Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/01/1992 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane |
Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane |
Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali |
Art. 4. Fondo perequativo per i comuni |
Art. 5. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali |
Art. 6. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario |
Art. 7. Finanziamento degli espropri |
Art. 8. Utilizzo di somme a specifica destinazione |
Art. 9. Popolazione degli enti locali |
Art. 10. Certificazioni di bilancio e di consuntivo |
Art. 11. Rendiconto dei contributi erariali straordinari |
Art. 12. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi |
Art. 13. Disposizioni fiscali e tariffarie |
Art. 14. Esecuzione forzata a danno degli enti locali |
Art. 15. Servizi assistenziali |
Art. 16. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio |
Art. 17. Proroga dei termini |
Art. 18. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali |
Art. 19. Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonchè di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza |
Art. 20. Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi |
Art. 21. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza |
Art. 22. Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo |
Art. 23. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni |
Art. 24. Copertura finanziaria |
Art. 25. Entrata in vigore |
§ 98.1.28239 - D.L. 20 gennaio 1992, n. 11 [1].
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.
(G.U. 20 gennaio 1992, n. 15)
Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane
1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 91.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.
Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:
a) una di lire 200 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.
Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992 a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.
2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato art. 6, comma 7, del
3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 12. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.
Art. 4. Fondo perequativo per i comuni
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'art. 25 del
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), del citato
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato
d) per la restante parte, valutata in lire 190.300 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'art. 8, comma 1, lettera b), del
3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 12. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.
Art. 5. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali
1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del citato
d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del
4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonchè quelli di cui all'art. 5, comma 2-bis, del
5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del
6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'art. 4, comma 10, del
7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del
8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'art. 25 del
9. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 del
"Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani, tenendo conto, per le province di Trento e Bolzano, dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.".
10. Per le finalità di cui alla citata
11. Per il completamento delle opere previste dalla
Art. 6. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario
1. Il comma 4-bis dell'art. 12 del
“4–bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del
Art. 7. Finanziamento degli espropri
1. Le disposizioni dell'art. 6 del
2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla
Art. 8. Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. Il comma 2 dell'art. 3 del
"2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato dei predetti finanziamenti.".
Art. 9. Popolazione degli enti locali
1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla
Art. 10. Certificazioni di bilancio e di consuntivo
1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.
Art. 11. Rendiconto dei contributi erariali straordinari
1. L'obbligo di rendiconto di cui all'art. 25, comma 17, del
Art. 12. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
1. All'art. 14, comma 1, del
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato
3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, del
Art. 13. Disposizioni fiscali e tariffarie
1. Il termine del 1° agosto previsto dall'art. 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
2. Per l'anno 1992 sono differiti al 29 febbraio 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materie di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.
3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'art. 6 della
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della
7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'art. 6, comma 3, del
9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della
Art. 14. Esecuzione forzata a danno degli enti locali
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane - esistenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero presso la tesoreria del comune, della provincia o della comunità montana - destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonchè le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 15. Servizi assistenziali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza ai ciechi e ai sordomuti non permanentemente inabili di cui all'art. 80 del
2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.
Art. 16. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio
1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'art. 7 del
2. Il termine di cui all'art. 14 del citato
3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata
4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della
5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del
6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della
7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.500 milioni.
8. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 34 del
9. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.
10. Il comma 5 dell'art. 29 del
“5.Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000".
11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 6, del
12. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.
13. L'art. 1 della
14. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'art. 5 della
15. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del
Art. 17. Proroga dei termini
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del
2. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del
3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del
Art. 18. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre cinque giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
Art. 19. Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonchè di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'art. 4 della
2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato A della
3. Il comma 7 dell'art. 5 della
4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del
Art. 20. Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi
1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.
2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.
3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.
5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.
Art. 21. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza
1. L'art. 7 del
2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.
3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonchè da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.
5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.
6. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'art. 52 della citata
Art. 22. Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo
1. Ferma restando la tabella B allegata al
Art. 23. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni
1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.
2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.
3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:
a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;
c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, spese per consulenza esterna.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.
Art. 24. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.600.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle entrate indicate all'art. 4 del
b) quanto a lire 24.213.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane";
c) quanto a lire 325.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio";
d) quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";
e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della