§ 98.1.36622 - Circolare 14 novembre 1996, n. 220 .
Legge 8 agosto 1995, n. 335 e decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.). Posizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/11/1996
Numero:220

§ 98.1.36622 - Circolare 14 novembre 1996, n. 220 .

Legge 8 agosto 1995, n. 335 e decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.). Posizioni assicurative del "F.P.L.D." .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente ed ai Membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1 - A favore degli assicurati cui verrà liquidata la pensione contributiva spetta, in base alla legge n. 335 del 1995, l'accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro per educare e assistere i figli e per assistere il coniuge e i genitori.

2 - Le disposizioni emanate con il decreto legislativo in oggetto ampliano la contribuzione figurativa per malattia a favore degli iscritti al "F.P.L.D." e, per tutti i lavoratori dipendenti, limitano al 50% la valutazione dei periodi di assenza per malattia in tutto o in parte retribuiti. Nuove norme riguardano anche i periodi per "maternità" oggetto di accredito figurativo o di riscatto.

3 - Il riscatto di periodi caratterizzati da mancata prestazione lavorativa e quindi scoperti da contribuzione obbligatoria.

La legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema previdenziale ha dettato anche nuove disposizioni che riguardano specificamente le posizioni assicurative individuali, disposizioni delle quali alcune sono direttamente precettive ed altre sono state emanate in attuazione di apposita delega con il decreto legislativo citato in oggetto.

Il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 contiene altra delega al Governo della Repubblica ad emanare norme in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative costituite fino al 31 dicembre 1995, per gli assicurati che eserciteranno l'opzione, disciplinata dal precedente comma 23 dello stesso articolo 1, per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Si fa riserva pertanto di tornare sull'argomento dopo che sarà stato emanato il relativo decreto di attuazione di tale delega legislativa.

 

 

1 - Assenze dal lavoro.

1.1 - Le norme immediatamente precettive che sono contenute nell'art. 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335 del 1995 riconoscono, in favore degli assicurati che avranno titolo alla liquidazione della pensione determinata esclusivamente secondo il criterio contributivo introdotto dalla legge stessa, l'accredito figurativo dei seguenti periodi:

a) assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino alla data di compimento dell'età di sei anni in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno di età in poi, il coniuge e il genitore purché conviventi, sempre che ricorrano le condizioni di "handicap" previste dall'art. 3, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). L'accredito figurativo, al titolo in parola, sarà riconosciuto per la durata di venticinque giorni complessivi per ogni anno, nel limite massimo di 24 mesi complessivi per l'intero arco assicurativo.

1.2 - Nel ribadire che l'accredito figurativo sopra indicato può riguardare soltanto coloro che avranno titolo alla liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo e cioè coloro che risultino assicurati per la prima volta per periodi decorrenti dal 1° gennaio 1996 in avanti ovvero coloro che eserciteranno l'opzione per lo stesso sistema contributivo di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge in oggetto (lavoratori che avranno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque dal 1° gennaio 1996 in poi), si riportano le seguenti disposizioni operative:

a) l'accredito al titolo in parola può avvenire a domanda da presentarsi al Fondo o alla Gestione pensionistica cui l'assicurato risulti in atto iscritto all'inizio del periodo di assenza dal lavoro non retribuita, che dovrà essere certificata espressamente dal datore di lavoro di appartenenza;

b) alla domanda dovranno essere allegate, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro, certificazione anagrafica dalla quale risulti il grado di parentela e la convivenza nonché idonea documentazione attestante le condizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 104 del 1992 per le persone assistite;

c) per le modalità di accredito di tali periodi di assenza nel "Fondo pensioni lavoratori dipendenti", non essendo state emanate nuove disposizioni in materia, dovranno trovare applicazione i criteri dettati dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 anche se i periodi accreditabili ricadono sotto il regime contributivo introdotto dalla riforma a far tempo dal 1° gennaio 1996;

d) i predetti periodi di assenza dal lavoro non retribuiti sono accreditabili anche in uno dei Fondi speciali, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'Istituto, dove il richiedente sia appunto iscritto all'inizio del periodo di assenza. La retribuzione da accreditare presso il Fondo speciale, non trovando applicazione nei casi di specie l'art. 8 della citata legge n. 155 del 1981, sarà determinata in misura pari a quella che l'assicurato avrebbe percepito in servizio e tale dovrà essere pertanto quantificata dal datore di lavoro di appartenenza.

 

 

2 - Contribuzione figurativa.

Sotto questo titolo si tratterà delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo in oggetto in materia di malattia, di maternità e di disoccupazione involontaria. La disciplina dell'accredito dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 di cui all'art. 3 del predetto decreto è illustrata con separata circolare.

