le apparecchiature in esenzione richiamate nella precedente lettera A), deve comunicarlo, secondo il fac-simile allegato (all. 1) con riferimento alla sede di installazione, alla competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, entro 30 giorni dall'entrata in possesso.

     Gli esercenti delle stazioni fisse di base e ripetitrici del servizio radiomobile civile e delle apparecchiature radioelettriche di debole potenza (cerca persone), tenuto conto della scarsa rilevanza sanitaria degli impianti in parola, sono tenuti a comunicare, alla competente sezione di fisica, esclusivamente e per ciascun impianto, l'indirizzo e l'ubicazione dello stesso (es.: sul tetto dell'edificio), e non sono obbligati ad allegare la documentazione prevista al secondo comma dell'art. 2.

     Gli esercenti di ponti radio, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'art. 2, secondo comma, possono sostituire le schede B con l'indicazione degli angoli di apertura sui piani orizzontale e verticale.

 

D) Autorizzazione

 

     Ricordato che l'autorizzazione di cui all'art. 3 è finalizzata principalmente alla tutela igienico-sanitaria della popolazione, la stessa non esime da ogni altra autorizzazione o concessione previste dalla normativa vigente, specie dalla legge 6-8-1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, e non le surroga.

     Pertanto, chiunque intenda installare nuovi impianti, con esclusione degli impianti di cui alla lettera A), o introdurre modifiche a impianti preesistenti, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 3, presentando domanda, in carta legale, al Presidente della Giunta regionale e inoltrandola, per il tramite delle sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione competenti per territorio, al dipartimento regionale per l'igiene pubblica.

     La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato (all. 2), dev'essere corredata, oltre che della documentazione indicata all'art. 3, anche della certificazione prefettizia di cui alla legge n. 55/1990 (antimafia).

     Nei casi in cui alla comunicazione di cui all'art. 2 debba necessariamente seguire la richiesta di autorizzazione di cui al successivo art. 3, la stessa deve essere presentata omettendo la documentazione prescritta, già allegata alla comunicazione.

     Quando il sistema d'antenna emette su più frequenze, le schede A e B dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.

     Non sono soggette all'autorizzazione ma a una mera comunicazione, contenente le caratteristiche dell'impianto, l'indirizzo e l'ubicazione dello stesso, alle competenti sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione - le modifiche che conducono a una riduzione di potenza.

     Per quanto concerne le modifiche relative a cambio di frequenza, per le quali non necessita una specifica autorizzazione, le stesse dovranno essere comunicate al ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e per conoscenza alla sezione di fisica di competenza.

     Sono, altresì, esentati dall'autorizzazione regionale i ponti radio mobili impiegati per trasmissioni in diretta, per i quali sussiste l'obbligo di comunicare preventivamente, al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, la località d'impiego e le principali caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

     La dismissione dell'impianto va comunicata al Presidente della Giunta regionale, che provvederà, sentita la competente sezione di fisica, alla revoca del relativo provvedimento autorizzativo.

 

E) Protezione operativa della popolazione

 

     Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, previste da apposite leggi o regolamenti, l'attività di controllo su specifici impianti finalizzata alla verifica del limite massimo di esposizione di cui all'art. 5, e al rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione, viene programmata e svolta dal personale delle sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in accordo con il dirigente generale del dipartimento per l'igiene pubblica.

     Il personale addetto al controllo, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività disciplinati dalla legge in argomento, compresi gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, con esclusione degli impianti di radiocollegamento dei ministeri, delle forze militari degli stati esteri e dei consolati richiamati nella lettera A) e richiedere dati, informazioni e documentazione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui si tratta.

     Oltre a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 6, il Presidente della Giunta regionale - qualora sussistano immediate possibilità di rischio per la popolazione, segnalate dalle competenti sezioni di fisica - impone, per il tramite del sindaco territorialmente competente, agli esercenti di impianti che maggiormente contribuiscono al superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione, l'adozione di immediate misure protettive atte a ridurre i valori surrichiamati e all'occorrenza, dispone il divieto di utilizzo di detti impianti per il tempo occorrente, al titolare dell'impianto, ad attivare le necessarie azioni di risanamento, finalizzate al rientro nei limiti di esposizione fissati dall'art. 5.

