§ 98.1.35998 - Circolare 6 giugno 1996, n. 117 .
Fondi speciali di previdenza. Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1996
Numero:117

§ 98.1.35998 - Circolare 6 giugno 1996, n. 117 .

Fondi speciali di previdenza. Legge 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e 

 

Vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni 

 

e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

provinciali 

 

 

A seguito dell'emanazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, con circolare n. 232 del 23 agosto 1995 e con circolare n. 292 del 1° dicembre 1995 sono state fornite alle Sedi le istruzioni per l'applicazione delle norme riguardanti l'accesso al pensionamento di anzianità a norma dell'art. 1, commi da 25 a 32. Con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 sono state, tra l'altro, impartite disposizioni in materia di pensioni di reversibilità.

Con le successive circolari n. 252 e n. 253 del 29 settembre 1995 sono state fornite istruzioni in ordine alle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 335, concernenti i trattamenti ai superstiti a carico, rispettivamente, dei Fondi sostitutivi e dei Fondi integrativi amministrati dall'Istituto.

Con circolare n. 14 del 16 gennaio 1996, concernente la liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996, sono state, fra l'altro, fornite indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 12, 13 e 17, per il calcolo delle pensioni spettanti ai soggetti che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria specifiche anzianità contributive alle date del 31 dicembre 1992 e del 31 dicembre 1995.

Con circolare n. 38 del 20 febbraio 1996 e con circolare n. 44 del 24 febbraio 1996 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia, rispettivamente, di cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e di decorrenza delle pensioni di anzianità.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico dei fondi sostitutivi del regime generale.

 

 

1- Calcolo delle pensioni da liquidare a carico dei fondi sostitutivi

A seguito delle innovazioni in materia di calcolo delle pensioni introdotte dalla legge n. 335, per le pensioni a carico dei Fondi sostitutivi da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi, devono essere osservati i seguenti criteri.

1.1 - Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 stabilisce che la pensione sia liquidata interamente secondo il sistema retributivo.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita da tre quote:

a) una prima quota determinata secondo la normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili determinate secondo quanto previsto dalle specifiche norme dei Fondi sostitutivi, applicando l'aliquota di rendimento stabilita nei singoli Fondi;

b) una seconda quota determinata secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata per il periodo 1° gennaio 1993/31 dicembre 1994 e delle retribuzioni pensionabili rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alla sommatoria dei periodi di contribuzione così determinati:

- periodo di riferimento previsto dalle singole discipline (vedi al riguardo circolare n. 243 del 27 ottobre 1993);

- 50% del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995;

- 66,6% del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

L'aliquota di rendimento è quella vigente nei singoli Fondi fino al 31 dicembre 1994.

Si rammenta che in applicazione del comma 3 dell'art. 12 del decreto n. 503, nei casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di L. 115.305.300 annue, sulla quota di retribuzione eccedente tale limite, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1996, l'aliquota di rendimento vigente nei singoli Fondi fino al 31 dicembre 1994, deve essere ridotta del 27,5%.

Si rammenta altresì che il predetto articolo 12 non trova applicazione nell'ambito del Fondo Volo per le ragioni illustrate nella Parte prima, punto 6, della citata circolare n. 243 del 1993;

c) una terza quota determinata secondo la normativa di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 1995 e della retribuzione pensionabile calcolata secondo quanto indicato alla precedente lettera b), applicando l'aliquota di rendimento del 2 per cento (v. circolare n. 206 del 25 luglio 1995).

Per tale quota, nei casi in cui la retribuzione pensionabile superi l'importo di L. 115.305.300, sulla quota di retribuzione eccedente tale limite l'aliquota di rendimento del 2 per cento deve essere ridotta del 27,5%, ed è pertanto pari all'1,45%.