2.1 - Periodi di malattia

2.1.1 - In una prospettiva di omogeneizzazione degli interventi assicurativi delegati dalla legge di riforma del sistema previdenziale per la valutazione dei periodi di malattia a favore dei lavoratori dipendenti, nel settore pubblico e in quello privato, l'art. 1 del decreto in esame intanto conferma ed eleva, per il solo settore privato e cioè per gli iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" gestito dall'Istituto, il riconoscimento del periodo di malattia di cui all'art. 56 del R.D. n. 1827 del 1935 convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il periodo massimo accreditabile per malattia sulle posizioni assicurative individuali passa, pertanto, da 12 mesi (52 settimane) a 14 mesi (61 settimane) dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 ed è incrementato di altri 2 mesi per ogni triennio successivo fino ad arrivare a 24 mesi complessivi, pari a 104 settimane dal 2.012 in avanti.

Per quanto concerne i criteri di determinazione della contribuzione figurativa accreditabile vengono confermate le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il decreto ribadisce altresì al comma 4 dell'art. 1 che gli oneri relativi restano addebitati alla gestione del predetto "F.P.L.D.".

In ordine al maggior periodo di malattia riconoscibile in aggiunta alle 52 settimane si precisa che i predetti due mesi possono essere accreditati sempre che siano inerenti a periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996 e lo stesso criterio varrà, ovviamente, per l'accreditabilità delle ulteriori settimane previste per i successivi trienni. Circa i requisiti previsti per l'accreditabilità dei periodi di malattia in argomento e le relative modalità operative, si confermano le disposizioni di carattere generale già vigenti in materia.

2.1.2 - Inoltre, il quinto comma dell'art. 1 prescrive, per tutti i lavoratori dipendenti e si intendono per tali gli assicurati sia al "F.P.L.D." che agli altri Fondi speciali sostitutivi dell'A.G.O. e gestiti dall'Istituto, che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50%, fatta eccezione solo per i malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte del datore di lavoro. Per l'individuazione della categoria dei malati "terminali" si fa riserva di successive comunicazioni.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50%, devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto e concorrono a formarli solo quelli retribuiti in misura intera o ridotta e, come tali, coperti da contribuzione obbligatoria nel Fondo di iscrizione;

b) i periodi di malattia privi di retribuzione, anche se accreditabili figurativamente in favore degli iscritti al "F.P.L.D.", non concorrono al computo dei dodici mesi di cui sopra né il loro accreditamento è influenzato o limitato da eventuali, precedenti periodi di malattia retribuiti;

c) invece, i periodi totalmente o parzialmente retribuiti - se successivi alla data di entrata in vigore del decreto - sono valutati integralmente fino al limite massimo di 12 mesi, superato il quale sommando anche più periodi discontinui di malattia, la valutazione ai fini pensionistici è limitata al 50% nonostante che sussista l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria da parte del datore di lavoro;

d) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è noto che l'accredito figurativo dei periodi di malattia avviene anche per periodi durante i quali gli assicurati abbiano percepito una retribuzione ridotta. In proposito si precisa che, fermo restando che l'accredito figurativo opera nei limiti delle 52 settimane e dei successivi ampliamenti fino a 24 mesi, gli stessi periodi in tal caso concorrono anche al computo del limite dei 12 mesi di cui al quinto comma dell'art. 1 del decreto ed inoltre, se eccedenti quest'ultimo limite, la loro valutazione ai fini pensionistici non può che ritenersi ridotta al 50%.

2.1.3 - Ai fini operativi, mentre si confermano le istruzioni in materia emanate per la compilazione del quadro 'D' dei modd. 01.M da parte dei datori di lavoro ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa, si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne l'obbligo sancito dal sesto comma dell'art. 1 del decreto in esame.

Quest'ultima norma dispone che i datori di lavoro dovranno denunciare per tutti i loro dipendenti, siano essi assicurati al "F.P.L.D." che ad uno dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto, il totale delle giornate di assenza dal lavoro del personale stesso per malattia o infortunio verificatasi nel corso dell'anno solare di competenza, sommando ovviamente le giornate comunque retribuite (totalmente o parzialmente) per le quali sia appunto dovuto il versamento della contribuzione obbligatoria. Devono cioè essere escluse da tale somma le giornate prive del tutto di retribuzione e quelle per le quali spettino eventuali trattamenti di malattia o di infortunio non imponibili di previdenza.

Per quanto concerne l'anno solare in corso, tale dato numerico sarà ottenuto sommando soltanto i giorni in cui gli eventi di malattia o di infortunio si siano verificati a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996).

2.2 - Periodi per maternità

L'art. 2 del decreto legislativo attua la delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel F.P.L.D. e negli altri Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O.

