Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 23/03/1981 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamenti delle comunità montane). - I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui [...] |
Art. 2. (Ripartizione di fondi tra le comunità montane). - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, L. |
Art. 3. (Espropri). - Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 [...] |
Art. 4. (Delega di funzioni alle comunità montane). - I comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda [...] |
Art. 5. (Trasferimento di proprietà. Servizi). - Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni. |
Art. 6. (Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità). - Le norme stabilite dalla L. 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32, L. 20 maggio 1970, n. 300, le successive disposizioni [...] |
Art. 7. (Ufficio di piano e personale). - Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano [...] |
Art. 8. (Segretari delle comunità montane). - Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e [...] |
Art. 9. (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, [...] |
Art. 10. (Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana). - (Omissis) |
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 41.1.95 - L. 23 marzo 1981, n. 93.
Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
(G.U. 28 marzo 1981, n. 87).
Art. 1. (Finanziamenti delle comunità montane). - I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5,
Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo, 68-ter dello statuto speciale approvato con
La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente [1].
Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, Il sesto comma dell'art. 5,
Art. 2. (Ripartizione di fondi tra le comunità montane). - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, L.
3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.
Art. 3. (Espropri). - Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9,
Art. 4. (Delega di funzioni alle comunità montane). - I comuni possono delegare alle comunità montane funzioni proprie o ad essi delegate e possono disporre che la delega di funzioni proprie si estenda anche alle parti di territorio non classificate montane dei comuni che compongono le comunità stesse, sempre che tali comuni non abbiano popolazione censita superiore a 50 mila abitanti.
In ogni caso gli interventi finanziari della comunità montana ed ogni altro intervento finanziario pubblico destinato alla montagna, sono impiegati esclusivamente nei territori classificati montani.
Art. 5. (Trasferimento di proprietà. Servizi). - Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.
Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.
Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5,
Art. 6. (Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità). - Le norme stabilite dalla
Le norme dell'articolo 1 e dell'art. 3,
Art. 7. (Ufficio di piano e personale). - Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'art. 4, ultimo comma, della
comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;
comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;
comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del
La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 8. (Segretari delle comunità montane). - Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
(Omissis) [2].
Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costruire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali [3].
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della
Art. 9. (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48,
Art. 10. (Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana). - (Omissis) [4].
Art. 11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A [5]
Regioni e province autonome Coefficienti
Trento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,425
Bolzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,610
Valle d'Aosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,623
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,589
Liguria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,082
Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,040
Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,799
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . 2,348
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,449
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,359 [a]
Toscana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,093 [b]
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,713
Lazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,080 [c]
Abruzzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,989
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,413
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,168
Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,957
Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,653
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,494
Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,535
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,581
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TOTALE 100,000
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[a] (di cui 0,360 Marche sud)
[b] (di cui 0,332 Toscana sud)
[c] (di cui 1,127 Lazio sud)
[1] Comma così sostituito dall'art. 21,
[2] Aggiunge un periodo all'art. 15, comma nono,
[3] Comma aggiunto dall'art. 7,
[3] Comma aggiunto dall'art. 7,
[4] Aggiunge un periodo all'art. 4,
[5] Tabella così sostituita prima dall'art. 1,