Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/03/1997 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Fondi di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. |
§ 98.1.37553 - Circolare 24 marzo 1997, n. 72 .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
1 - I periodi di astensione obbligatoria per maternità in costanza di rapporto di lavoro sono accreditabili nei fondi sostitutivi dell'a.g.o. se successivi al 31 dicembre 1993. Nel fondo di previdenza per i "telefonici" detti accrediti sono ammessi anche per periodi precedenti all'1 gennaio 1994 in base alla preesistente normativa in materia.
2 - Nel fondo per i "telefonici"le assenze facoltative dal lavoro per maternità verificatesi fino al 14 novembre 1996 sono accreditabili se riscattate ai sensi dell'art. 2, comma 4 della
Negli altri fondi sostitutivi, le predette assenze facoltative dal lavoro sono riscattabili se si collocano dopo il 31 dicembre 1993 (quelle precedenti non sono riconoscibili) e fino al 14 novembre 1996. Sono invece riconoscibili figurativamente, senza oneri per gli assicurati, se successive a tale data.
3 - Per tutti i fondi sostitutivi, al di fuori del rapporto di lavoro i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria sono accreditati figurativamente solo successivamente al 31 dicembre 1993 e a condizione che si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione.
Per gli stessi fondi, sempre al di fuori del rapporto di lavoro, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità sono accreditabili solo se successivi al 31 dicembre 1993, a condizione che si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione e purché non eccedano il limite massimo di 5 anni nell'intero arco assicurativo.
Si fa seguito alla
Si tratterà di seguito delle diverse fattispecie di periodi figurativi accreditabili al titolo in argomento a favore degli assicurati iscritti ai vari fondi speciali, riepilogando le disposizioni emanate con il
1 - Astensione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro
1.1 - Nell'ambito del fondo speciale di previdenza per i "telefonici" i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono accreditabili in forma figurativa in applicazione della
1.2 - Negli altri fondi speciali amministrati dall'istituto ("elettrici", "dazieri" e "volo"), i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono accreditabili figurativamente soltanto se posteriori al 31 dicembre 1993 e, qualora si collochino tra quest'ultima data ed il 14 novembre 1996 (data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo), è richiesto anche il requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, come disposto dall'art. 14 del precedente
A far tempo dal 15 novembre 1996, i periodi ricadenti sotto il vigore del
2 - Astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro
2.1 - A favore degli iscritti al fondo di previdenza per i "telefonici", i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, se collocati temporalmente in epoca precedente alla data del 15 novembre 1996 di entrata in vigore del
Invece, i periodi di astensione facoltativa a far tempo dal 15 novembre 1996 in avanti sono accreditabili senza alcun onere a carico degli assicurati e cioè figurativamente ai sensi del
2.2 - Nell'ambito degli altri fondi sostitutivi sopra richiamati, i periodi in epigrafe sono accreditabili solo se successivi al 31 dicembre 1993 e, laddove si collochino tra tale data e quella di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (15 novembre 1996), sono riconoscibili soltanto se riscattati mediante versamento della riserva matematica in applicazione dell'art. 14 del
Invece, per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che ricadono sotto il vigore del nuovo decreto legislativo e cioè a far tempo dal 15 novembre 1996 in poi, è consentito l'accredito figurativo senza oneri a carico degli assicurati.
3 - Periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Le disposizioni che disciplinano il riconoscimento di tali periodi sono identiche per tutti e quattro i fondi sostitutivi amministrati dall'istituto, come appresso meglio specificato a seconda che trattisi di periodi corrispondenti all'astensione "obbligatoria" ovvero a quella "facoltativa" per maternità.
3.1 - I periodi corrispondenti a quelli durante i quali l'assicurato, qualora si fosse trovato in costanza di rapporto di lavoro, si sarebbe assentato obbligatoriamente dal lavoro stesso sono accreditabili figurativamente solo se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1993 ex
3.2 - I periodi, sempre al di fuori del rapporto di lavoro, corrispondenti a quelli per i quali l'assicurato avrebbe potuto chiedere di assentarsi facoltativamente dal lavoro per maternità possono formare oggetto di riscatto mediante versamento della relativa riserva matematica soltanto se posteriori al 31 dicembre 1993, secondo i decreti più volte citati n. 503 del 1992 e n. 564 del 1996 che si sono succeduti nel tempo e quando:
a) - si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione obbligatoria versata in costanza di attività lavorativa;
b) - non eccedano nel loro complesso il limite massimo di 5 anni, riscattabili appunto a tale titolo nell'intero arco assicurativo.
Per quanto non diversamente disposto con la presente, si richiamano le istruzioni impartite in materia con le precedenti circolari.
Il Direttore generale
Trizzino