     Le zone in cui non risultino soddisfatti i limiti di esposizione fissati dall'art. 5, in attesa che vengano attuate le misure necessarie per rientrare nei limiti, dovranno essere classificate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, zone di accesso limitato alle sole persone esposte per ragioni professionali, e individuate mediante l'apposizione a cura dell'esercente dell'impianto, di appositi cartelli.

 

F) Oneri per le prestazioni rese dalle sezioni di fisica

 

     Le tariffe relative alle prestazioni richieste da soggetti privati o dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche non economici, alle sezioni di fisica e rientranti nell'ambito della istruttoria dell'istanza di cui all'art. 4, nonché dell'attività di verifica e di controllo di cui all'art. 6, sono poste a carico del richiedente, salvo che le stesse non vengano eseguite d'ufficio dalle sezioni di fisica, ovvero richieste dalle Ulss o da altri enti pubblici, nell'ambito delle attività di specifica competenza.

     Per l'individuazione delle prestazioni e delle relative tariffe, si fa riferimento al vigente tariffario unico regionale per gli accertamenti, le prestazioni e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4768 del 19-10-1993.

     Nel caso di prestazioni che coinvolgano più impianti, i cui oneri si riferiscono a più esercenti, la tariffa complessiva della prestazione effettuata, compreso il rimborso delle spese, dovrà essere liquidata in proporzione al numero degli impianti posseduti.

 

G) Norma transitoria

 

     Fatto salvo il rispetto dell'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2 e ripresa alla lettera B), gli esercenti di impianti già in funzione sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della legge in argomento (28-7-1993), entro il termine di 6 mesi dalla stessa data (28-1-1994), prorogato dall'art. 7 della lr 26-1-1994, n. 11 di ulteriori 12 mesi (28-11995), devono richiedere la prescritta autorizzazione regionale con le procedure e le modalità indicate nell'art. 3 e nella presente circolare.

     Le richieste di autorizzazione di cui sopra, compilate secondo il fac-simile (all. 3), costituiscono contestualmente comunicazione e richiesta di autorizzazione, fermo restando comunque l'obbligo di ottemperare, entro il termine del 281-1995, al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5.

 

H) Sanzioni

 

     L'esercente dell'impianto che ometta di richiedere la prescritta autorizzazione di cui all'art. 3 e all'art. 7, modificato dall'art. 7 della lr n. 11/1994, è assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 10 milioni, oltre alle misure indicate al 3° comma dell'art. 8.

 

I) Osservazioni per la compilazione delle schede «A» e «B» e precisazioni in ordine agli allegati di cui all'art. 3

 

     Premesso che quando il sistema d'antenna emette su più frequenze, le schede A e B devono essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione, si precisa quanto segue:

 

Scheda «A»

     - Direzione di massimo irraggiamento: in caso di più direzioni di massimo irraggiamento, le stesse devono essere esplicitamente indicate; nel caso invece di antenna isotropa, sostituire al valore in gradi la dizione «isotropa».

     - Polarizzazione: qualora la polarizzazione sia diversa da quella indicata, lasciare in bianco le caselle e scriverla esplicitamente.

     - Impianto preesistente: per impianto preesistente più vicino, si intende l'impianto più vicino al punto di nuova installazione, esistente al momento della richiesta di autorizzazione e posto su una struttura fisicamente separata da quella relativa al nuovo impianto.

     - Ubicazione dell'impianto preesistente più vicino: tale ubicazione va indicata con coordinate polari con origine nel punto di installazione dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione.

     - Distanza dal punto di installazione: è la distanza dell'impianto preesistente più vicino dal punto in cui si intende installare il nuovo impianto.

     - Azimut: è l'angolo con vertice nel punto di installazione e compreso tra la semiretta orientata al nord geografico e la congiungente il centro dell'impianto da costruire con l'impianto più vicino, già esistente, misurato in gradi e in senso orario a partire dalla semiretta orientata a nord.

 

Schede «B»

 

     Il diagramma orizzontale è quello dei massimi e quello verticale è relativo alla direzione di massimo irraggiamento.

 

Allegati dell'art. 3, 3° comma, lettera d)

 

     Nel caso in cui l'impianto sia in centro abitato, è sufficiente l'indicazione dei piani fuori terra delle abitazioni maggiormente esposte, entro l'angolo di apertura e per una distanza fino a 150 metri dall'impianto.

