§ 98.1.35726 - Circolare 20 aprile 1996, n. 91 .
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia liquidata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/04/1996
Numero:91


Sommario
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 


§ 98.1.35726 - Circolare 20 aprile 1996, n. 91 .

Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia liquidata a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e dei rami 

 

professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e Primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «le pensioni di inabilità, di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

Con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 e con circolare n. 14 del 16 gennaio 1996, sono state fornite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni in parola. Con messaggio n. 14514 dell'11 marzo 1996 (allegato 1) sono state impartite istruzioni per la liquidazione delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni ordinari di invalidità riconosciuti in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale a titolari di rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del predetto D.P.R. n. 1124 del 1965, anche nei casi in cui la rendita è di importo pari o superiore alla prestazione in liquidazione.

Con messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996 (allegato 2) è stato precisato che l'incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia a norma del richiamato D.P.R. n. 1124 del 1965.

 

 

2. Liquidazione della pensione o dell'assegno nei confronti di soggetti che abbiano in corso domanda di rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da seguire nei casi in cui sia stata presentata domanda di pensione da parte di soggetti che abbiano presentato al competente Ente domanda di rendita vitalizia a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965 non ancora definita. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'incumulabilità disciplinata dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, opera nei casi in cui l'interessato sia titolare di rendita vitalizia.

Nelle more di definizione della domanda di rendita vitalizia non può pertanto essere sospesa la definizione della domanda di pensione. Peraltro, in tali casi dovrà farsi luogo alla liquidazione della pensione in via provvisoria.

Nel provvedimento di comunicazione della liquidazione della pensione effettuata in via provvisoria dovrà essere fatto presente che l'interessato è tenuto a denunciare all'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la liquidazione di rendita vitalizia a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965 e che la liquidazione della rendita comporterà il recupero, totale o parziale, degli importi di pensione già corrisposti, incumulabili con la rendita.

Contestualmente dovrà essere data comunicazione della liquidazione della prestazione alla struttura periferica dell'Ente competente all'erogazione della rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale, alla quale dovrà essere chiesto di dare tempestiva comunicazione dell'esito della relativa pratica.

Nei casi in cui da parte del competente Ente venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale è stata definita negativamente e che in ordine alla stessa non pende ricorso dovrà essere data comunicazione all'interessato che la prestazione deve intendersi liquidata in via definitiva. Nei casi in cui venga comunicato che la domanda di rendita vitalizia è stata definita positivamente, dovranno essere avviate con immediatezza le procedure di ricostituzione della prestazione e di recupero delle somme incumulabili con la rendita vitalizia, in applicazione dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995.

 

 

3. Liquidazione in capitale della rendita.

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 in ordine all'incumulabilità delle pensioni di inabilità, delle pensioni ai superstiti e dell'assegno ordinario di invalidità non trovano applicazione nelle ipotesi di indennizzo in capitale dell'inabilità permanente.

L'incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 43, cessa pertanto di operare nei casi di liquidazione della rendita in capitale. È questa, ad esempio, la situazione disciplinata dall'articolo 75 del D.P.R. n. 1124 del 1965, secondo il quale, trascorso un decennio dalla data di costituzione della rendita, si deve far luogo alla liquidazione della rendita in capitale, qualora il grado di inabilità permanente risulti determinato in maniera definitiva in misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per cento.

 

 

4. Rendita di passaggio.

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 non opera nelle ipotesi di liquidazione della rendita di passaggio disciplinata dall'articolo 150 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente non superiore all'80 per cento, che abbiano cessato l'attività lavorativa.

 

 

5. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità e pensione privilegiata ai superstiti per causa di servizio.

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 non opera nei casi di liquidazione dell'assegno privilegiato di invalidità, della pensione privilegiata di inabilità e della pensione privilegiata ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

A norma dell'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti in parola non sono infatti riconosciuti quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibili con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (circolare n. 53616 A.G.O./262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).

 

 

6. Assegno continuativo mensile nel caso di morte del titolare di rendita avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 non opera nelle ipotesi di liquidazione dell'assegno continuativo mensile, istituito dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni, in favore del coniuge e dei figli superstiti di cui all'articolo 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65 per cento.

Per fruire dell'assegno continuativo in parola, i superstiti non debbono aver titolo a rendite o a prestazioni economiche previdenziali, comprese le pensioni di guerra, erogate con carattere di continuità dallo Stato, enti pubblici o organismi stranieri, né comunque debbono godere di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno. Qualora le rendite, le prestazioni e i redditi siano di importo inferiore all'assegno, i superstiti hanno diritto a percepire la prestazione ridotta in misura corrispondente.

 

 

7. Assegno per l'assistenza personale e continuativa.

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato ai sensi degli articoli 76 e 128 del D.P.R. n. 1124 del 1965.

