Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/04/1996 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. |
§ 98.1.35726 - Circolare 20 aprile 1996, n. 91 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e dei rami |
|
professionali |
|
Ai Primari coordinatori generali e Primari |
|
medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
|
indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Ai Presidenti dei comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei comitati provinciali |
1. Premessa.
L'articolo 1, comma 43, della
Con
Con messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996 (allegato 2) è stato precisato che l'incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della
2. Liquidazione della pensione o dell'assegno nei confronti di soggetti che abbiano in corso domanda di rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da seguire nei casi in cui sia stata presentata domanda di pensione da parte di soggetti che abbiano presentato al competente Ente domanda di rendita vitalizia a norma del
L'incumulabilità disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della
Nelle more di definizione della domanda di rendita vitalizia non può pertanto essere sospesa la definizione della domanda di pensione. Peraltro, in tali casi dovrà farsi luogo alla liquidazione della pensione in via provvisoria.
Nel provvedimento di comunicazione della liquidazione della pensione effettuata in via provvisoria dovrà essere fatto presente che l'interessato è tenuto a denunciare all'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della
Contestualmente dovrà essere data comunicazione della liquidazione della prestazione alla struttura periferica dell'Ente competente all'erogazione della rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale, alla quale dovrà essere chiesto di dare tempestiva comunicazione dell'esito della relativa pratica.
Nei casi in cui da parte del competente Ente venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale è stata definita negativamente e che in ordine alla stessa non pende ricorso dovrà essere data comunicazione all'interessato che la prestazione deve intendersi liquidata in via definitiva. Nei casi in cui venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia è stata definita positivamente, dovranno essere avviate con immediatezza le procedure di ricostituzione della prestazione e di recupero delle somme incumulabili con la rendita vitalizia, in applicazione dell'articolo 1, comma 43, della
3. Liquidazione in capitale della rendita.
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 43, della
L'incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 43, cessa pertanto di operare nei casi di liquidazione della rendita in capitale. È questa, ad esempio, la situazione disciplinata dall'articolo 75 del
4. Rendita di passaggio.
L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della
5. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità e pensione privilegiata ai superstiti per causa di servizio.
L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della
A norma dell'articolo 6 della
6. Assegno continuativo mensile nel caso di morte del titolare di rendita avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.
L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della
Per fruire dell'assegno continuativo in parola, i superstiti non debbono aver titolo a rendite o a prestazioni economiche previdenziali, comprese le pensioni di guerra, erogate con carattere di continuità dallo Stato, enti pubblici o organismi stranieri, né comunque debbono godere di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno. Qualora le rendite, le prestazioni e i redditi siano di importo inferiore all'assegno, i superstiti hanno diritto a percepire la prestazione ridotta in misura corrispondente.
7. Assegno per l'assistenza personale e continuativa.
L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato ai sensi degli articoli 76 e 128 del
A norma dell'articolo 5 della
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
I.N.P.S.
Messaggio n. 14514 del 11 marzo 1996
D.C. Pensioni
Mittente: Ufficio Procedure
Direzione centrale per le pensioni
Direzione centrale per la tecnologia informatica
|
Ai Direttori delle Sedi |
|
Ai Direttori dei Centri operativi |
|
Ai Dirigenti I Reparto pensioni |
e, p. c.: |
Ai Direttori delle sedi regionali |
Oggetto: Liquidazione delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità a titolari di rendita per infortunio.
Si fa seguito alla
Possono pertanto essere ritrasmesse le pensioni e gli assegni in precedenza non elaborati in quanto l'importo in pagamento risultava pari a zero.
Le pensioni e gli assegni in parola vengono localizzati all'ufficio pagatore HHH.
Agli interessati deve essere spedito il certificato di pensione Mod. EAD 200 e il Mod. TE 08, stampati dalle procedure, e il provvedimento di accoglimento redatto secondo il fac-simile allegato.
In attesa dell'aggiornamento delle procedure, il Mod. PENS. 08/8 deve essere predisposto direttamente dalle Sedi.
p. il Direttore centrale per le pensioni |
p. il Direttore centrale per la tecnologia informatica |
Corvino |
Capodicasa |
Mod. Pens. 08/8
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data |
|
/ |
|
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sede di |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Via |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Raccomandata A.R. |
|
Sig. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pratica Patronato |
|||||||||||||||||||||||||||||||
numero |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patronato |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto: Comunicazione di liquidazione della pensione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Le comunico che la Sua domanda presentata il |
|
è stata |
|||||||||||||||||||||||||||||
accolta e che Le è stata/o liquidata/o [1] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
categoria |
|
numero |
|
nella [2] |
|
||||||||||||||||||||||||||
con decorrenza dal |
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A norma dell'articolo 1, comma 43, della |
|
[1] |
|||||||||||||||||||||||||||||
non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del testo unico delle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché Lei è titolare di rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento che è risultato determinante per la liquidazione della pensione e l'importo della rendita è più elevato dell'importo della pensione, la Sua pensione è totalmente incumulabile con la rendita vitalizia e pertanto non viene posta in pagamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Le invio il certificato di pensione ed il Mod. TE 08 con il quale Le vengono forniti i dati di calcolo della pensione e gli importi alle varie decorrenze. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'I.N.P.S. qualsiasi variazione della Sua situazione personale e familiare influente sul diritto o sulla misura della pensione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gli uffici della Sede sono a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora Lei ritenga inesatta la valutazione della Sua posizione, può presentare ricorso contro il presente provvedimento al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Il ricorso, in carta semplice, può essere consegnato direttamente a questa Sede dell'I.N.P.S., oppure essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine per ricorrere è di 90 giorni dalla data in cui Lei avrà ricevuto questa lettera (articolo 46 della |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Insieme col ricorso, è necessario che Lei presenti i documenti e fornisca le notizie che ritiene utili. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Se il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di decisione negativa, Lei potrà proporre azione giudiziaria entro i successivi tre anni (articolo 47 del |
|||||||||||||||||||||||||||||||
L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Sede dell'I.N.P.S., avendo il rappresentante legale dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Sede stessa, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'articolo 30 del codice di procedura civile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Per la presentazione del ricorso, Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che l'assisterà gratuitamente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il Responsabile dell'Ufficio pensioni |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
__________ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
[1] La pensione di inabilità; la pensione di reversibilità; l'assegno ordinario di invalidità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; gestione speciale di previdenza per i |
|||||||||||||||||||||||||||||||
lavoratori delle miniere, cave e torbiere; gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
gestione previdenziale degli artigiani; gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. |
Allegato 2
I.N.P.S.
Messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996
Direzione centrale per le pensioni
Mittente: Ufficio Normativa
|
Al Direttore della sede regionale per |
|
l'Emilia-Romagna |
e, p.c.: |
Ai Direttori di Sede |
|
Ai Direttori delle sedi regionali |
|
Ai Direttori dei centri operativi |
Oggetto: Articolo 1, comma 41, della
Con riferimento al quesito posto da codesta Sede si richiama l'articolo 1, comma 41, della
Ne consegue che il richiamato criterio deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia a norma del richiamato
Il Direttore centrale
Familiari