§ 94.1.576 - Legge 14 marzo 1977, n. 73.
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/03/1977
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale [...]
Art. 3.      Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, è [...]
Art. 4.      Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per [...]
Art. 5.      Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonché le pensioni a carico del fondo del personale [...]
Art. 6.      I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto [...]
Art. 7.      Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività [...]
Art. 8.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 300 miliardi, sarà ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli [...]


§ 94.1.576 - Legge 14 marzo 1977, n. 73.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.

(G.U. 21 marzo 1977, n. 77, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

     a) il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

     b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

     c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

     d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'art. 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente art. 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi.

     I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ai fini dell'art. 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

     Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura su indicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

     a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

     b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento dell'attività economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

     Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della presente legge.

     I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente art. 3, secondo e terzo comma.

 

          Art. 5.

     Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonché le pensioni a carico del fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.

     In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.

     Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista all'art. 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'art. 5 del trattato, di cui alla lettera a) del precedente art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente art. 1.

     La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente art. 1, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, secondo e terzo comma.

 

          Art. 7.

     Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente art. 1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

     Il comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione. [1]

     E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

     Il comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.

     Il comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.

     Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.

 

          Art. 8.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 300 miliardi, sarà ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

     La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni.

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilità degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la regione Friuli-Venezia Giulia deliberi di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1]  Per la proroga delle funzioni del Comitato di cui al presente articolo fino alla costituzione di un nuovo Comitato, vedi l' art. 7, comma 2, D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, l' art. 14, comma 2, L. 20 maggio 1991, n. 158 e l' art. 8, comma 1, D.L. 24 luglio 1992, n. 350. Per la composizione e le attività del Comitato Interministeriale di coordinamento, vedi l' art. 8, D.L. 24 luglio 1992, n. 350.