Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 04/08/1988 |
Numero: | 375 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Formazione e natura del registro. |
Art. 3. Iscrizione nel registro. |
Art. 4. Iscrizione dei non residenti nel registro. |
Art. 5. Iscrizione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni volontarie. |
Art. 6. Iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva. |
Art. 7. Efficacia dell'iscrizione nel registro. |
Art. 8. Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva. |
Art. 9. Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione. |
Art. 10. Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni. |
Art. 11. Annotazione nel registro del trasferimento di sede. |
Art. 12. Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame. |
Art. 13. Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame. |
Art. 14. Commissione d'esame. |
Art. 15. Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale. |
Art. 16. Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge. |
Art. 17. Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame. |
Art. 18. Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale. |
Art. 19. Requisiti professionali per l'attività ricettiva: esame. |
Art. 20. Corsi professionali. |
Art. 21. Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero. |
Art. 22. Dipendente qualificato. |
Art. 23. Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge. |
Art. 24. Preposizione alla gestione. |
Art. 25. Cancellazione dal registro e dall'elenco speciale. |
Art. 26. Preposizione alla gestione per le associazioni volontarie. |
Art. 27. Diritti dovuti per l'iscrizione. |
Art. 28. Esenzione dall'iscrizione. |
Art. 29. Enti pubblici. |
Art. 30. Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali. |
Art. 31. Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo. |
Art. 32. Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. |
Art. 33. Adozione dei piani comunali. |
Art. 34. Superficie di vendita. |
Art. 35. Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati. |
Art. 36. Rilevazione della consistenza della rete distributiva. |
Art. 37. Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge - Nomina e composizione. |
Art. 38. Commissioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della legge - Deliberazioni. |
Art. 39. Variazioni demografiche e composizione delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge. |
Art. 40. Revisione del piano. |
Art. 41. Autorizzazione. |
Art. 42. Trasferimento dell'esercizio. |
Art. 43. Ampliamento della superficie di vendita. |
Art. 44. Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione. |
Art. 45. Vidimazione annuale dell'autorizzazione. |
Art. 46. Revoca dell'autorizzazione. |
Art. 47. Grandi strutture di vendita. |
Art. 48. Nulla-osta regionale. |
Art. 49. Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione. |
Art. 50. Subingresso di esercenti attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione. |
Art. 51. Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande. |
Art. 52. Subingresso degli incapaci. |
Art. 53. Spacci interni ed esercizio dell'attività commerciale in locali non aperti al pubblico. |
Art. 54. Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici. |
Art. 55. Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale. |
Art. 56. Tabelle merceologiche. |
Art. 57. Tabelle merceologiche |
Art. 58. Modificazione delle tabelle merceologiche. |
Art. 59. Pubblicità dei prezzi. |
Art. 60. Sanzioni amministrative di cui all'art. 41 della legge. |
Art. 61. Sfera di applicazione della legge. |
Art. 62. Norme abrogate. |
Art. 63. Norme transitorie relative all'attività di vendita. |
Art. 64. Norme transitorie relative all'attività di somministrazione. |
Art. 65. Norme transitorie relative all'attività ricettiva. |
§ 22.5.29 - D.M. 4 agosto 1988, n. 375. [*]
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
(G.U. 31 agosto 1988, n. 204, S.O.).
Capo I
Registro
Art. 1. Definizioni.
Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la
Art. 2. Formazione e natura del registro.
1. Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e l'attività ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.
2. Nel registro debbono essere indicati:
a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
b) data dell'iscrizione nel registro;
c) attività economica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione, distinta e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto.
3. Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.
4. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attività ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2).
5. Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici.
6. Il registro è sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità per la revisione.
Art. 3. Iscrizione nel registro.
1. La domanda di iscrizione nel registro deve essere redatta in conformità all'allegato 1 al presente decreto.
2. Coloro che chiedono l'iscrizione al registro non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.
3. L'iscrizione può essere ottenuta soltanto presso la camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica o la società la sede legale.
4. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono da considerarsi in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici di cui all'art. 4, lett. b), della legge, ai fini dell'iscrizione nel registro, qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell'obbligo o abbiano frequentato sino al limite di età prescritto dalle norme stesse.
5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6 della legge è dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame e del corso professionale oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione.
6. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacità professionali rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme.
7. L'iscrizione nel registro per l'esercizio di attività di vendita corrispondenti a tabelle determinate ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge e dell'art. 4 del
8. L'iscrizione nel registro per l'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto degli «oggetti preziosi» è subordinata anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del
Art. 4. Iscrizione dei non residenti nel registro.
1. I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere la iscrizione nel registro della Camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attività.
2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero debbono presentare la domanda di iscrizione nel registro attraverso i consolati italiani del rispettivo paese di residenza.
3. I soggetti con cittadinanza italiana residenti all'estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della Comunità economica europea ed in essi residenti, hanno facoltà di presentare la domanda di iscrizione nel registro direttamente alla Camera di commercio competente.
