§ 18.3.5 – L. 2 febbraio 1973, n. 7.
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.3 impianti di distribuzione
Data:02/02/1973
Numero:7


Sommario
Art. 1.      I titolari delle concessioni previste dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di [...]
Art. 2.      Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio [...]
Art. 3.      Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la [...]
Art. 4.      Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è [...]
Art. 5.      I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti [...]
Art. 6. 
Art. 7.      I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di [...]
Art. 10.      I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso
Art. 11.      Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila
Art. 12.      Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e [...]


§ 18.3.5 – L. 2 febbraio 1973, n. 7. [1]

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

(G.U. 15 febbraio 1973, n. 42).

 

     Art. 1.

     I titolari delle concessioni previste dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi [2].

     I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacita volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

     Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

     I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

     Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprietà della concessionaria o appartenenti a società collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 [3].

 

          Art. 2.

     Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attività debba essere svolta in una sola o in più provincie.

     I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

     a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

     b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

     c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 3.

     Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente art. 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

     Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente art. 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

 

          Art. 4.

     Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

 

          Art. 5.

     I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

     a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;

     b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi [4].

     L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare può essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato [5].

     Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

     Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

     Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 6. [6]

     L'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai sedici litri deve corrispondere alla impresa distributrice, tramite il venditore, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare pari, per ciascuna bombola, a lire diecimila. Detto ammontare potrà essere modificato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il venditore è obbligato a richiedere le cauzioni e ne è responsabile verso l'impresa distributrice, cui deve un rendiconto mensile.

     Per ogni cauzione ricevuta il venditore deve consegnare all'utente una quietanza.

     L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli dello Stato ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri per gli adempimenti di cui al presente articolo ed al precedente art. 5, devono essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno alle tesorerie provinciali ed affluiranno al fondo di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le imprese distributrici di cui all'art. 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorità per impianti di ricevimento costiero e di stoccaggio del gas. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione può condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma.

     L'impresa distributrice deve tenere una contabilità specifica delle cauzioni, facendo risultare mediante rendiconti trimestrali, da inviare entro due mesi dalla chiusura del trimestre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il numero e l'ammontare delle quietanze rilasciate, il numero e l'ammontare delle quietanze per le quali sia stata restituita la cauzione, l'importo netto risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite corrispondente all'acquisto mensile dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonchè il numero e la qualità dei titoli acquistati.

     La cauzione è restituita all'atto della definitiva restituzione del contenitore e della relativa quietanza. In caso di dispersione o di distruzione del contenitore l'impresa distributrice ha diritto ad incamerare l'importo della cauzione.

 

          Art. 7.

     I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

     Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

 

          Art. 8. [7]

     Chiunque detenga recipienti per i gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a sedici litri deve restituire alle imprese distributrici, anche tramite il venditore, le bombole vuote nonchè quelle piene eccedenti il numero degli apparecchi di utilizzazione nella quantità massima prevista dal decreto ministeriale 23 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 28 novembre 1972.

     L'utente, per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatto, venduto ai sensi dell'art. 6 della presente legge, deve essere in possesso della quietanza di cauzione.

     E' fatto obbligo ai distributori di ricevere le bombole di cui al primo comma, anche se provenienti da altro distributore".

     Agli adempimenti previsti dal primo capoverso del comma precedente si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione un'attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto all'istruzione.

     L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

     Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

     Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

 

          Art. 10.

     I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

 

          Art. 11.

     Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [8].

     Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila [9].

     Chiunque violi le disposizioni di cui all'art, 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 [10].

     Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [11].

     (Omissis) [12].

 

          Art. 12.

     Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

     Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonchè la sospensione della concessione in caso di recidiva.


[1] Abrogata dall'art. 19 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[8] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 1 ottobre 1985, n. 539 e così ulteriormente modificato dall'art. 90 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[9] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 1 ottobre 1985, n. 539 e così ulteriormente modificato dall'art. 90 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[10] L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 7 della L. 1 ottobre 1985, n. 539.

[11] Comma così sostituito dall'art. 90 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[12] Comma abrogato dall'art. 90 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.