§ 18.5.24 - Legge 21 luglio 1967, n. 613.
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:21/07/1967
Numero:613


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del [...]
Art. 2.      Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.
Art. 3.      Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:
Art. 4.      Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla [...]
Art. 5.      La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del [...]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza [...]
Art. 8.      Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'art. 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, [...]
Art. 9.  [6]
Art. 10.      Il permesso di prospezione non è esclusivo.
Art. 11.      Il titolare del permesso di prospezione di cui all'art. 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Art. 12.      Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.
Art. 13.      Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.
Art. 14.      Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'art. 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree [...]
Art. 15.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina [...]
Art. 18.      Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      Il titolare del permesso deve:
Art. 23.      Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Art. 24.      Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti [...]
Art. 25.      Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
Art. 26.  [17]
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con [...]
Art. 29.      La durata della concessione è di trenta anni.
Art. 30.      Il concessionario deve:
Art. 31.     
Art. 32.      Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.
Art. 33.      Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del [...]
Art. 34.      La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle [...]
Art. 35.      Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta [...]
Art. 36.      Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro [...]
Art. 37.  [25]
Art. 38.      (Omissis)
Art. 39.      I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che [...]
Art. 40.      Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari [...]
Art. 41.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del [...]
Art. 42.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della [...]
Art. 43.      La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.
Art. 44.      Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come [...]
Art. 45.  [29]
Art. 46.      I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione [...]
Art. 47.      Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.
Art. 48.      Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli [...]
Art. 49.      Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.
Art. 50.      Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il [...]
Art. 51.      I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del decreto del Presidente [...]
Art. 52.      Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla [...]
Art. 53.      Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare [...]
Art. 54.      L'aliquota in natura stabilita dall'art. 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle [...]
Art. 55.  [30]
Art. 56.      Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio [...]
Art. 57.      L'art. 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 58.      Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 59.      L'art. 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 60.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 61.      L'art. 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 62.      L'art. 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 63.      L'art. 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 64.      L'art. 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 65.      L'art. 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 66.      L'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 67.      L'art. 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituto dal seguente:
Art. 68.      L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di [...]
Art. 69.      Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:
Art. 70.      I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le [...]
Art. 71.      Le disposizioni contenute nell'art. 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte [...]
Art. 72.      L'art. 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 73.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e [...]
Art. 74.      Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente [...]
Art. 75.      La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del [...]
Art. 76.      I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e [...]
Art. 77.      Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e [...]
Art. 78.      Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1967, n. 6, sono abrogati.


§ 18.5.24 - Legge 21 luglio 1967, n. 613.

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 3 agosto 1967, n. 194)

 

Titolo I

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

 

CAPO I

DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

 

     Art. 1.

     Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

     La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

     Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

 

CAPO II

OGGETTO DEL TITOLO

 

          Art. 2.

     Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

     Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

     Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

     Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

     Le autorizzazioni e le concessioni per l'esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza dell'amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

 

          Art. 3.

     Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

     1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

     2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività;

     3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

     4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

     (Omissis) [1].

     La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

     L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

 

CAPO III

DELLA PROSPEZIONE

 

          Art. 5.

     La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'art. 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

     (Omissis) [2]

     Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

     Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

     Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

     Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

     Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

     Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

     La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     Zona A, trenta giorni;

     Zona B, otto mesi;

     Zona C, ventisei mesi;

     Zone D ed E, quattordici mesi.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'art. 5.

 

          Art. 8.

     Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'art. 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

     L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui all'art. 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'art. 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

 

          Art. 9. [6]

 

          Art. 10.

     Il permesso di prospezione non è esclusivo.

     Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

     Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

 

          Art. 11.

     Il titolare del permesso di prospezione di cui all'art. 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

     E' escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso.

 

          Art. 12.

     Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

     Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

 

          Art. 13.

     Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.

 

          Art. 14.

     Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'art. 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

     1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 9;

     2) non corrisponde il canone di cui all'art. 11;

     3) cede il permesso a terzi;

     4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.

 

CAPO IV

DEL PERMESSO DI RICERCA

 

          Art. 16.

     (Omissis) [7].

     In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

     A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

     Sono considerate domande concernenti ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

 

          Art. 17.

     La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo art. 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

     In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso.

     (Omissis) [8].

 

          Art. 18.

     Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

     I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.

     La perdita dei requisiti di cui all'art. 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

     La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

     I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

     La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'art. 41, punto 7.

