Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 28/08/1987 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. 1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e [...] |
Art. 3. 1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, [...] |
Art. 4. 1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 45.1.126 – D.L. 28 agosto 1987, n. 357. [1]
Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.
(G.U. 29 agosto 1987, n. 201).
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al
2. Il termine di cui all'art. 14 del
3. Il termine di cui all'art. 16 del
1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 della
2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'art. 5 della
1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'art. 6 del
2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della
3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con
4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al
5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera b), dell'art. 29 del
6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, terzo comma, della
7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'art. 39, primo comma, della
8. La tabella allegata al
(Omissis).
9. E' abrogato il secondo comma dell'art. 5 della
1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'art. 3 della
2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono stati incrementati dall'art. 12 del