Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1990 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non [...] |
Art. 5. 1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28192 - D.L. 29 dicembre 1990, n. 415 [1] .
Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.
(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)
1. I termini di cui all'art. 9 della
1. E' prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'art. 25, comma 1, del
1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'art. 110 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[4] Articolo così modificato dalla legge di conversione.