Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/08/1991 |
Numero: | 379 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi |
§ 98.1.9482 - D.M. 7 agosto 1991, n. 379.
Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio"
(G.U. 30 novembre 1991, n. 281)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 41 della
Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con
Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;
Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Dopo il primo comma dell'art. 59 del
"1-bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della
1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio".