§ 1.3.69 - L.R. 2 luglio 2014, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:02/07/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35
Art. 2.  Norma finale


§ 1.3.69 - L.R. 2 luglio 2014, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

(G.U.R. 11 luglio 2014, n. 28 - S.O. n. 1)

 

     Art. 1. Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35

1. Alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma la parola ‘quindici’ è sostituita dalla parola “trenta”;

2) al primo comma dopo le parole ‘organo proponente’ sono aggiunte le parole ‘, che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza’;

3) alla fine del primo comma sono aggiunti i seguenti periodi:

‘Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla Commissione legislativa e può essere prorogato secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresì, le disposizioni del predetto Regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l’espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere è sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni.’;

b) al primo comma dell'articolo 4 le parole ‘maggioranza dei due terzi dei suoi componenti’ sono sostituite dalle parole ‘maggioranza dei suoi componenti’;

c) alla fine del comma 2 bis dell’articolo 6 è aggiunto il seguente periodo:

‘Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla Commissione di cui all'articolo 1.’.

 

          Art. 2. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.