Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 06/11/2000 |
Numero: | 347 |
Sommario |
Art. 1. Articolazione del Ministero |
Art. 2. Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti |
Art. 3. Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione |
Art. 4. Dipartimento per i servizi nel territorio |
Art. 5. Servizi. |
Art. 6. Uffici scolastici regionali |
Art. 7. Conferenza permanente dei dirigenti generali |
Art. 8. Ruolo del personale e dotazione organica |
Art. 9. Abrogazioni |
§ 80.9.409 - D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347. [1]
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
(G.U. 27 novembre 2000, n. 277)
Art. 1. Articolazione del Ministero
1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", è articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3 e 4.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della
6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente regolamento aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali si provvede con le modalità previste dall'articolo 19 del
Art. 2. Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del
Art. 3. Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento del personale della scuola;
c) Direzione generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art. 4. Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;
b) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati;
c) Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione;
d) Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.
2. La Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del
3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.
Art. 5. Servizi.
1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei Capi dei Dipartimenti.
2. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; attende ai servizi generali dell'amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale; dà consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alla scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del
4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6. Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con
2. L'ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del
5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con
7. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.
Art. 7. Conferenza permanente dei dirigenti generali
1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici. La conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è assicurato dall'ufficio di Gabinetto.
Art. 8. Ruolo del personale e dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal
a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 2 unità;
b) relativamente al personale dirigenziale da preporre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è rideterminata nel numero di 28 unità;
c) relativamente al restante personale con qualifica dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;
d) relativamente alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate tabelle A e B.
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del
3. La dotazione organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del
4. L'attuazione del presente regolamento non può comunque comportare aggravi di spesa.
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della
Tabella A (Articolo 8, comma 3)
Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale
Area A |
650 |
|
|
B1 |
818 |
B2 |
2000 |
B3 |
2167 |
Totale area B |
4985 |
|
|
C1 |
1865 |
C2 |
1500 |
C3 |
1000 |
Totale area C |
4365 |
Totale |
10.000 |
Tabella B (Articolo 8, comma 3)
Tabella della dotazione organica del personale non dirigenziale articolata per Amministrazione centrale e periferica |
Amm.ne Centrale |
Amm.ne Periferica |
Totale |
|
|
|
|
Area A |
110 |
540 |
650 |
|
|||
B1 |
124 |
694 |
818 |
B2 |
316 |
1684 |
2000 |
B3 |
343 |
1824 |
2167 |
Totale area B |
783 |
4202 |
4985 |
|
|||
C1 |
373 |
1492 |
1865 |
C2 |
300 |
1200 |
1500 |
C3 |
194 |
806 |
1000 |
Totale area C |
867 |
3498 |
4365 |
|
|||
Totale |
1760 |
8240 |
10000 |
[1] Abrogato dall'art. 11 del