4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana già autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Camera di commercio competente.
5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonché, se il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla Camera di commercio corrispondente. La comunicazione è data nei modi di cui al successivo art. 11.
Art. 5. Iscrizione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni volontarie.
1. Le persone giuridiche e le società sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali. Qualora l'iscrizione sia chiesta con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.
3. Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al
4. Nel caso di società di persone tenute all'iscrizione nel registro, delle imprese, ma in esso non iscritte, e di società di fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La regolarizzazione di tali società comporta di diritto la loro iscrizione nel registro e la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.
5. Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti si intendono anche le persone che la persona giuridica e la società, mediante apposita procura, investono della propria rappresentanza ai fini suddetti. Chi rappresenta una persona giuridica o una società ai fini del rilascio dell'autorizzazione o licenza non è tenuto ad essere iscritto nel registro o nell'annesso elenco speciale, né ad avere i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione.
6. Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purché il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma, della legge. La documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare la denuncia delle modificazioni predette ai sensi del
7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6 non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione o licenza.
8. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La camera di commercio l'annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata ai sensi del
9. La documentazione presentata alla camera di commercio presso la quale la persona giuridica e la società sono iscritte, in relazione alle modificazioni di cui al presente articolo, esonera dalla presentazione di analoga documentazione alle camere di commercio nella cui circoscrizione la persona giuridica e la società hanno sedi secondarie o succursali.
10. Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che intendano esercitare l'attività prevista dall'art. 1, n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro richiesta, senza essere assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge. Anche ad esse si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 6. Iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva.
1. L'iscrizione nella sezione speciale istituita dall'art. 5 della
2. L'iscrizione nella sezione speciale è disciplinata dalle norme sull'iscrizione nel registro previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni della
3. Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale possegga i requisiti richiesti dall'art. 5, lett. a) e c) della
4. Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all'art. 93 del
5. Il rappresentante di cui all'art. 93 del
Art. 7. Efficacia dell'iscrizione nel registro.
1. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita è disposta per gruppo merceologico. Per gruppo si intende l'insieme delle specializzazioni merceologiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del successivo art. 12, comma 2.
2. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita corrispondente alla tabella XIV è disposta per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati indicati singoli prodotti, anziché le categorie cui essi appartengono. Per categoria di prodotti si intende, agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al consumatore finale, suscettibili di essere considerati unitariamente per avere essi caratteristiche funzionali identiche o simili oppure un mercato autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o servizi.
3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformità [1].
3 bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o più categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al
4. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alle specializzazioni merceologiche per le quali è stata disposta, fatto salvo quanto prevede il successivo art. 16, comma 1. Chi intenda ottenere l'autorizzazione per la tabella Ia di cui all'allegato 5 deve essere iscritto nel registro per i gruppi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 12, comma 2.
5. L'iscrizione nel registro ottenuta per la tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto vale come iscrizione anche per tutte le specializzazioni merceologiche che comprendano i prodotti inclusi nella tabella VIII stessa e viceversa.
6. L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attività in qualunque forma, sede ed esercizio.
Art. 8. Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva.
1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 5 della
2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validità per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto.
3. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative.
4. L'iscrizione nella sezione speciale non è valida per ottenere la iscrizione per l'esercizio delle altre attività oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l'applicazione del successivo comma 5.
5. L'iscrizione nella sezione speciale predetta è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto.
Art. 9. Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione. [3]
Art. 10. Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni. [3]
Art. 11. Annotazione nel registro del trasferimento di sede.
1. Qualora il soggetto iscritto nel registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla camera di commercio presso la quale è iscritto, sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell'elenco speciale.
2. [4].
3. L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo stesso termine di cui al comma 1, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.
Art. 12. Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame.
1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali è prevista l'iscrizione, in conformità all'allegato 2 al presente decreto. All'esame sono ammessi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età e i minori emancipati.
2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
a) tabelle I, VI, VII;
b) tabelle II, III, IV, V;
c) tabella VIII;
d) tabelle IX, X;
e) tabella XI;
f) tabella XII;
g) tabella XIII;
h) tabella XIV.
3. Chi intenda svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al successivo art. 56, comma 9, sostiene l'esame con riferimento alle materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella tabella richiesta.
4. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.
5. L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.
6. Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita, che intenda ottenere l'iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali è già iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche stesse, indicate nell'allegato 2 al presente decreto. La prova è solo in forma orale.
7. L'esame richiesto dall'art. 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 16, comma 1.
Art. 13. Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame.
1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio all'ingrosso di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto con riferimento alle categorie di prodotti per le quali si chiede l'iscrizione nel registro.
2. Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al precedente art. 12, comma 2, escluso il gruppo c), nei quali siano comprese le categorie richieste.
3. La commissione d'esame è quella di cui al successivo art. 14.
4. La domanda d'esame è presentata dall'interessato alla camera di commercio con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.
Art. 14. Commissione d'esame.