Per quanto riguarda il Fondo dazieri si precisa che tutti gli iscritti possono far valere un'anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

1.2 - Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo, per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita da quattro quote:

a) una prima quota determinata secondo la normativa vigente anteriormente al decreto legislativo n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili calcolate secondo quanto previsto dalle specifiche norme dei Fondi sostitutivi, applicando l'aliquota di rendimento stabilita nei singoli Fondi;

b) una seconda quota, determinata secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 e delle retribuzioni pensionabili rivalutate con i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alla sommatoria dei periodi così determinati:

- periodo di riferimento previsto dalle singole discipline (v. al riguardo circolare n. 243 del 1993);

- 50% del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995;

- 66,6% del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Per l'aliquota di rendimento si rinvia a quanto indicato al punto 1.1, lettera b);

c) una terza quota determinata secondo la normativa di cui all'art. 17 della legge n. 724 del 1994. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 e della retribuzione pensionabile calcolata secondo quanto indicato alla precedente lettera b) (v. circolare n. 206 del 25 luglio 1995).

Per l'aliquota di rendimento si rinvia a quanto indicato al punto 1.1, lettera c);

d) una quarta quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

1.3 - Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992.

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo, per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà costituita da quattro quote:

a) una prima quota, determinata secondo la normativa vigente anteriormente al decreto legislativo n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili calcolate secondo quanto previsto dalle specifiche normative dei Fondi sostitutivi; l'aliquota di rendimento è quella stabilita nei singoli Fondi;

b) una seconda quota, determinata secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 503. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1994 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503, relative alla sommatoria dei periodi così determinati:

- periodo di riferimento previsto dalle singole discipline (v. al riguardo circolare n. 243 del 1993);

- intero periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione. Per i casi di retribuzioni ridotte si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 237 del 1 agosto 1994. Per l'aliquota di rendimento si rinvia al punto 1.1, lettera b);

c) una terza quota, determinata sulla base della normativa di cui alla legge n. 724 del 1994. Tale quota è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 e della retribuzione pensionabile calcolata secondo quanto indicato alla precedente lettera b) (v. circolare n. 206 del 25 luglio 1995). Per l'aliquota di rendimento si rinvia a quanto indicato al punto 1.1, lettera c);

d) una quarta quota, determinata con il sistema contributivo relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

1.4 - Procedure automatizzate.

In attesa del rilascio delle procedure di liquidazione delle pensioni aggiornate con il calcolo in forma contributiva per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995, le pensioni spettanti agli assicurati indicati nei precedenti punti 1.2 e 1.3 dovranno essere liquidate in via provvisoria.

Pertanto le Sedi, mentre dovranno tenere conto, ai fini dell'accertamento del diritto a pensione, anche dell'anzianità contributiva maturata nei singoli Fondi speciali successivamente al 31 dicembre 1995, dovranno escludere dal calcolo della pensione stessa tale periodo contributivo.

Per contraddistinguere il carattere di provvisorietà delle pensioni liquidate con gli anzidetti criteri dovrà essere indicato nel campo 50 (causa carico) del pannello FS03 il codice 7 per consentire l'individuazione della pensione ai fini della successiva riliquidazione in via definitiva.

1.5 - Iscritti successivamente al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti ai Fondi sostitutivi successivamente al 31 dicembre 1995 la pensione verrà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 sulle cui modalità si fa riserva di successive istruzioni.

 

 

2 - Calcolo della pensione nei confronti dei lavoratori optanti

Nel confermare le istruzioni impartite con la circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 in merito al calcolo delle quote di pensione A e B relative agli iscritti ai Fondi speciali sostitutivi che hanno chiesto l'applicazione delle norme di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si precisa quanto segue:

- la retribuzione pensionabile da prendere a base per il calcolo della quota di pensione concernente il periodo dal 1° gennaio 1995 in poi è la stessa determinata per la quota B;

- l'aliquota massima di rendimento per il periodo anzidetto è pari al 2 per cento, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

- gli anni considerati relativamente al periodo di cui trattasi dovranno essere arrotondati con i criteri stabiliti con la circolare n. 206 del 25 luglio 1995.

Si precisa inoltre che per quanto concerne l'incremento della percentuale di commisurazione della pensione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione esercitata ai sensi della legge n. 54 del 1982 e della legge n. 903 del 1977 già citate, lo stesso, per espressa previsione legislativa, opera per anni interi, con eventuale arrotondamento solo per difetto.

