§ 88.5.19 - Legge 13 luglio 1984, n. 312.
Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:13/07/1984
Numero:312


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, [...]
Art. 2.      Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Sono abrogate le norme recate dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.      L'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è modificato come segue:
Art. 6.      Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro [...]
Art. 7.      All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]


§ 88.5.19 - Legge 13 luglio 1984, n. 312.

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 17 luglio 1984, n. 195)

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.

     La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.

 

          Art. 2.

     Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consolidata l'esposizione debitoria degli enti e istituzioni medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie.

     L'esposizione predetta è assunta, nel limite massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

     A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti - ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

 

          Art. 3. [1]

     Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche e assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

     A tal fine gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie.

     Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi.

     Si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le norme recate dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     L'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è modificato come segue:

     all'ottavo comma, le parole: "esercizio finanziario 1984" sono sostituite dalle seguenti: "esercizio finanziario 1985".

 

          Art. 6.

     Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) di cui all'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93, nonché quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     All'onere derivante dagli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 1985, si provvede mediante utilizzo di quota parte della disponibilità esistente, sulla proiezione per gli anni 1985 e 1986, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 sul sopracitato capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, con utilizzo dell'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.