1. La commissione d'esame prevista dall'articolo 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al
2. La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:
- un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
- un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
- un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
- un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
3. La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2.
4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio è lo stesso che è stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.
5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
6. Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al
7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.
8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.
9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente.
10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno.
11. Possono essere nominate più commissioni d'esame.
12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale.
Art. 15. Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale.
1. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo articolo 16, comma 1, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2.
2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini dell'iscrizione nel registro anche per le attività dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceologiche della tabella XIV, nonché agli effetti del successivo art. 16, comma 2.
3. La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attività stagionale, per uno o più periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni.
4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è provato, se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 6 della
5. Nei casi in cui la
6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza dell'esercizio dell'attività non comporta la cancellazione dal registro, purché l'esercizio della attività stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonché l'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio di cui alla
Art. 16. Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge.
1. I prodotti il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che abbiano superato l'esame di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge sono le carni di tutte le specie animali.
2. L'iscrizione per il gruppo b) di cui al precedente art. 12 può essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento del corso professionale solo con efficacia limitata alle carni delle specie ittiche di cui alla tabella V dell'allegato 5 al presente decreto, sempre che la pratica commerciale e il corso professionale si riferiscano a tali prodotti.
3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai prodotti surgelati venduti in conformità alle norme che li riguardano.
Art. 17. Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame.
1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 6, n. 1, della legge è sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 14.
2. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 3 al presente decreto.
3. La domanda di esame è presentata alla camera di commercio. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.
Art. 18. Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge la pratica commerciale è valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, comma 3.
2. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2, della legge è provato ai sensi del precedente art. 15, commi 4 e 5.
3. Il precedente art. 15, comma 6, si applica anche ai soggetti iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti o bevande.
4. La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti o bevande non è valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio dell'attività di vendita di merci, e viceversa.
5. L'attività di amministratore di società regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti è valida ai fini
dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge.
Art. 19. Requisiti professionali per l'attività ricettiva: esame.
1. L'esame cui è sottoposto il soggetto che chiede l'iscrizione nella sezione speciale per l'esercizio dell'attività ricettiva è sostenuto, con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell'art. 14 del presente decreto.
2. La commissione è composta altresì dai seguenti membri:
un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
un rappresentante dell'intendenza di finanza;
un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia.
3. La commissione è integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione. Fino a quando tale esperto non sarà stato nominato, la commissione funzionerà validamente con la presenza dei soli membri indicati nel comma 2.
4. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 4 al presente decreto. L'accertamento delle nozioni relative va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d'esame presentata alla camera di commercio l'interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.
Art. 20. Corsi professionali.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3, della legge, il corso professionale deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della specifica qualificazione professionale, indicate nell'allegato 6 al presente decreto.
2. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 3, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione solo per l'esercizio dell'attività, di vendita, all'ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente art. 12, comma 2, fatto salvo il disposto del precedente art. 16, comma 1.
3. Il requisito di cui all'art. 5, lett. d), della
4. Il superamento dei corsi professionali riguardanti l'attività di vendita non è valido ai fini dell'iscrizione nel registro per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, né per l'esercizio dell'attività ricettiva, e viceversa.
5. Il programma di svolgimento dei corsi di cui agli artt. 5 e 6 della legge deve essere portato preventivamente a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche e integrazioni.
6. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato.
7. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione alla quale partecipa un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Sono validi, ai fini dell'iscrizione nel registro, anche:
a) i diplomi universitari o rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, purché i corsi di studio relativi agli uni e agli altri comprendano materie incluse fra quelle di cui all'allegato 6 al presente decreto;
b) i diplomi diversi da quelli di cui al punto precedente. I diplomi di cui al punto a) del comma 7 sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, qualora le materie cui si fa riferimento siano incluse nel programma del corso professionale per il commercio, oppure per l'esercizio di qualsiasi attività di somministrazione, qualora tali materie siano incluse nel programma del corso professionale per la somministrazione; i diplomi di cui al punto b) sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio della sola attività che abbia ad oggetto prodotti al cui uso o alla cui conoscenza l'insegnamento impartito è preordinato.
Art. 21. Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero.
1. Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attività disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2, della legge è attestato dalle autorità consolari italiane.
2. Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali, la validità degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e 6, n. 3, della legge è accertata secondo le norme in vigore.
3. Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3, della legge e attestato in conformità alle norme in vigore. In base alle stesse norme è accertata la validità dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e 6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero.
4. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea il possesso dei requisiti predetti è attestato dalle autorità ed organismi designati dai rispettivi stati in conformità alle direttive comunitarie. La validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.
Art. 22. Dipendente qualificato.
1. E' dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione o, agli effetti dell'art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi.
2. Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.
3. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4, della legge, provvede ad accertare, ove occorra, la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.
Art. 23. Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.
1. La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge deve essere formulata in conformità all'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.