La citata norma in via di principio ha eliminato - ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro - il requisito introdotto dal precedente decreto legislativo n. 503 del 1992 dei cinque anni di anzianità contributiva.

Pertanto, per l'accredito dei periodi in argomento e cioè di quelli di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro goduti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971 e successive modificazioni e integrazioni, le istruzioni emanate in precedenza e da ultimo con circolare n. 62 del 18 marzo 1996 devono essere applicate senza richiedere, nei casi di specie, alcun requisito di anzianità contributiva, ritenendosi sufficiente a tal fine il possesso della semplice qualità di iscritto (qualunque sia cioè il relativo periodo) al Fondo previdenziale di appartenenza.

Il secondo comma dell'art. 2 in esame conferma ed estende in favore degli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'A.G.O. le norme già operanti per gli assicurati al F.P.L.D. che prevedono, relativamente ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, la copertura figurativa dei periodi stessi nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione e, per la parte differenziale, laddove spetti una retribuzione ridotta e prevede altresì che la relativa contribuzione deve essere accreditata in tutti i Fondi interessati applicando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 del decreto legislativo hanno come destinatari tutti gli assicurati al F.P.L.D o ad altri Fondi sostitutivi ed esclusivi, ivi compresi quindi i Fondi sostitutivi dell'A.G.O. gestiti dall'Istituto e contengono nuove disposizioni per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro quando i relativi eventi si verificano al di fuori (prima o dopo) del rapporto di lavoro.

In particolare, a favore dei predetti soggetti si dispone che :

a) per i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria ex artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici deve essere accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 155 del 1981 sopra richiamata a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza;

b) relativamente ai periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro e di cui all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971, quando non siano già coperti da altra forma di assicurazione, è previsto invece che possano formare oggetto di riscatto, nella misura massima di cinque anni, mediante il versamento dell'onere calcolato in applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sempre che, anche in questo caso, i soggetti interessati possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata nel Fondo di appartenenza in costanza di effettiva attività lavorativa.

Da ultimo si precisa che il decreto legislativo conferma, per quanto concerne gli oneri corrispondenti all'accredito della contribuzione figurativa in tutte le ipotesi sopra descritte, il loro addebito alla gestione del Fondo di pensione dove l'accredito stesso viene riconosciuto.

Al riguardo, mentre si fa riserva di successive istruzioni riguardanti i riflessi del decreto in esame sulle specifiche normative che disciplinano la materia nei vari Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto, si riepilogano le disposizioni succedutesi nel tempo per quanto attiene al Fondo pensioni lavoratori dipendenti :

- è confermata l'accreditabilità della contribuzione figurativa per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, anche per periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, né è più richiesto a tal fine il predetto requisito dei cinque anni di anzianità assicurativa.

Con l'occasione, nel confermare le precedenti disposizioni in materia di documentazione richiesta per ottenere tale accreditamento figurativo, in relazione a quanto comunicato con circolare n. 349 del 13 dicembre 1973 si ritiene opportuno precisare che, nei casi di impossibilità di presentare la dichiarazione del datore di lavoro, si possa accettare a tal fine anche per l'astensione facoltativa dal lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il periodo di assenza si collochi nell'ambito di un periodo di lavoro presso l'azienda;

- sono accreditabili altresì in forma figurativa i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro quando siano collocati prima o dopo del rapporto di lavoro a condizione che siano successivi al 31 dicembre 1993 (D.Lgs. n. 503 del 1992) e che sussista il requisito dei cinque anni di contribuzione;

- invece, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa collocati prima o dopo del rapporto di lavoro, anche questi solo se successivi al 31 dicembre 1993, possono solo formare oggetto di riscatto ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a condizione che sussista il requisito dei cinque anni di contribuzione.

2.3 - Disoccupazione involontaria

In materia, conformemente alla delega ex legge n. 335 del 1995, l'art. 4 del decreto in oggetto si limita a confermare che restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano 1' accredito della contribuzione figurativa. Pertanto, si confermano anche le disposizioni applicative di carattere generale emanate con precedenti circolari.

 

 

3 - Riscatto periodi non lavorati.

Il capo II del decreto legislativo in trattazione introduce disposizioni che consentono la copertura assicurativa di una serie di periodi non già coperti da altra contribuzione nei casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di formazione professionale, studio e ricerca ed altre tipologie nonché dei periodi interposti tra un lavoro ed un altro e quelli intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.

3.1 - Le caratteristiche comuni sono le seguenti:

a) i soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, contenute appunto negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto, sono gli iscritti all'A.G.O. o ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva e, quindi, anche ad uno dei Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto ("Telefonici", "Elettrici", "Dazieri" e "Volo");

b) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;

c) non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per esercitare il diritto di riscatto. È sufficiente quindi il semplice possesso della qualità di iscritto al Fondo;

d) il riscatto è esercitabile senza limiti di tempo a domanda dell'assicurato e si perfeziona con il versamento dell'onere che deve essere calcolato in termini di riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, applicando le tariffe contenute nel decreto ministeriale 19 febbraio 1981 attualmente in vigore.