Il predetto incremento di pensione ha effetto in concreto per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994.

 

 

3 - Condizioni per il diritto alla pensione ai superstiti nei fondi speciali

La pensione ai superstiti, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335, che estende ai Fondi sostitutivi la disciplina del regime generale spetta:

- ai superstiti di pensionato, il quale risulti titolare di pensione di vecchiaia o di pensione di anzianità o di pensione di invalidità a carico del Fondo;

- ai superstiti di assicurato che alla data della morte possa far valere almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte.

Al riguardo si precisa che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti non operano arrotondamenti. Pertanto gli anni di contribuzione devono essere perfezionati per intero al momento del decesso del dante causa.

L'arrotondamento ad anno intero delle anzianità pari o superiori a sei mesi (a seconda delle specifiche normative dei singoli Fondi) continua ad operare ai fini della misura della pensione, sempreché, ovviamente, le anzianità effettivamente maturate siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione.

3.1 - Pensioni ai superstiti spettanti ai figli e ai genitori.

Come già illustrato con la circolare n. 252 del 29 settembre 1995, e la circolare n. 253 del 29 settembre 1995, la legge n. 335 del 1995 ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne il trattamento spettante ai figli superstiti di iscritto o pensionato dei Fondi speciali.

In particolare, nei Fondi Telefonici, Volo, Trasporti e Dazieri, secondo la previgente specifica normativa, i figli avevano titolo alla pensione di reversibilità fino all'età di 21 anni, indipendentemente dal possesso della qualifica di studente, mentre la nuova disciplina prevede che la pensione ai superstiti spetta ai figli minori fino all'età di 18 anni, fino al ventunesimo anno se studenti di scuola media o professionale e per il periodo di durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26 anno, se studenti universitari.

Per espressa disposizione dell'articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 del 1995 i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, debbono essere conservati con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

A tal fine occorre individuare fra i figli attualmente titolari di prestazioni ai superstiti, quelli di età compresa fra i 18 e i 21 anni che non rivestano la qualifica di studenti, in quanto per questi ultimi debbono essere fatti salvi i trattamenti più favorevoli in godimento alla data del 1° settembre 1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Per consentire alle Sedi di procedere ai necessari adempimenti, verranno poste a disposizione liste contenenti i nominativi dei figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, per i quali dovrà essere accertata la sussistenza della qualifica di studente, che verrà indicata segnalando il codice "S" nell'apposito campo del pannello FS04.

Nei confronti dei soggetti che non risulteranno studenti, si continuerà ad erogare la quota di pensione in essere al 1° settembre 1995, ma non si procederà alla corresponsione di eventuali futuri miglioramenti a qualsiasi titolo spettanti fino al riassorbimento della quota stessa. Tenuto conto, peraltro, che è stato già attribuito per l'anno 1996 sulle pensioni in parola l'incremento di scala mobile, detto incremento dovrà essere recuperato.

Si precisa infine che, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 non abbiano ancora compiuto il 18 anno di età, il diritto alla pensione di reversibilità viene a cessare al compimento della predetta età, sempreché gli stessi non rivestano la qualifica di studenti.

Come specificato nella circolare n. 252 del 29 settembre 1995, i genitori che in base alla normativa specifica del Fondo elettrici potevano conseguire la pensione ai superstiti anche se risultavano già titolari di altro trattamento pensionistico purché non diretto, non hanno più titolo, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi, alla pensione ai superstiti, dovendosi applicare la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria che per i genitori, ai fini del diritto a pensione ai superstiti, richiede che non siano titolari di pensione.

Anche per tali soggetti la legge n. 335 del 1995 prevede che i trattamenti pensionistici in pagamento debbono essere conservati con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

 

 

4 - Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 prevede limiti di cumulabilità del trattamento ai superstiti con i redditi del beneficiario (v. Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995).

L'incumulabilità non opera qualora il nucleo familiare comprenda figli.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito per gli anni 1995 e 1996 sono riportati nell'allegato 8 della circolare n. 80 del 10 aprile 1996.