 

          Art. 19.

     (Omissis) [9].

     L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

     I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

     La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

 

          Art. 20.

     (Omissis) [12].

     (Omissis) [13].

     Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

     La proroga è concessa con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

     (Omissis) [14].

 

          Art. 21.

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

     Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

     Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

     Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dall'art. 55 del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.

 

          Art. 22.

     Il titolare del permesso deve:

     1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

     2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

     3) entro quindici giorni dal ricevimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

     4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;

     5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

     6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

     7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

 

          Art. 23.

     Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

     Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.

     Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

     In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

 

          Art. 24.

     Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

 

          Art. 25.

     Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

     La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

     L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

     Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

 

          Art. 26. [17]

 

CAPO V

DELLA COLTIVAZIONE

 

          Art. 27.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

     Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

     La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

     Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

     (Omissis) [20].

     La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.

 

          Art. 28.

     L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

     I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

     Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

 

          Art. 29.

     La durata della concessione è di trenta anni.

     Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

     La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

 

          Art. 30.

     Il concessionario deve:

     1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

     2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

     3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;

     4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

     5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

     6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

 

          Art. 31.

     [Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato] [21].

     [I progetti approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359] [22].

     [Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato] [23].

     Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

     [I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto] [24].

 

          Art. 32.

     Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

     In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

 

          Art. 33.

     Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

     L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

     L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

     Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'art. 40 della presente legge.

 

          Art. 34.

     La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

     L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

     Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

     L'esenzione e applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

     Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

     La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

     Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

 

          Art. 35.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

     Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:

     uno stato patrimoniale;

     un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

     A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 36.

     Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

     L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'art 28.

     Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

 

          Art. 37. [25]

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

 

          Art. 38.

     (Omissis) [26].

     Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

     (Omissis) [27].

     Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di valersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

     (Omissis) [28].

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 39.

     I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

     I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

     L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

     Nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dell'art. 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

 

          Art. 40.

     Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle conclusioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

     Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 41.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

     1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

     2) non inizia i lavori nei termini prescritti;

     3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;

     4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;

     5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

     6) non corrisponde nei termini il canone;

     7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

     8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

     9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

 

          Art. 42.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

     1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

     2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

     3) non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria e marittima;

     4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

     5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

     6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

     7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

     8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;

     9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

 

          Art. 43.

     La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

     La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

     Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.

 

          Art. 44.

     Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge.

 

          Art. 45. [29]

 

          Art. 46.

     I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

     a) permessi di prospezione: L. 10.000;

     b) permessi di ricerca: L. 40.000;

     c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

     Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 47.

     Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

     Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purché abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

     La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e semprechè sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

     Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

     I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 48.

     Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.

 

          Art. 49.

     Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

     Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

     Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

 

          Art. 50.

     Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

 

          Art. 51.

     I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1958, n. 413, e al quadro 6 della tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, sono sostituiti con i quadri 1 e 2 della tabella C allegati alla presente legge.

 

          Art. 52.

     Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per l'attuazione del precedente art. 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 53.

     Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

 

          Art. 54.

     L'aliquota in natura stabilita dall'art. 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.

 

          Art. 55. [30]

 

Titolo II

Modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6

 

CAPO I

DELLA PROSPEZIONE

 

          Art. 56.

     Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

     L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.

 

CAPO II

DEL PERMESSO DI RICERCA

 

          Art. 57.

     L'art. 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

     Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto è approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

     In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

     A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

     Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi" [31] .

 

          Art. 58.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.

     Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato".

 

          Art. 59.

     L'art. 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

     I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

     La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa".

 

          Art. 60.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La durata del permesso è di quattro anni".

 

          Art. 61.

     L'art. 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

     Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.

     Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

     In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

 

CAPO III

DELLA COLTIVAZIONE

 

          Art. 62.

     L'art. 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

     L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

     La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

     Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

     La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

     La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso".

 

          Art. 63.

     L'art. 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati.

     I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

     Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione".

 

          Art. 64.

     L'art. 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La durata della concessione è di trenta anni.

     Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

     La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi".

 

          Art. 65.

     L'art. 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

     In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

 

          Art. 66.

     L'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

     L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo".

 

          Art. 67.

     L'art. 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituto dal seguente:

     "Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

     L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'art. 14".

 

          Art. 68.

     L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

     L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato art. 34.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

 

          Art. 69.

     Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

     "L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

     Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

     I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

     Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge".

 

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 70.

     I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 27 della presente legge.

 

          Art. 71.

     Le disposizioni contenute nell'art. 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

 

          Art. 72.

     L'art. 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente art. 35.

     Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

     Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 73.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 74.

     Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente art. 70.

     I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'art. 59.

     Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 59 della presente legge.

     In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

     La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

     Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 75.

     La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente art. 70.

     Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'art. 63 della presente legge.

     In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'art. 63 della presente legge.

     La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.

     Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 76.

     I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a più soggetti, ai sensi del precedente art. 70.

     Si applica la disposizione dell'art. 69, penultimo comma.

 

          Art. 77.

     Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

     Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

     Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti.

     Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente art. 59.

     Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

     I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente art. 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie.

 

          Art. 78.

     Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1967, n. 6, sono abrogati.

 

 

     Tabella A

     Circoscrizioni territoriali delle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi - (Articolo 43 della legge)

 

     Sezione di Bologna: oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

     Sezione di Roma: oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e delle isole Ponziane, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

     Sezione di Napoli: oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonché della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, Lampione e Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

 

 

     Tabella B

     Delimitazione dei compartimenti marittimi - (Coordinate geografiche dei punti sulla costa e dei punti a 6 mg dalla stessa) (Articolo 44 della legge)

 

     Imperia-Savona - Cervo (incluso per Imperia, escluso per Savona):

     lat.: 43° 56' 15'' N. - long.: 08° 08' 05'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 43° 51' 20'' N. - long.: 08° 12' 48'' E.

     (Carta N. 1 I.I.)

     Savona-Genova - Varazze (incluso per Savona, escluso per Genova):

     lat.: 44° 22' 46'' N. - long.: 08° 38' 00'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 44° 17' 18'' N. - long.: 08° 41' 36'' E.

     (Carta N. 2 I.I.)

     Genova-La Spezia - Moneglia (inclusa per Genova, esclusa per La Spezia):

     lat.: 44° 13' 12'' N. - long. 09° 30' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 44° 08' 18'' N. - long.: 09° 25' 60'' E.

     (Carta N. 3 I.I.)

     La Spezia-Viareggio - Torrente Parmignola:

     lat.: 44° 02' 40'' N. - long.: 10° 01' 12'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 43° 57' 15'' N. - long.: 09° 57' 18'' E.

     (Carta N. 115 I.I.)

     Viareggio-Livorno - Comune di Vecchiano (escluso per Viareggio, incluso per Livorno):

     lat.: 43° 48' 55'' N. - long.: 10° 15' 42'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat. 43° 47' 48'' N. - long.: 10° 07' 35'' E.

     (Carta N. 3 I.I.)

     Livorno-Civitavecchia - Foce del Chiarone:

     lat.: 42° 22' 48'' N. - long.: 11° 26' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 42° 17' 18'' N. - long.: 11° 23' 30'' E.

     (Carta N. 6 I.I.)

     Del Compartimento di Livorno fanno parte le isole Gorgona, Giglio, Giannutri e le Formiche di Grosseto. Compartimento di Portoferraio - Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse: Gorgona, Giglio, Giannutri e Formiche di Grosseto.

     Congiungenti dei seguenti punti:

     Punto A) - Punto di mezzo della congiungente Capo della Vita (Elba)-Punta Falcone nel Canale di Piombino:

     lat.: 42° 54' 10'' N. - long.: 10° 27' 20'' E.

     Punto B) - mg. 7,2 a W. di Punta Pero (Elba) fino al punto di coordinate:

     lat.: 42° 50' 50'' N. - long. 10° 36' 38'' E.

     (per comprendervi gli isolotti Palmaiola e Cerboli).

     Punto C) - mg. 6 ad E. del promontorio più a levante dell'isola di Montecristo di coordinate:

     lat.: 42° 19' 30'' N. - long.: 10° 28' 10'' E.

     Punto D) - mg. 6 a S. del promontorio più meridionale della stessa isola; di coordinate:

     lat.: 42° 12' 25'' N. - long.: 10° 18' 48'' E.

     Punto E) - mg. 6 a W. dal fanale dello scoglio Africa delle Formiche di Montecristo, di coordinate:

     lat.: 42° 21' 30'' N. - long.: 10° 03' 50'' E.