3. Accanto al nome dell'iscritto è indicata anche la ragione sociale o la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale può essere ottenuta, oltre che per l'institore, per qualsiasi dipendente dell'impresa o dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti.
5. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione il soggetto che provvede all'iscrizione ha la sua residenza o sede legale.
6. Il preposto alla gestione, anche se sia il rappresentante legale della società o dell'ente pubblico cui il punto di vendita o l'esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell'elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 della legge.
7. Colui che sia iscritto nell'elenco speciale può essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo ente pubblico, in relazione all'attività commerciale per la quale l'iscrizione è stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non è soggetto ad alcuna formalità.
8. L'imprenditore commerciale può impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante può continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purché ne dia notizia alla camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.
9. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non è subordinata all'indicazione degli esercizi commerciali cui potranno essere preposte.
10. Non può essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o per il commercio di oggetti preziosi chi non abbia anche i requisiti soggettivi richiesti dal
11. Il rappresentante di cui all'art. 93 del
Art. 24. Preposizione alla gestione.
1. Nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge debbono essere iscritte le persone indicate in tale articolo e nelle norme di esecuzione della legge stessa.
2. E' «preposto alla gestione» di punti di vendita o esercizi pubblici chi sia indicato come tale dal titolare dell'impresa, con apposita comunicazione scritta, al comune in cui l'esercizio commerciale ha sede.
3. Qualora il titolare dell'impresa sia una persona giuridica o una società, deve iscrivere almeno una persona nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, prima di iniziare l'attività.
4. Il titolare di più punti di vendita o pubblici esercizi ha facoltà di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una sola persona, fatta comunque salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attività e alle specializzazioni merceologiche.
5. Il preposto di cui all'art. 9 della legge, in caso di sua assenza o impedimento per non più di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, può essere sostituito da persona non iscritta nell'elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente.
Art. 25. Cancellazione dal registro e dall'elenco speciale.
1. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio di residenza i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2, della legge o che si trovino nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al
2. La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.
3. La cancellazione del preposto può essere richiesta anche dal preponente.
4. Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.
5. La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.
6. La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.
7. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente gli organi che hanno rilasciato le autorizzazioni, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.
8. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.
Art. 26. Preposizione alla gestione per le associazioni volontarie.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 23 e 24 si applicano anche alle associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo che esercitano l'attività prevista dall'art. 1, n. 3, della legge.
Art. 27. Diritti dovuti per l'iscrizione.
1. Il pagamento del diritto fisso cui è subordinata l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale ai sensi dell'art. 10 della legge è costituito dal pagamento del diritto di segreteria previsto dalla voce 17 della tariffa allegata al
2. Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione per più specializzazioni merceologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto. Tale disposizione si applica soltanto nell'ambito di un medesimo tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande).
3. Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale, anche se con unica domanda, per più persone, il diritto fisso è corrisposto per ciascuna persona.
4. Il pagamento del diritto è dovuto anche nei casi di iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale, nella misura prevista dalla voce 12 della medesima tariffa di cui al comma 1.
Art. 28. Esenzione dall'iscrizione.
L'attività di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in alberghi e in altre strutture ricettive non è sottoposta alle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato relative all'attività ricettiva. L'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione nelle strutture ricettive è consentito anche a soggetti diversi dal titolare delle strutture stesse, con il suo consenso e nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 29. Enti pubblici.
Quando le attività previste dall'art. 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformità alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l'iscrizione nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge, dei preposti alla gestione dei punti di vendita e degli esercizi pubblici.
Capo II
Piani comunali
Art. 30. Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali.
1. I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunità di stabilire i limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.
2. I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.
3. Nei piani debbono essere contenute norme e direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessità particolari delle zone di nuovo insediamento.
4. Nella formazione dei piani si tiene conto anche dell'entità e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto.
5. I piani non possono fissare per il rilascio delle autorizzazioni alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singole zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche, né possono stabilire distanze minime tra i vari esercizi.
6. Nella formazione dei piani debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonché le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione.
7. Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunità montane istituite dalla
8. I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.
9. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani.
10. Nella elaborazione dei piani l'autorità comunale può avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio e dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 31. Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo.
1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie è facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.
2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superficie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi.
3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.
4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.
5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo.
6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.
Art. 32. Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
1. Ai fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della
a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).
2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, può prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
3. L'adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del locale destinato all'esercizio dell'attività.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. a) del comma I i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.
7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della
8. E' soggetto alle disposizioni della
9. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.
Art. 33. Adozione dei piani comunali.
1. Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte.
2. L'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 20, quarto comma, della legge non dà inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano.
3. Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione della notizia dell'approvazione da parte della commissione regionale di controllo della delibera consiliare di adozione del piano.
4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il consiglio comunale abbia adottato il nuovo, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano. Il piano è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.
5. Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all'articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, è dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal comune. In ogni altro caso la data di approvazione del piano è quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato.
6. Una copia dei piani approvati è inviata dal comune all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 34. Superficie di vendita.
1. Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.
