§ 3.3.36 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 26.
Norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:01/10/2002
Numero:26


Sommario
Art.  1. (Definizione dell'attività)
Art. 2.  (Esercizio dell'attività di tassidermia)
Art. 3.  (Esame di abilitazione)
Art. 4.  (Oggetto dell'attività di tassidermia)
Art. 5.  (Autorizzazioni in deroga)
Art. 6.  (Adempimenti e obblighi)
Art. 7.  (Sanzioni)
Art. 8.  (Regolamento di attuazione)
Art. 9.  (Norma transitoria)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Abrogazioni)


§ 3.3.36 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 26. [1]

Norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia.

(B.U. 7 ottobre 2002, n. 40 – S.S. n. 17).

 

Art. 1. (Definizione dell'attività)

1. Ai fini della presente legge, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonché al restauro di fauna già preparata nel rispetto della legislazione in materia.

 

     Art. 2. (Esercizio dell'attività di tassidermia)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Regione, non è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione regionale.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'articolo 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione.

 

     Art. 3. (Esame di abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia, nominata dal Presidente della Regione.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, ed è composta da:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di presidente;

b) due esperti in materia venatoria, di cui uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative.

3. Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma 1 sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui all'articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta l'indennità di presenza secondo le norme vigenti in materia.

 

     Art. 4. (Oggetto dell'attività di tassidermia)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;

e) salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.

 

     Art. 5. (Autorizzazioni in deroga)

1. La Regione può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali.

2. La Regione rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata. In caso di diniego, la Regione provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali la Regione ha autorizzato la preparazione tassidermica sono affidati al privato.

 

     Art. 6. (Adempimenti e obblighi)

1. Il tassidermista annota giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Regione, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare indica la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità della persona che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

2. Il tassidermista inoltre compila apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dalla persona che ha consegnato l'animale, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1. Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario delle spoglie e una inviata alla Regione entro quarantotto ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni è apposto un contrassegno inamovibile con gli estremi del tassidermista e del laboratorio in cui è avvenuta la lavorazione, nonché, nelle ipotesi di soggetti appartenenti a specie protette, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione.

4. La Regione può richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente la Regione rimborsa al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale sia richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Regione e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e al deposito degli animali preparati o da preparare.

7. Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione regionale e agli organi e agenti di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, al deposito degli animali preparati o da preparare, e del registro di cui al comma 1..

8. È vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero.

 

     Art. 7. (Sanzioni)

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia in violazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di un anno.

2. L'esercizio amatoriale della tassidermia in violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro e con la sospensione dell'autorizzazione per il periodo minimo di cinque anni.

3. Le violazioni di ogni altro obbligo previsto dalla presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione pecuniaria da 250 euro a 500 euro per ogni esemplare di fauna appartenente ad una specie protetta;

b) sanzione pecuniaria da 150 euro a 300 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie cacciabili e alle specie provenienti dall'estero di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) sanzione pecuniaria da 50 euro a 100 euro per ogni esemplare di fauna appartenente alle specie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro che detengono esemplari imbalsamati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.

5. È punita con la revoca dell'autorizzazione la recidiva violazione delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2; il rilascio di una nuova autorizzazione è ammesso a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

 

     Art. 8. (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalità di nomina della relativa Commissione esaminatrice;

b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della Regione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;

c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;

d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;

 

     Art. 9. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, l'abilitazione professionale e l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, non sono richieste a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno tre anni, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione regionale all'attività di tassidermia.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 11 e 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;

b) articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 22;


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 11 marzo 2016, n. 3.