Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/08/1985 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27770 - D.L. 2 agosto 1985, n. 393 [1] .
Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria
(G.U. 2 agosto 1985, n. 181)
1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'art. 1 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Comma così modificato con avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 6 agosto 1985, n. 184.