     Punto F) - mg. 6 a W. della Punta Libeccio dell'isola di Pianosa, di coordinate:

     lat.: 42° 35' 00' N. - long. 09° 54' 40'' E.

     Punto G) - mg. 6 a W. della Punta del Trattoio dell'isola di Capraia, di coordinate:

     lat.: 43° 01' 15'' N. - long. 09° 39' 25'' E.

     Punto H) - mg. 6 a N. della Punta della Teia della stessa isola, di coordinate:

     lat.: 43° 10' 24'' N. - long.: 09° 49' 35'' E.

     Il poligono si chiude congiungendo il punto H) con il punto A).

     (Carte n. 4, 5 e 913 I.I.)

     Civitavecchia-Roma - Fosso Cupino:

     lat.: 41° 55' 30'' N. - long. 12° 07' 40'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 41° 50' 48'' N. - long.: 12° 02' 48'' E.

     (Carta N. 7 I.I.)

     Roma-Gaeta - Comune di Terracina (incluso per Roma, escluso per Gaeta) - Fosso dell'Annunziata:

     lat.: 41° 17' 45'' N. - long.: 13° 16' 55'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 41° 11' 40'' N. - long.: 13° 16' 55'' E.

     (Carta N. 9 I.I.)

     Del compartimento di Gaeta fanno parte le isole Pontine che sono state incluse nelle acque di detto Compartimento congiungendo il punto a 6 mg. dalla costa di cui sopra, fino al punto sito a 6 mg. a N. della Punta Tramontana dell'Isola di Palmarola, di coordinate:

     lat.: 41° 02' 54'' N. - long.: 12° 51' 18'' E.

     (limite settentrionale).

     Gaeta-Napoli - Foce del Garigliano:

     lat.: 41° 13' 18'' N. - long.: 13° 45' 50'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat. 41° 08' 52'' N. - long.: 13° 40' 27'' E.

     (Carta N. 9 I.I.)

     Il limite a levante delle isole Pontine, appartenenti al Compartimento di Gaeta, è dato dalla congiungente il punto a mg. 6 dalla costa di cui sopra col punto sito a mg. 6 ad E. dell'isola di Santo Stefano, di coordinate:

     lat.: 40° 47' 18'' N. - long. 13° 35' 35'' E.

     Napoli-Torre del Greco - Portici (escluso per Napoli, incluso per Torre del Greco):

     lat.: 40° 49' 16'' N. - long.: 14° 19' 20'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 45' 00'' N. - long. 14° 13' 50'' E.

     (il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Sud-Est di Capo Miseno).

     (Carta N. 127 I.I.)

     Torre del Greco-Castellammare di Stabia - Torre del Greco (incluso per Torre del Greco, escluso per Castellammare di Stabia):

     lat: 40° 45' 02'' N. - long.: 14° 25' 41'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 41' 25'' N. - long.: 14° 19' 22'' E.

     (il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Nord della Bocca Piccola fra Capri e Punta della Campanella).

     (Carta N. 127 I.I.)

     Castellammare di Stabia-Salerno - Positano (escluso per Castellammare di Stabia, incluso per Salerno):

     lat.: 40° 37' 10'' N. - long. 14° 28' 15'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 32' 20'' N. - long.: 14° 32' 56'' E.

     (Carta N. 10 I.I.)

     Salerno-Vibo Valentia - Comune di Sapri (incluso per Salerno, escluso per Vibo Valentia).

     Limite sulla costa: Punta di Mezzanotte:

     lat.: 40° 02 36 N. - long.: 15° 38 36 E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 39° 59' 00'' N. - long.: 15° 32' 15'' E.

     (Carta N. 11 I.I.)

     Vibo Valentia-Reggio Calabria - Comune di Nicotera (incluso per Vibo Valentia, escluso per Reggio Calabria).

     Limite sulla costa: foce del fiume Mesima:

     lat.: 38° 30' 10'' N. - long. 15° 55' 08'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 38° 30' 10'' N. - long.: 15° 47' 30'' E.

     (Carta N. 13 I.I.)

     Reggio Calabria-Crotone - Foce fiumara Assi (esclusa per Reggio Calabria, inclusa per Crotone):

     lat.: 38° 27' 12'' N. - long.: 16° 35' 06'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 38° 27' 12'' N. - long.: 16° 42' 42'' E.

