§ 98.1.28192 - D.L. 29 dicembre 1990, n. 415 .
Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1990
Numero:415


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non [...]
Art. 5.      1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28192 - D.L. 29 dicembre 1990, n. 415 [1] .

Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.

(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)

 

     Art. 1. [2]

     1. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990 dall'art. 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente dalle unità sanitarie locali. E' altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

     1. E' prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti il convenzionamento esterno e comunque non oltre il 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria.

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1991, n. 58.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.