Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 06/12/1985 |
Numero: | 699 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.89 - D.L. 6 dicembre 1985, n. 699 [1].
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 6 dicembre 1985, n. 287).
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 64.163 a L. 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentati da L. 10.000 a L. 11.250 e da L. 11.635 a L. 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.233 a L. 4.614, da L. 4.880 a L. 5.337 e da L. 13.252 a L. 14.733 per quintale.
6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della