Si riportano di seguito, per ogni tipo di riscatto, ulteriori, particolari istruzioni.

3.2 - Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro

I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare ecc.

Il riscatto in parola è precluso ove l'interessato si sia avvalso della facoltà alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari applicando per tutti i soggetti interessati, compresi quelli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'A.G.O. le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, così come espressamente previsto dall'art. 5, secondo comma, del decreto.

3.3 - Formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro

I periodi richiamati in epigrafe che possono formare oggetto di riscatto sono quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito.

Poiché l'esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro dovrà avvenire, su espressa delega contenuta nel terzo comma dell'art. 6 del decreto in esame, mediante l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si fa riserva di notizie al riguardo appena possibile.

3.4 - Lavori discontinui, stagionali, temporanei

Altra facoltà di riscatto è prevista a favore degli assicurati che prestino attività di lavoro dipendente in forma stagionale o saltuaria o comunque discontinua, dando agli interessati la possibilità di versare l'onere della riserva matematica dovuta per la copertura dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro, sempre che tali periodi non siano già coperti da eventuale contribuzione obbligatoria o figurativa.

Anche nei casi in epigrafe, il riscatto è possibile sempre che il richiedente non si sia avvalso della facoltà alternativa di versare la contribuzione volontaria autorizzata dall'Istituto ai sensi della legge n. 47 del 1983, qualunque sia il Fondo pensionistico di iscrizione, dove a tal fine deve essere fatto valere il requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data di presentazione della relativa domanda.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di cui trattasi, le domande devono essere corredate da una certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento rilasciata dal competente Ufficio del lavoro con esplicita dichiarazione che, per tutto il periodo chiesto a riscatto, si sia protratto lo stato di disoccupazione. La domanda che venga presentata senza la esatta e completa documentazione richiesta dalla legge deve essere respinta, salva rimanendo la possibilità di presentare una nuova domanda.

Detta documentazione è richiesta espressamente dalla legge anche ai fini dell'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria, alternativa al riscatto, come già accennato innanzi.

3.5 - Part-time di tipo verticale o ciclico

Sulla base di quanto dispone l'art. 8 del decreto in oggetto, in favore dei lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano quindi già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione possono formare oggetto di domanda di riscatto mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.

Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versare la contribuzione volontaria secondo le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 47 del 1983, anche qui espressamente riconosciuta dal decreto a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo interessato almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda.

Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l'onere di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l'intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa apposita certificazione previamente rilasciata dal competente Ufficio del lavoro. La omessa o incompleta documentazione comporta la reiezione della domanda, salva restando la possibilità di presentarne una nuova.

 

 

4 - Calcolo oneri di riscatto ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

Il nuovo criterio di calcolo delle pensioni in relazione ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, secondo le disposizioni contenute nei commi da 6 a 11 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 si riflette anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione laddove, essendo prevista la determinazione di una corrispondente quota di pensione da capitalizzare, occorra valutare anche periodi assicurativi che si collocano appunto dopo tale data.

Trovano altresì applicazione, in sede di calcolo di tali oneri, le innovazioni introdotte dai commi 17 e 18 del citato art. 1 della legge n. 335 del 1995 ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per la liquidazione della pensione in forma retributiva nei confronti degli assicurati che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni.

In materia, si rinvia alle disposizioni di carattere generale emanate ed emanante in applicazione della legge di riforma del sistema previdenziale ed in particolare a quelle che riguardano i criteri di liquidazione delle prestazioni pensionistiche o quote di esse in forma contributiva.

Alcuni aspetti del problema sono stati peraltro sottoposti alle valutazioni del Ministero del lavoro e non appena si conoscerà il richiesto parere verranno comunicate le istruzioni del caso con successiva circolare.

Tra i problemi più significativi su cui si fa riserva di notizie si segnalano i seguenti:

- assicurati che abbiano meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e che superino tale limite computando posizioni esistenti in altre gestioni pensionistiche ovvero gli stessi periodi che formino oggetto di riscatto o di ricongiunzione;

- il coefficiente da applicare per coloro che, alla data della domanda, abbiano un'età inferiore a 57 anni di cui alla tabella "A" allegata alla legge n. 335 del 1995;

- gli effetti scaturenti dalle disposizioni in materia di prescrizione contributiva (quinquennale o decennale) e di applicazione del tetto dei 132 milioni sulla base imponibile.

Il Direttore generale

Trizzino