A norma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa liquidato dall'I.N.P.S. ai titolari di pensione di inabilità è incompatibile con l'analogo assegno liquidato a norma delle richiamate disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965 (circolare n. 53616 A.G.O./262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 53638 A.G.O. del 28 maggio 1987).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

I.N.P.S.

Messaggio n. 14514 del 11 marzo 1996

D.C. Pensioni

Mittente: Ufficio Procedure

Direzione centrale per le pensioni

Direzione centrale per la tecnologia informatica

 

Ai Direttori delle Sedi 

 

Ai Direttori dei Centri operativi 

 

Ai Dirigenti I Reparto pensioni 

e, p. c.: 

Ai Direttori delle sedi regionali 

Oggetto: Liquidazione delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità a titolari di rendita per infortunio.

Si fa seguito alla circolare n. 14 del 16 gennaio 1996, trasmessa in pari data con messaggi n. 6200 e n. 6204 e si comunica che è possibile elaborare anche le pensioni ai superstiti, le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità a titolari di rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche quando la rendita è di importo pari o superiore alla prestazione in liquidazione.

Possono pertanto essere ritrasmesse le pensioni e gli assegni in precedenza non elaborati in quanto l'importo in pagamento risultava pari a zero.

Le pensioni e gli assegni in parola vengono localizzati all'ufficio pagatore HHH.

Agli interessati deve essere spedito il certificato di pensione Mod. EAD 200 e il Mod. TE 08, stampati dalle procedure, e il provvedimento di accoglimento redatto secondo il fac-simile allegato.

In attesa dell'aggiornamento delle procedure, il Mod. PENS. 08/8 deve essere predisposto direttamente dalle Sedi.

p. il Direttore centrale per le pensioni 

p. il Direttore centrale per la tecnologia informatica 

Corvino 

Capodicasa 

Mod. Pens. 08/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

 

Data 

 

/ 

 

/ 

 

 

Sede di 

 

 

Via 

 

 

Raccomandata A.R. 

 

Sig. 

 

 

 

 

 

 

Pratica Patronato 

numero 

 

 

 

 

Patronato 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di liquidazione della pensione. 

 

Le comunico che la Sua domanda presentata il 

 

è stata 

accolta e che Le è stata/o liquidata/o [1] 

 

categoria 

 

numero 

 

nella [2] 

 

con decorrenza dal 

 

. 

 

 

A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 

 

[1] 

non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del testo unico delle 

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Poiché Lei è titolare di rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento che è risultato determinante per la liquidazione della pensione e l'importo della rendita è più elevato dell'importo della pensione, la Sua pensione è totalmente incumulabile con la rendita vitalizia e pertanto non viene posta in pagamento. 

Le invio il certificato di pensione ed il Mod. TE 08 con il quale Le vengono forniti i dati di calcolo della pensione e gli importi alle varie decorrenze. 

Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'I.N.P.S. qualsiasi variazione della Sua situazione personale e familiare influente sul diritto o sulla misura della pensione. 

Gli uffici della Sede sono a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

Qualora Lei ritenga inesatta la valutazione della Sua posizione, può presentare ricorso contro il presente provvedimento al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. 

Il ricorso, in carta semplice, può essere consegnato direttamente a questa Sede dell'I.N.P.S., oppure essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il termine per ricorrere è di 90 giorni dalla data in cui Lei avrà ricevuto questa lettera (articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88). 

Insieme col ricorso, è necessario che Lei presenti i documenti e fornisca le notizie che ritiene utili. 

Se il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di decisione negativa, Lei potrà proporre azione giudiziaria entro i successivi tre anni (articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni). 

L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Sede dell'I.N.P.S., avendo il rappresentante legale dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Sede stessa, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'articolo 30 del codice di procedura civile. 

Per la presentazione del ricorso, Lei può rivolgersi, se preferisce, ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che l'assisterà gratuitamente. 

 

 

Il Responsabile dell'Ufficio pensioni 

 

 

 

__________ 

[1] La pensione di inabilità; la pensione di reversibilità; l'assegno ordinario di invalidità. 

[2] Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; gestione speciale di previdenza per i  

lavoratori delle miniere, cave e torbiere; gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 

gestione previdenziale degli artigiani; gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. 

 

 

Allegato 2

I.N.P.S.

Messaggio n. 8617 del 2 febbraio 1996

Direzione centrale per le pensioni

Mittente: Ufficio Normativa

 

Al Direttore della sede regionale per 

 

l'Emilia-Romagna 

e, p.c.: 

Ai Direttori di Sede 

 

Ai Direttori delle sedi regionali 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

Oggetto: Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pensione ai superstiti.

Con riferimento al quesito posto da codesta Sede si richiama l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui la pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Ne consegue che il richiamato criterio deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia a norma del richiamato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il Direttore centrale

Familiari