 

     L) Elenco delle sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione del Veneto

 

     1) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     viale Europa, 22

     32100 Belluno

     tel. 0437/216323 - fax 0437/2161198

 

     2) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     vi S. Clemente, 5

     35100 Padova

     tel. 049/8215831 - fax 049/8214450

 

     3) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     viale della Pace, 73

     45100 Rovigo

     tel. 0425/3931 - fax 0425/362882

 

     4) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     via Castellana, 2

     31100 Treviso

     tel. 0422/432030 - fax 0422/263760

 

     5) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     via Caviglia, 3

     30100 Venezia-Mestre

     tel. 041/5347432 - fax 041/5344149

 

     6) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     via Salvo D'Acquisto, 7

     37100 Verona

     tel. 045/590142 - fax 045/8011344

 

     7) Sezione di fisica presidio multizonale di prevenzione

     via Spalato, 16

     36100 Vicenza

     tel. 0444/992461 - fax 0444/501151

 

     Confidando in una fattiva collaborazione, si invitano le amministrazioni e le associazioni in indirizzo, per quanto di competenza, ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare, che, a ogni buon conto, verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

     Nel contempo, si rappresenta che il dipartimento regionale per l'igiene pubblica (tel. 041/791127) e le sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione suelencate, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

ALLEGATO 1

 

fac-simile di comunicazione di detenzione

(carta semplice)

 

                              Alla Sezione di Fisica

                              Presidio Multizonale di Prevenzione

                              (località competente per territorio)

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________

titolare/legale rappresentante della Ditta/Emittente _____________

______________________________ Codice Fiscale ____________________

Via ______________________ n. _____ CAP ________ Città ___________

_______________________ Prov. _____ n. telefonico ________________

 

                                 COMUNICA

 

ai sensi  e per gli effetti degli artt. 2 e 7 della L.R. 9.7.1993,

n. 29,  e dell'art.  7 della  L.R. 26.1.1994,  n. 11, nonché della

circolare regionale  n. 14  del 17.5.1994,  di detenere l'impianto

emettitore le  cui caratteristiche sono riportate nelle schede A e

B, allegate nel numero totale di ............

 

     Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) schede A e B come da modelli allegati;

b) schema  dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni

lineari dei singoli elementi radianti;

c) pianta  in scala  1:10.000 con  curve altimetriche, indicazione

della direzione  del nord  geografico, e  per  ciascuna  frequenza

utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;

d) pianta  in scala  1:2.000 con  curve altimetriche,  indicazione

della direzione  del nord  geografico, della posizione del sistema

d'antenna, per  ciascuna frequenza  utilizzata, delle  abitazioni,

con indicati  i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle

vicinanze dei  sistemi d'antenna,  fino ad  una distanza di almeno

500 metri  da questa.  Nel caso  in cui  l'impianto sia  in centro

abitato, i  piani fuori terra sono indicati solo per le abitazioni

maggiormente esposte,  entro l'angolo  di apertura  e fino  ad una

distanza di 150 metri;

e) concessione edilizia, se prevista.

 

     Il sottoscritto dichiara di:

 

[] essere  autorizzato dal  Presidente della  Giunta Regionale con

decreto n. ............. del ...................

[] essere  in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero

delle Poste e delle Telecomunicazioni

 

     Dichiara,  inoltre,   che  l'impianto   verrà  posto  su  una

struttura sulla quale

 

[] sono installati altri impianti

[] non sono installati altri impianti

 

 

Data, ......................                  Firma

 

 

ALLEGATO 2

 

fac-simile di richiesta di autorizzazione

(carta legale)

 

(da inviare  per il  tramite della  competente Sezione  di  Fisica

Presidio Multizonale di Prevenzione)

 

                         Al Sig. Presidente della Giunta Regionale

                         Palazzo Balbi

                         VENEZIA

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________

titolare/legale rappresentante della Ditta/Emittente _____________

______________________________ Codice Fiscale ____________________

Via ______________________ n. _____ CAP ________ Città ___________

_______________________ Prov. _____ n. telefonico ________________

 

                                  CHIEDE

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 9.7.1993, n. 29,

e dell'art.  7 della L.R. 26.1.1994, n. 11, nonché della circolare

regionale n. 14 del 17.5.1991, di essere autorizzato ad

 

[] installare   [] modificare

 

gli impianti  indicati nelle  schede A  e B,  allegate nel  numero

totale di .............