     (Carta N. 24 I.I.)

     Crotone-Taranto - Nova Siri (esclusa per Crotone, inclusa per Taranto):

     lat.: 40° 06' 52'' N. - long.: 16° 38' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 02' 20'' N. - long.: 16° 43' 33'' E.

     (Carta N. 26 I.I.)

     Taranto-Brindisi - Punta Presutto (o Prosciutto) (esclusa per Taranto, inclusa per Brindisi).

     Sul versante occidentale di detta Punta:

     lat.: 40° 17' 35'' N. - long.: 17° 45' 50'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 12' 24'' N. - long.: 17° 41' 48'' E.

     (Carta N. 27 I.I.)

     Brindisi-Bari - Fasano (incluso per Brindisi, escluso per Bari):

     lat.: 40° 53' 30'' N. - long. 17° 23' 25'' E.

     Coordinate a 6 mg dalla costa:

     lat.: 40° 58' 15'' N. - long.: 17° 28' 20'' E.

     (Carta N. 30 I.I.)

     Bari-Molfetta - Giovinazzo (escluso per Bari, incluso per Molfetta):

     lat.: 41° 10' 12'' N. - long.: 16° 43' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 41° 14' 54'' N. - long.: 16° 48' 24'' E.

     (Carta N. 31 I.I.)

     Molfetta-Manfredonia - Margherita di Savoia (esclusa per Molfetta, inclusa per Manfredonia).

     Foce del fiume Ofanto:

     lat.: 41° 21' 50'' N. - long. 16° 12' 21'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 41° 26' 27'' N. - long.: 16° 17' 14'' E.

     (Carta N. 31 I.I.)

     (Del Compartimento marittimo di Manfredonia fanno parte le isole Tremiti).

     Manfredonia-Pescara - Foce del Saccione (inclusa per Manfredonia, esclusa per Pescara):

     lat.: 41° 55' 33'' N. - long.: 15° 08' 20'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 42° 01' 33'' N. - long.: 15° 08' 20'' E.

     (Carta N. 33 I.I.)

     Pescara-Ancona - Foce del Tronto (esclusa per Pescara, inclusa per Ancona):

     lat.: 42 53 36 N. - long.: 13 55 20 E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 42° 55' 30'' N. - long.: 14° 03' 05'' E.

     (Carta N. 34 I.I.)

     Ancona-Rimini - Foce del Cesano (esclusa per Ancona, inclusa per Rimini):

     lat.: 43° 45' 00'' N. - long.: 13° 10' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 43° 49' 45'' N. - long.: 13° 15' 40'' E.

     (Carta N. 36 I.I.)

     Rimini-Ravenna - Comune di Cesenatico (incluso per Rimini, escluso per Ravenna).

     Foce dello scolo Tagliata:

     lat.: 44° 13' 18'' N. - long.: 12° 23' 18'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 44° 16' 15'' N. - long.: 12° 30' 30'' E.

     (Carta N. 37 I.I.)

     Ravenna-Chioggia - Foce del Po di Goro (inclusa per Ravenna, esclusa per Chioggia):

     lat.: 44° 47' 30'' N. - long.: 12° 24' 06'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 44° 46' 20'' N. - long.: 12° 32' 30'' E.

     (Carta N. 38 I.I.)

     Chioggia-Venezia - Pellestrina (esclusa per Chioggia, inclusa per Venezia) e diga nord del porto di Chioggia (compresa per Chioggia, esclusa per Venezia).

     Coordinate del fanale sulla diga N. del porto di Chioggia:

     lat.: 45° 14' 00'' N. - long.: 12° 19' 00'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 45° 13' 18'' N. - long.: 12° 17' 30'' E.

     (Carta N. 38 I.I.)

     Venezia-Monfalcone - Foce del Tagliamento:

     lat. 45° 38' 30'' N. - long.: 13° 06' 06'' E.

     Coordinate a 6 mg dalla costa:

     lat.: 45° 34' 06'' N. - long.: 13° 12' 00'' E.

     (Carta N. 39 I.I.)

     Monfalcone-Trieste - Foce del Timavo (asse mediano):

     lat.: 45° 46' 48'' N. - long.: 13° 34' 57 '' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 45° 40' 52'' N. - long.: 13° 36' 24'' E.

     (Carta N. 39 I.I.)

