§ 22.5.17 - L. 27 gennaio 1968, n. 32.
Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:27/01/1968
Numero:32


Sommario
Art. 1.      La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Per ottenere la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Ottenuta la licenza di cui all'art. 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a [...]
Art. 6.      I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la [...]
Art. 7.      Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'art. 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto art. 4, contenente l'elenco degli alimenti [...]


§ 22.5.17 - L. 27 gennaio 1968, n. 32.

Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

(G.U. 10 febbraio 1968, n. 36).

 

Art. 1.

     La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

     La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171.

     Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

 

     Art. 2. [1]

     L'autorizzazione amministrativa è concessa per l'unica voce alimenti surgelati.

 

     Art. 3.

     Per ottenere la licenza di vendita per la voce "alimenti surgelati" il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico - sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati.

 

     Art. 4. [2]

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonché le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.

 

     Art. 5.

     Ottenuta la licenza di cui all'art. 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.

 

     Art. 6.

     I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonché ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico - sanitaria.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'art. 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto art. 4, contenente l'elenco degli alimenti surgelati.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110.