Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 28/07/2016 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 5. Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 6. Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 7. Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 8. Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 10. Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 |
Art. 12. Disposizioni transitorie |
§ 41.7.362 - L.C. 28 luglio 2016, n. 1.
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
(G.U. 8 agosto 2016, n. 184)
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della
1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Art. 2. Modifica all'articolo 7 della
1. Al numero 3) dell'articolo 7 della
Art. 3. Modifica all'articolo 10 della
1. Al primo comma dell'articolo 10 della
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Art. 5. Modifica all'articolo 15 della
1. Al secondo comma dell'articolo 15 della
Art. 6. Modifica all'articolo 27 della
1. All'articolo 27 della
Art. 7. Modifica all'articolo 51 della
1. Al primo comma dell'articolo 51 della
Art. 8. Modifica all'articolo 54 della
1. All'articolo 54 della
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 59 della
1. L'articolo 59 della
Art. 10. Modifica all'articolo 62 della
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 66 della
1. All'articolo 66 della
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma è abrogato.
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.