L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe all'interessato qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Per l'attuazione della norma, deve essere fatto riferimento, ai fini della salvaguardia, a tutte le fasce precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati reddituali relativi ai titolari di pensione ai superstiti, qualora il nucleo familiare non comprenda figli.

Con circolare n. 252 del 29 settembre 1995, al punto 4), era stata disposta la temporanea sospensione della liquidazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi spettanti ai nuclei familiari superstiti costituiti dal solo coniuge e/o dai genitori, o da uno o più fratelli o sorelle, che possedevano redditi per l'anno 1995 d'importo superiore a L.24.431.550.

A seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 38 del 20 febbraio 1996 possono ora essere liquidati i predetti trattamenti pensionistici, tenendo conto che ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Inoltre, in caso di titolarità da parte dello stesso soggetto di più pensioni ai superstiti, come chiarito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

I dati reddituali indicati nel nuovo modulo RED 335/REV, per la verifica della cumulabilità devono essere acquisiti utilizzando il pannello FS08RED denominato "Acquisizione dati reddituali integrazione al minimo e legge n. 335 del 1995".

Di seguito si illustrano le modalità di segnalazione dei dati di cui trattasi.

Campo 01 - Anno: deve essere indicato l'anno di riferimento della registrazione del reddito;

" 02 - Stato civile: deve essere indicato lo stato civile del pensionato, relativo all'anno di riferimento del reddito;

" 03 - Codice tipo reddito: C per consuntivo, P per preventivo;

" 04 - Reddito personale: deve essere indicato il reddito complessivo annuo del pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pensione, nonché per la verifica della cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335;

" 05 - Reddito altra pensione ai superstiti: deve essere indicato il reddito di altra pensione ai superstiti da escludere dal computo dei redditi da valutare ai sensi dell'art. 1, comma 41 legge n. 335 del 1995;

" 06 - Reddito coniuge: non viene utilizzato;

" 07 - Codici tipo reddito: devono essere indicati i codici della tipologia dei redditi del pensionato. Non è più prevista la segnalazione dei codici identificativi della tipologia dei redditi del coniuge del pensionato;

" 08 - Reddito non dichiarato: non deve essere indicato.

Per le pensioni ai superstiti il cui nucleo familiare non comprenda figli la procedura di liquidazione, nel caso in cui manchino i dati reddituali, provvede ad operare lo scarto, con il codice errore B50 "manca reddito per reversibile".

 

 

5 - Incumulabilità della pensione ai superstiti con le rendite da infortunio.

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o dall'IPSEMA a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Al riguardo si rammenta la circolare n. 252 del 29 settembre 1995, con la quale, al punto 2, è stato chiarito che l'anzidetto comma 43 trova applicazione per i Fondi sostitutivi esclusivamente per quanto concerne la pensione ai superstiti.

L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi.

Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I dati della rendita, necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumulabilità, devono essere acquisiti utilizzando il pannello FS08RED denominato "Acquisizione dati rendita INAIL".

Di seguito si illustrano le modalità di segnalazione dei dati di cui trattasi.

Decorrenza: deve essere indicata la decorrenza della rendita (MMAA);

Importo: deve essere indicato l'importo mensile della rendita, relativo alla decorrenza della registrazione;

Stesso evento: deve essere acquisito il valore 'SÌ nel caso in cui la rendita derivi dallo stesso evento che ha dato luogo a pensione ai superstiti; deve essere acquisito il valore 'NÒ nel caso in cui la rendita derivi da evento diverso.

A seguito dell'aggiornamento delle procedure possono pertanto essere liquidate le pensioni ai superstiti spettanti a soggetti titolari anche di rendita liquidata in conseguenza dello stesso evento, per le quali con circolare n. 252 del 29 settembre 1995 era stata disposta la sospensione.

 

 

6 - Fondi integrativi

Per quel che concerne i riflessi della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria e cioè al Fondo previdenza gas e al Fondo previdenza esattoriali, si fa riserva di successive indicazioni.

Il Direttore generale

Trizzino