 

     Dichiara che l'impianto

 

[] è utilizzato da altro esercente

[] non è utilizzato da altro esercente

 

     Dichiara,  inoltre,   che  l'impianto   viene  posto  su  una

struttura sulla quale

 

[] sono installati altri impianti

[] non sono installati impianti

 

     Allega inoltre, i seguenti documenti:

a) schede A e B come da modelli allegati;

b) schema  dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni

lineari dei singoli elementi radianti;

c) pianta  in scala  1:10.000 con  curve altimetriche, indicazione

della direzione  del nord  geografico, e  per  ciascuna  frequenza

utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;

d) pianta  in scala  1:2.000 con  curve altimetriche,  indicazione

della direzione  del nord  geografico, della posizione del sistema

d'antenna, per  ciascuna frequenza  utilizzata, delle  abitazioni,

con indicati  i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle

vicinanze dei  sistemi d'antenna,  fino ad  una distanza di almeno

500 metri  da questa.  Nel caso  in cui  l'impianto sia  in centro

abitato, i  piani fuori terra sono indicati solo per le abitazioni

maggiormente esposte,  entro l'angolo  di apertura  e fino  a  una

distanza di 150 metri;

e) concessione edilizia se prevista;

f) certificazione prefettizia di cui alla legge 55/90 (antimafia)

 

     Il sottoscritto dichiara di:

 

[] essere  autorizzato dal  Presidente della  Giunta Regionale con

decreto n. ............ del ............

[] essere  in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero

delle Poste e delle Telecomunicazioni

 

Data, ....................                    Firma

 

 

ALLEGATO 3

 

fac-simile  di   richiesta  di  autorizzazione  per  impianti  già

installati  e   funzionanti  all'entrata  in  vigore  della  legge

(28.7.1993)

(carta legale)

 

(da inviare  per il  tramite della  competente Sezione  di  Fisica

Presidio Multizonale di Prevenzione)

 

                         Al Sig. Presidente della Giunta Regionale

                         Palazzo Balbi

                         VENEZIA

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________

titolare/legale rappresentante della Ditta/Emittente _____________

______________________________ Codice Fiscale ____________________

Via ______________________ n. _____ CAP ________ Città ___________

_______________________ Prov. _____ n. telefonico ________________

 

                                  CHIEDE

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 9.7.1993, n. 29,

modificato ed  integrato dall'art  7 della  L.R. 26.1.1994, n. 11,

nonché della  circolare regionale  n. 14  del 17.5.1994, di essere

autorizzato ad  installare gli  impianti indicati nelle schede A e

B, allegate nel numero totale di ............

 

     Dichiara che l'impianto

 

[] è utilizzato da altro esercente

[] non è utilizzato da altro esercente

 

     Dichiara, inoltre,  che l'impianto  è posto  su una struttura

sulla quale

 

[] sono installati altri impianti

[] non sono installati altri impianti

 

     Allega, inoltre, i seguenti documenti:

a) schede A e B come da modelli allegati;

b) schema  dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni

lineari dei singoli elementi radianti;

c) pianta  in scala  1:10.000 con  curve altimetriche, indicazione

della direzione  del nord  geografico, e  per  ciascuna  frequenza

utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;

d) pianta  in scala  1:2.000 con  curve altimetriche,  indicazione

della direzione  del nord  geografico, della posizione del sistema

d'antenna, per  ciascuna frequenza  utilizzata, delle  abitazioni,

con indicati  i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle

vicinanze dei  sistemi d'antenna,  fino ad  una distanza di almeno

500 metri  da questa.  Nel caso  in cui  l'impianto sia  in centro

abitato, i  piani fuori terra sono indicati solo per le abitazioni

maggiormente esposte,  entro l'angolo  di apertura  e fino  a  una

distanza di 150 metri;

e) concessione edilizia se prevista;

f) certificazione prefettizia di cui alla legge 55/90 (antimafia).

 

     Il sottoscritto dichiara di:

 

[] essere  autorizzato dal  Presidente della  Giunta Regionale con

decreto n. ............. del .............

[] essere  in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero

delle Poste e delle Telecomunicazioni

 

Data, ...................                   Firma