§ 98.1.5827 - D.M. 17 settembre 1996, n. 561.
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1996
Numero:561


Sommario
Art. 1. Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante      1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. [...]
Art. 2. Tabella merceologica XIV      1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è sostituito dai seguenti


§ 98.1.5827 - D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

(G.U. 30 ottobre 1996, n. 255)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina del commercio";

     Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

     Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

     Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;

     A D O T T A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante

     1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

     2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.

 

          Art. 2. Tabella merceologica XIV

     1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è sostituito dai seguenti:

     " 3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformità.

     3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o più categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda è accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.".

     2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o più categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7.

     Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     ALLEGATO 1

     (art. 1, comma 1)TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

     Articoli per fumatori.

     Francobolli da collezione e articoli filatelici.

     Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.

     Tessere prepagate per servizi vari.

     Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).

     Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.

     Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.

     Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

     Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

     Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

     Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).

     Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

     Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.

     Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.

     Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

     Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

     Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

     Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

     Fiori e piante artificiali.

     Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

     Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

     Orologi a batteria in materiali non preziosi.

     Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

     TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTIDI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

     Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.

     Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

     Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

     Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare.

     Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

     Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).

     Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

     Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

     Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.

     Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

     Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).