§ 98.1.36648 - Circolare 20 novembre 1996, n. 225 .
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .


Settore:Normativa nazionale
Data:20/11/1996
Numero:225

§ 98.1.36648 - Circolare 20 novembre 1996, n. 225 .

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente ed ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sulla Gazz. Uff. n. 256 del 31 ottobre 1996 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 entrato in vigore dal 15 novembre 1996 ed emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 39 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa di periodi che non siano già coperti di contribuzione.

In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 3 contengono una disciplina organica della materia concernente la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita fruita da lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ex art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per l'attuazione della norma in esame si forniscono le istruzioni che seguono, applicabili nell'ambito sia dell'assicurazione generale obbligatoria che dei Fondi sostitutivi della medesima gestiti dall'Istituto.

 

 

1 - Collocamento in aspettativa

I provvedimenti di collocamento in aspettativa concessa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive e delle cariche sindacali in argomento sono efficaci, ai fini del beneficio della copertura figurativa, se assunti con atto scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, se gli stessi provvedimenti abbiano anche decorrenza successiva al decorso del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro della categoria di appartenenza del lavoratore. Qualora il periodo di prova previsto sia di durata inferiore a sei mesi, i provvedimenti di aspettativa per motivi sindacali possono avere efficacia ai fini assicurativi soltanto dopo il decorso di sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il rispetto delle condizioni e dei termini sopra richiesti dovranno risultare dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro o da altra idonea documentazione.

Tali condizioni non si richiedono per le aspettative già iniziate, esauritesi o ancora in atto, rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

 

 

2 - Cariche sindacali

Da parte del legislatore, mentre non si è ritenuto necessario precisare altro in relazione alle funzioni pubbliche elettive, per quanto concerne l'individuazione delle cariche sindacali è stato chiarito che deve trattarsi di quelle cariche previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite dall'organizzazione sindacale per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali, a livello nazionale o provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali della stessa organizzazione sindacale.

La disposizione che individua così le cariche sindacali ha carattere interpretativo dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 ed è pertanto applicabile - nel concorso di tutti gli altri presupposti - anche per la copertura figurativa dei periodi di aspettativa anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

 

 

3 - Termini per la presentazione della domanda

La domanda intesa ad ottenere l'accreditamento figurativo nella gestione assicurativa (I.V.S. o Fondi sostitutivi) alla quale gli interessati siano iscritti all'atto del collocamento in aspettativa deve essere presentata alla competente Sede dell'Inps - a pena di decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello solare nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.

Pertanto, relativamente ai periodi di aspettativa compresi nel corrente anno solare, la domanda dovrà pervenire entro il 31 marzo 1997. Per le aspettative collocantisi negli anni solari dal 1997 in poi, la domanda dovrà essere ripetuta annualmente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno solare successivo a quello di riferimento.

Per i periodi di aspettativa collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, la domanda dovrà essere presentata - a pena di decadenza - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e cioè entro il 13 febbraio 1997 .

Si sottolinea il carattere perentorio espressamente attribuito ai termini suddetti e si ribadisce che, anche per le aspettative di durata pluriennale la domanda di accredito deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente e non al termine del periodo di aspettativa, a pena di decadenza.

 

 

4 - Importo delle retribuzioni accreditabili

Nel richiamare l'art. 8, 8 comma, della legge n. 155 del 1981, che stabilisce i parametri retributivi degli accreditamenti figurativi per i periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, il decreto legislativo in esame precisa che le retribuzioni cui deve essere fatto riferimento sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria anche di natura integrativa, con esclusione sia di emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o a determinati risultati di lavoro, sia di quelli derivanti da incrementi retributivi o da progressione di carriera che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Tali disposizioni non hanno carattere sostanzialmente innovativo in quanto confermano i criteri finora seguiti. Al riguardo si comunica che gli stessi principi devono valere anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Continuano a trovare applicazione altresì le particolari disposizioni contenute nel comma ottavo dello stesso art. 8 sopracitato a favore dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni sindacali cui applicare i contratti di lavoro stipulati per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il trattamento economico del personale non risulti regolamentato da specifiche normative interne o contrattuali.

 

 

5 - Chiarimenti vari

In relazione ad alcuni quesiti posti, si riportano i seguenti chiarimenti.

5.1 - Si conferma per coloro i quali siano stati chiamati a ricoprire una carica o funzione che può non attribuirsi rilevanza alla consistenza dell'impegno (ved. circolare 667/R.C.V. del 31 gennaio 1985), fermo restando che le funzioni connesse alla carica ricoperta vengano effettivamente svolte. Laddove sia dato accertare che le funzioni effettive non siano quelle corrispondenti ad una delle cariche o funzioni previste dalla norma il relativo periodo non può essere riconosciuto.

5.2 - Nei casi di aspettativa concessa con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto in esame, quando la decorrenza stessa risulti contestuale alla assunzione in servizio, è da presumere - se non vengano addotte plausibili motivazioni - che non ci sia stato un effettivo accordo tra le parti diretto alla assunzione delle rispettive obbligazioni (prestazione di attività subordinata e corresponsione della retribuzione), le quali hanno carattere sinallagmatico e costituiscono l'elemento essenziale del contratto di lavoro.

5.3 - La tutela previdenziale, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia o per il rientro in servizio o per interruzione del rapporto di lavoro. In proposito, è da ritenere che la tutela previdenziale stessa venga meno anche quando venga a cessare l'attività aziendale, evento questo che fa perdere la possibilità di reinstaurare il rapporto di lavoro dipendente.

Fermo restando che in ogni caso di riassunzione in servizio è necessario un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa, si precisa che laddove, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali, per il personale che transiti ad Azienda o ente dove non si richieda l'effettuazione del periodo di prova, devesi ritenere che non vada neanche richiesta - ai fini della efficacia del provvedimento di conferma dell'aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa - la condizione del termine dei sei mesi.

 

 

6 - Contribuzione aggiuntiva

Di carattere innovativo è la disposizione di cui al comma 5 sub art. 3 del decreto in oggetto che attribuisce la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto (1° dicembre 1996) una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo determinato secondo quanto precisato al precedente p. 4.

La suddetta facoltà può essere esercitata dall' Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'Inps, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

Negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Si fa riserva di particolari, successive istruzioni circa le modalità operative per il versamento della contribuzione in argomento.

 

 

7 - Regolarizzazioni per i periodi pregressi

Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso i sindacati, non risultando conforme alla disciplina prevista per l'applicazione dell'art. 31 più volte citato, avrebbe comportato l'assolvimento di obblighi contributivi connessi a prestazioni di lavoro subordinato, i sindacati sono tenuti ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive col rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 3, c. 9 - lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ove tali regolarizzazioni siano effettuate entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i contributi saranno gravati dei soli interessi al tasso legale.

Le regolarizzazioni saranno effettuate secondo le procedure previste in materia. Le Sedi dal canto loro, sulla base delle pratiche amministrative eventualmente aperte, si attiveranno affinché le operazioni relative a tali regolarizzazioni siano correttamente espletate, esercitando altresì la consueta attività di vigilanza.

Il Direttore generale

Trizzino