     Cagliari-Olbia a levante: Punta di Monte Petrosu:

     lat.: 40° 51' 14'' N. - long.: 09° 39' 55'' E.

     Congiungente detto punto con quello a N. dell'isola Cana:

     lat.: 40° 52' 10'' N. - long.: 09° 40' 42'' E.

     e successiva congiungente dal punto a N. dell'isola di Cana a quello posto a 6 mg. dal punto di mezzo fra l'isola Proratora e il promontorio S. dell'isola Molara, di coordinate:

     lat.: 40° 48' 50'' N. - long.: 09° 51' 00'' E.

     (Carta N. 43 I.I.)

     a ponente: Punta Tangone:

     lat.: 40° 24 16 N. - long.: 08° 24 03 E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 40° 24' 16'' N. long.: 08° 16' 10'' E.

     (Carta N. 395 I.I.)

     Palermo-Messina - Foce del fiume Pollina:

     lat.: 38° 01' 06'' N. - long.: 14° 10' 40'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 38° 07' 06'' N. - long.: 14° 10' 40'' E.

     (Carta N. 15 I.I.)

     (Del Compartimento marittimo di Messina fanno parte le isole Eolie).

     Messina-Catania - Foce del fiume Alcantara:

     lat.: 37° 48' 54'' N. - long.: 15° 16' 24'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 37° 45' 18'' N. - long.: 15° 22' 30'' E.

     (Carta N. 22 I.I.)

     Catania-Siracusa - Foce del fiume Lentini (in vicinanza della foce assume il nome di San Leonardo):

     lat.: 37° 20' 30'' N. - long.: 15° 05' 42'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 37° 20' 30'' N. - long.: 15° 13' 15'' E.

     (Carta N. 22 I.I.)

     Siracusa-Porto Empedocle - Foce del fiume Dirillo:

     lat.: 37° 00' 00'' N. - long.: 14° 20' 30'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 36° 56' 00'' N. - long.: 14° 14' 48'' E.

     (Carta N. 20 I.I.)

     (Del Compartimento marittimo di Porto Empedocle fanno parte le isole Lampedusa e Linosa).

     Porto Empedocle-Trapani - Foce del fiume Belice:

     lat.: 37° 34' 50'' N. - long.: 12° 52' 00'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 37° 28' 55'' N. - long.: 12° 50' 35'' E.

     (Carta N. 18 I.I.)

     (Del Compartimento marittimo di Trapani fanno parte le isole Egadi e Pantelleria).

     Trapani-Palermo - Comune di Balestrate (escluso per Trapani, incluso per Palermo).

     Foce del fiume Finocchio o Calatubo:

     lat.: 38° 02' 23'' N. - long. 12° 58' 43'' E.

     Coordinate a 6 mg. dalla costa:

     lat.: 38° 07' 50'' N. long.: 12° 55' 30'' E.

     (Carta N. 17 I.I.)

     (Del Compartimento marittimo di Palermo fa parte l'isola di Ustica).

 

 

     Tabella C - (Articolo 51 della legge)

 

     Quadro n. 1

     CORPO DELLE MINIERE

     RUOLO DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI

 

Carriera direttiva

 

Ex coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

670

Direttore

1

 

 

 

 

     È attribuito il trattamento economico della qualifica superiore corrispondente all'ex coefficiente 900, dopo tre anni di servizio effettivo nella qualifica di direttore.

 

     Quadro n. 2

     CORPO DELLE MINIERE

     RUOLO TECNICO

 

Carriera di concetto

 

Ex coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

 

 

 

500

Periti capi

7

402

Periti superiori

20

325

Periti principali

32

271

Periti

 

229

Periti aggiunti

97

202

Vice Periti

 

 

 

156

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[2]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 4 giugno 1973, n. 443 ed abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[4]  Comma abrogato dall'art. 41 del  D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[5]  Articolo modificato dall'art. unico della L. 4 giugno 1973, n. 443 ed abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[6]  Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336 ed abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[7]  Comma sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336 ed abrogato dall'art. 14 dellaL. 9 gennaio 1991, n. 9.

[8]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[9]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[10]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[11]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[12]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[13]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[14]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[15]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[16]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[18]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[19]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[20]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[22] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[23] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[24] Comma abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[26]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[27]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[28]  Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484.

[30]  Articolo abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[31]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1336.