3. Nello stabilire la superficie di vendita minima il piano effettua la determinazione di tale superficie per il settore alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente decreto. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV e per quelle della tabella XII indicate nel successivo art. 56, comma 8, l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avrà riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.
4. In mancanza del piano il consiglio comunale non ha facoltà di stabilire la superficie di vendita minima.
5. Non possono essere stabiliti limiti massimi di superficie di vendita per esercizio, quali che siano gli esercizi oggetto della domanda di autorizzazione o nulla-osta.
Art. 35. Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati.
Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.
Art. 36. Rilevazione della consistenza della rete distributiva.
1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art. 86 del
2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti o bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 7 e n. 8 al presente decreto, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio.
3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del primo trimestre del 1989. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, su moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del
5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.
Art. 37. Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge - Nomina e composizione.
1. Gli studiosi e gli esperti dei problemi della distribuzione previsti dall'art. 19 della legge sono nominati con provvedimento dello stesso organo che ha nominato la commissione.
2. Le commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge hanno facoltà di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge.
3. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentatività di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata, con lo stesso criterio, dalle organizzazioni provinciali o, in mancanza, dalle organizzazioni regionali o, mancando anche quest'ultime, dalle organizzazioni nazionali corrispondenti.
4. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In caso di sua assenza o impedimento il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato è rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell'ufficio.
6. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
7. Il segretario delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco, quello della commissione prevista dall'art. 17 della legge è un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.
8. I membri delle commissioni di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.
9. Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 e della Commissione di cui all'art. 17 della legge sono a carico, rispettivamente, dei comuni e della regione.
10. La procedura di rinnovo delle commissioni di cui al presente articolo va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.
11. Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo e terzo comma, della legge.
Art. 38. Commissioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della legge - Deliberazioni.
1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del presente decreto.
2. Il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del piano.
3. Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.
4. Qualora, nei casi di domande per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita che non modifica le caratteristiche dell'esercizio e di cui all'art. 43, comma 2, del presente decreto, nonché per il rilascio delle autorizzazioni all'ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
Art. 39. Variazioni demografiche e composizione delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge.
1. Nei comuni non capoluoghi di provincia la composizione delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge deve essere modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi, e la procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta superiore o inferiore ai 50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione.
3. Nei comuni con popolazione residente uguale a 50.000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all'art. 15 della legge.
Art. 40. Revisione del piano.
1. Qualora in situazioni particolari si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.
2. Qualora l'applicazione agli esercizi di vendita dell'art. 4 del
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al piano e agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla
Capo III
Autorizzazione e forme speciali di vendita
Art. 41. Autorizzazione.
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere formulata in conformità all'allegato 1 al presente decreto. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda, né a fornire certificati di iscrizione nel registro o nell'elenco speciale.
2. La prova che il richiedente l'autorizzazione è iscritto nel registro è data nei modi di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Chiunque chieda un'autorizzazione deve indicare la superficie di vendita o di somministrazione. Chi ai sensi della
4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e dall'art. 44 del presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di «prevenzione incendi».
6. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata. Qualora non venga indicata, deve intendersi per essa la superficie dell'intero locale nel quale l'attività commerciale viene svolta.
7. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel provvedimento di autorizzazione cumulativamente per più tabelle, anziché distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nei casi in cui vengano svolte in un medesimo locale più attività commerciali, di vendita o di somministrazione, e la superficie utilizzata sia indicata cumulativamente.
9. Il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
10. Per autorizzazione «stagionale» si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività per una «stagione», la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.
11. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai piani comunali, né a quelle di cui all'art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del
12. Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande il titolare deve dare notizia al comune e, per i pubblici esercizi, anche all'autorità di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.
13. Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.
14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio ai sensi del
15. La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso.
Art. 42. Trasferimento dell'esercizio.
1. Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.
2. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.
3. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. L'esercizio di vendita può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purché non inferiore a quella minima stabilita.
5. Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art. 8 del
6. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.
7. Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio è disciplinato dalle disposizioni relative all'attività prevalente.
8. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande od altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra.
9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8 l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla
10. Chi intenda trasferire l'esercizio in altra zona deve riprendere l'attività entro un anno dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga del termine ai sensi dell'art. 31, lett. a), della legge.
11. La domanda di trasferimento dell'esercizio presentata, da chi abbia sospeso l'attività, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 31, lett. b), della legge interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo.
Art. 43. Ampliamento della superficie di vendita.
1. Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo.
Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.
2. Agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al subentrante.
Art. 44. Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso.
2. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di ampliamento debbono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell'art. 29, secondo comma, della legge.
3. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.
4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quelle di autorizzazione all'ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all'intero territorio comunale, e aventi la stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:
a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;
e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;
f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.
5. Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.
6. Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda.
7. Le norme dell'art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Art. 45. Vidimazione annuale dell'autorizzazione.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste.
2. La vidimazione è effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, computato con decorrenza dal giorno del rilascio, con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi della legge.
3. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita stagionali è effettuata prima della ripresa dell'attività, con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande sono subordinati anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonché all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.
Art. 46. Revoca dell'autorizzazione.
1. Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività l'organo che la dispone dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto.
2. In caso di comprovata necessità il sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art. 31, lettera b), della legge.
Art. 47. Grandi strutture di vendita.
1. Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al registro.
2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti nel registro per le attività corrispondenti.
3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a 8 e debbono essere inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
Art. 48. Nulla-osta regionale.
1. La richiesta del nulla-osta di cui agli artt. 26 e 27 della legge è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.
2. Ai fini del nulla-osta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge.
3. Gli interessati per conoscenza alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.
4. [4].
5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nulla- osta o, in caso di diniego del nulla-osta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.
6. Il consenso della regione richiesto dagli articoli 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita non è richiesto né per il trasferimento di sede, né per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi.
Art. 49. Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione.
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente solo ad una o più delle tabelle merceologiche di un esercizio.
2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio.
3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 31, lett. a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso in cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine è prorogato fino alla cessione della stessa.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.
6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 31, lett. a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.
10. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune.
11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla
13. La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.
Art. 50. Subingresso di esercenti attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione.
1. Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso.
2. Nel caso di cui al comma 1 il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro. Qualora non l'ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il termine di un anno di cui al comma 2 è prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto del comma 2.
Art. 51. Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande.
1. Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell'esercizio.
2. Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la licenza di cui all'art. 86 del
3. Le disposizioni contenute nell'art. 49, commi 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 del presente decreto si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici.
Art. 52. Subingresso degli incapaci.
Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e l'autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.
A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso.
Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, la iscrizione nel registro e l'autorizzazione.
Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.
Art. 53. Spacci interni ed esercizio dell'attività commerciale in locali non aperti al pubblico.
1. La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed è consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività alla sola condizione che provi la sua iscrizione nel registro o quella della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.
3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.
4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal comma 1 del presente articolo, né alle norme e direttive previste dai piani comunali, purché la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci.
5. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non è soggetto alle norme della legge e del presente decreto.
6. Agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, per «locali non aperti al pubblico» si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori.
Art. 54. Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici.
1. L'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge per l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.
2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella merceologica è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è
consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.
3. Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune è rilasciata, su domanda
dell'interessato, un'unica autorizzazione.
4. Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetto alle norme di cui agli artt. 24 e 25 della legge.
5. L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di cui all'art. 86 del
6. L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel comma 2 del presente articolo.
7. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ed è soggetta alle stesse norme.
8. L'installazione negli spacci previsti dall'articolo 34, primo comma, della legge, e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezza.
9. Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 23 e 24 del presente decreto.
Art. 55. Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale.
1. Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.
2. Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge è quella della sede legale dell'impresa.
4. L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.
5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.
6. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.
Art. 56. Tabelle merceologiche.
Norme di carattere generale
1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge sono contenute nell'allegato 5 al presente decreto.
2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse si riferiscono, salvo che nei casi previsti dal comma 8. Qualora autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate fuori di tali casi, i titolari di esse hanno facoltà di porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle e nelle categorie merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono.
3. Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.
4. E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, di autorizzazioni per più tabelle merceologiche, anche dell'autorizzazione per la tabella VIII e di quella per altra tabella, fatti salvi i divieti di legge.
5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.
6. La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5.
7. Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.
8. Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o più delle seguenti categorie di prodotti: «mobili», «articoli casalinghi», «elettrodomestici», «apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio», «materiale elettrico».
9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto è indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.
10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purché siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.
12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.
13. Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziché le categorie cui essi appartengono.
Art. 57. Tabelle merceologiche
Norme di carattere particolare
1. Il pane può essere venduto al minuto solo da operatori muniti di una delle tabelle contenute nell'allegato 5 al presente decreto che lo comprenda o della tabella «pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati», riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla
2. Nei casi in cui sia prevista l'iscrizione nel registro, l'autorizzazione per la tabella suddetta è rilasciata a chi è iscritto per il gruppo a) o il gruppo c) di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. La locuzione «carni di tutte le specie animali» impiegata nel presente decreto è comprensiva anche delle carni delle specie ittiche.
4. I prodotti alimentari a base di carni di cui alla tabella II possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
5. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto a porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della
6. I titolari di autorizzazioni per la tabella I o Ia o per la tabella VI hanno facoltà di vendere anche i detergenti e gli altri articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.
7. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita degli «articoli di vestiario confezionati» di cui alla tabella IX ha facoltà di vendere anche i relativi articoli complementari. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di «calzature e articoli in pelle e cuoio» ha facoltà di vendere anche gli accessori relativi. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XII ha facoltà di vendere anche articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la medesima facoltà anche il titolare della stessa tabella ottenuta con un contenuto merceologico limitato, ai sensi del precedente art. 56, comma 8, o il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII, purché comprendano gli «elettrodomestici» o gli «apparecchi radio e televisivi» o il «materiale elettrico».
8. Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche è soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche.
9. La categoria merceologica degli «articoli sanitari» non comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria, nonché i cosmetici.
10. In deroga al disposto del comma 12 del precedente art. 56 possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV riferite anche alle seguenti categorie di prodotti: «accessori di abbigliamento», «biancheria intima», «audiovisivi».
Art. 58. Modificazione delle tabelle merceologiche.
1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Può autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni
locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facoltà di vendere il latte fresco.
4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.
Capo IV
Disposizioni finali e sanzioni
Art. 59. Pubblicità dei prezzi.
1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
1 bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1, può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della
1 ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio [5].
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purché per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste.
4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e alla
6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti.
Art. 60. Sanzioni amministrative di cui all'art. 41 della legge.
1. Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 4, comma 5, nell'art. 11, nell'art. 23, comma 8, nell'art. 41, comma 12, nell'art. 42, commi 2 e 3, nell'art. 43, comma 1, del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000.
2. Con la stessa sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è punito l'esercente un'attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte nonché gli estremi dell'autorizzazione eventualmente prescritta. Con la medesima sanzione è punito anche l'esercente l'attività di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte.
3. Chi non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo delle merci esposte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.
4. I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva.
5. L'esercente che svolga l'attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, senza dare notizia al comune dell'entità della superficie utilizzata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a L. 200.000.
6. L'esercente che non chieda la vidimazione dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 45, commi 2 e 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.
7. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 500.000:
il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;
il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività dopo la scadenza del termine di cui all'art. 49, quinto comma, del presente decreto, senza aver prima chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione;
il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno che inizi l'attività prima di aver chiesto l'autorizzazione al comune;
il soggetto che non osserva il disposto dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 63, comma 13, del presente decreto.
8. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 300.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente decreto.
9. Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale è abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita è punito con le sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge.
10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi della
11. Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall'art. 1, ultimo comma, della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge stessa. Non costituisce violazione del divieto suddetto neanche l'utilizzazione di uno stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso e di quello al minuto di prodotti per i quali il commercio all'ingrosso o al minuto non è disciplinato dalla legge.
12. Non costituisce violazione dell'art. 31, lettera a), della legge dar inizio all'attività entro il termine previsto su una superficie inferiore a quella autorizzata, purché superiore a quella minima stabilita.
13. Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della
Art. 61. Sfera di applicazione della legge.
1. Ai fini dell'art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del
2. Ai fini dell'art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari.
3. Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l'esercizio dell'attività commerciale dalla
4. Per vendita in forma ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87 del
5. L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, dei soli alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della
6. Fatto salvo il disposto del precedente comma 5, il commercio degli alimenti surgelati è disciplinato dalle norme della legge e del presente decreto.
7. L'iscrizione nel registro e il rilascio dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6 del
8. Qualora il titolare dell'attività commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita ai sensi dell'articolo 9 della legge. Chi viola tale disposizione è punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita.
9. Gli industriali e gli artigiani di cui all'art. 2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l'attività commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi.
10. Ai fini dell'iscrizione nel registro e del rilascio dell'autorizzazione per la tabella XI, per «oggetti preziosi» si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla
11. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della
12. Le disposizioni della legge non si applicano:
a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;
b) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento;
c) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;
d) ai raccoglitori di tartufi di cui alla
e) ai soggetti che trattano i beni oggetto del
f) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;
g) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del
h) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'art. 1 del
i) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
Art. 62. Norme abrogate.
1. I decreti ministeriali 30 agosto 1971, 14 gennaio 1972, 26 maggio 1975, 28 aprile 1976, 5 maggio 1983, 24 febbraio 1984, 10 aprile 1984, 11 febbraio 1985, 27 giugno 1986 e 7 aprile 1987, n. 151, sono abrogati.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai decreti ministeriali suindicati per la violazione delle norme in essi contenute non ha più luogo, qualora non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Capo V
Disposizioni transitorie
Art. 63. Norme transitorie relative all'attività di vendita.
1. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che non abbiano chiesto l'iscrizione al registro istituito da tale legge, ma che abbiano avuta vidimata o rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo e successive modificazioni, possono ottenere l'iscrizione suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge predetta.
2. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che abbiano presentato l'istanza prevista dal secondo comma di tale articolo, entro i termini stabiliti, ma che non abbiano ancora avuta convertita la vecchia licenza per la vendita al pubblico, al minuto, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che erano oggetto dell'attività di vendita in base alle tabelle merceologiche in vigore anteriormente al D.M. 30 agosto 1971.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 agosto 1971 svolgevano un'attività di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, sono autorizzati a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che già formavano oggetto della loro attività, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 56, comma 4, del presente decreto.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 erano in possesso di licenza valida per la vendita di prodotti alimentari sono autorizzati a vendere i prodotti surgelati, con l'osservanza delle norme contenute nella
6. I soggetti in possesso delle tabelle VI e X ottenute prima della data di entrata in vigore del D.M. 28 aprile 1976, o che a tale data avevano già maturato il diritto di ottenerle in base all'art. 7, primo comma, del D.M. 30 agosto 1971, sono legittimati a vendere anche i prodotti che anteriormente alla data suddetta erano in esse compresi.
7. Le autorizzazioni rilasciate per la tabella VII anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986, consentono la vendita del pane, degli sfarinati, delle paste alimentari e degli altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati.
8. [6].
9. [6].
10. I soggetti che siano stati iscritti nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme in vigore anteriormente al decreto ministeriale 11 febbraio 1985, sono qualificati all'esercizio dell'attività corrispondente al gruppo b) di cui all'art. 12 del presente decreto, a condizione che abbiano ottenuto l'iscrizione per esame.
11. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
12. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto per la terza volta, o più, deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
13. La persona giuridica, la società e l'associazione di cui all'art. 5, comma 10, del presente decreto che alla data di entrata in vigore del medesimo non abbiano iscritto alcuno nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, debbono chiedere l'iscrizione di una persona entro novanta giorni dalla data predetta.
14. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella IX o per la tabella XI (calzature e articoli in nelle e cuoio) rilasciata prima di tale data hanno diritto, su loro richiesta, a porre in vendita i prodotti della tabella IX di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per la tabella IX esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella I o II o V o VII, o per una delle tabelle indicate nel precedente art. 58, comma 3, rilasciata prima di tale data hanno diritto a porre in vendita i prodotti della tabella la di cui all'allegato 5 al decreto stesso, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto, purché siano iscritti nel registro per i vari prodotti e la superficie di vendita sia superiore a 200 mq. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per le tabelle I, II e VI esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di «libri» hanno diritto a porre immediatamente in vendita i prodotti della tabella XIII di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella stessa e del suo contenuto. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di «oggetti preziosi» hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella XI.
Art. 64. Norme transitorie relative all'attività di somministrazione.
1. Le licenze rilasciate per la somministrazione di bevande analcooliche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e quelle rilasciate in base al disposto dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto hanno validità fino a che i rispettivi titolari non abbiano ottenuto le licenze per gli esercizi di cui alla lettera b) del citato art. 32 ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della
2. Qualora non sia stata ancora indicata la corrispondenza delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande a ciascuno dei tipi di esercizi di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del presente decreto, si deve provvedere in occasione della prima rinnovazione annuale delle stesse.
Art. 65. Norme transitorie relative all'attività ricettiva.
1. L'iscrizione nella sezione speciale dei soggetti esercenti l'attività ricettiva alla data di entrata in vigore della
2. Se all'atto del primo rinnovo annuale della licenza all'esercizio dell'attività ricettiva, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, risulti all'autorità cui la relativa domanda è presentata che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano ancora chiesto l'iscrizione nella sezione speciale, l'autorità non può provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d'iscrizione alla camera di commercio.
3. La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della
a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell'attività ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa con un contratto in corso alla data stessa;
a coloro che dimostrino di essere stati titolari di una licenza per l'esercizio dell'attività ricettiva nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge stessa.
4. La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non è sottoposta alla commissione per la tenuta del registro.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del
6. Le disposizioni sull'iscrizione nella sezione speciale contenute nell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nell'art. 19, nell'art. 20, comma 3, del presente decreto e nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano se e fino a quando la materia che ne è oggetto non sia disciplinata dalla legge regionale.
7. Qualora la legge regionale non abbia stabilito la composizione della commissione d'esame in relazione all'art. 5, lett. d), della
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono provvedere allo svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, lett. d), della
ALLEGATI 1 - 8 (Omissis)
ALLEGATO 9
TABELLA PER I TITOLARI DI FARMACIE
Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati.
Articoli per l'igiene della persona.
Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati.
Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane.
Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat.
Bilance per neonati e per adulti.
Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi.
Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa.
Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo.
Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo.
Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze.
Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati.
Polveri per acque da tavola.
Alimenti per piccoli animali.
Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti.
Insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO [7]
Articoli per fumatori.
Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici.
Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
Tessere prepagate per servizi vari.
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax).
Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.
Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.
Lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
Articoli per la cura e l'igiene della persone, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
Articoli di chincaglieria, purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società; giochi pirici.
Fiori e piante artificiali.
Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo.
Orologi a batteria in materiali non preziosi.
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.
TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
CARBURANTI [7]
Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necessaires per viaggio e per toeletta, purché in metalli e materie non preziosi.
Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare.
Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo.
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
[*] Decreto abrogato dall'art. 26 del
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[4] Comma abrogato dall'art. 4 del
[4] Comma abrogato dall'art. 4 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[6] Comma annullato dal D.P.R. 13 maggio 1996.
[6] Comma annullato dal D.P.R. 13 maggio 1996.
[7] Tabella così sostituita dall'allegato 1 al
[7] Tabella così sostituita dall'allegato 1 al