Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2009 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato |
Art. 2. Proroga dei contratti del personale del CEFPAS |
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto) |
Art. 4. Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006 |
Art. 5. Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo |
Art. 6. Modifiche alla Tabella "G" allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 |
Art. 7. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione |
Art. 8. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione |
Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario |
Art. 10. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura |
Art. 11. Interventi in favore dell’Esa |
Art. 12. Norme in materia di politiche del lavoro |
Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica |
Art. 14. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione |
Art. 15. Trasporto ordini di accreditamento |
Art. 16. Effetti della manovra |
Art. 17. Abrogazioni e modifiche di norme |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 5.3.403 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.
Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.
(G.U.R. 31 dicembre 2009, n. 61)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE
Art. 1. Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della
3. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l’anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della
4. Nelle more dell’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all’articolo 12 della
5. Per l’esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l’importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell’articolo 15 della
6. A decorrere dall’1 gennaio 2010, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell’articolo 1 della
7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell’articolo 15 della
c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008. 8. Per le finalità del comma 7, per l’esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 2. Proroga dei contratti del personale del CEFPAS
1. Per assicurare la continuità dell’azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell’articolo 25 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 4. Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006
1. In relazione alla chiusura del Programma operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-2006, le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 2009, vigenti al 30 settembre 2009 a fronte delle quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono considerate eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio della Regione dell’esercizio finanziario 2009.
2. Le amministrazioni regionali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto motivato, da registrarsi presso le competenti ragionerie centrali, possono disporre il mantenimento degli impegni cui corrispondano eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Le risorse rinvenienti dall’applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, nonché le risorse liberate realizzate sugli assi del POR Sicilia Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006, sono destinate al finanziamento del piano formativo 2010 predisposto ai sensi della
Titolo II
INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER L'ANNO 2009
Art. 5. Contributo straordinario all’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo
1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2009, ad erogare un ulteriore contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008.
Art. 6. Modifiche alla Tabella "G" allegata alla
1. Alla Tabella "G" allegata alla
Art. 7. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 8. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata Tabella "C", che costituisce parte integrante della presente legge, discendenti dagli articoli 5, 6 e 9.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, LAVORO E URBANISTICA
Art. 9. Modifiche all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
"b bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal
b) alla lettera a) del comma 6, le parole "8.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.000 migliaia di euro";
c) alla lettera b) del comma 6, le parole "12.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "6.000 migliaia di euro";
d) dopo la lettera b) del comma 6 è aggiunta la seguente:
"b bis) 10.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b bis)".
Art. 10. Modifiche all’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal
4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con
5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.
6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell’articolo 63 della
Art. 11. Interventi in favore dell’Esa
1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 della
Art. 12. Norme in materia di politiche del lavoro [1]
1. Al fine dell’ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del comma 6 dell’articolo 45 della
Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica
1. Il comma 3 dell’art. 59 della
"3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del
Titolo IV
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO PROVVISORIO PER L’ANNO 2010
Art. 14. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della
2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 15. Trasporto ordini di accreditamento
1. Al comma 5 dell’art. 13 della
a) prima delle parole "possono essere trasportati" aggiungere la parola "non";
b) le parole "per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati" sono soppresse.
2. Al comma 6 dell’art. 13 della
a) la parola "sono" è sostituita con le parole "non possono essere";
b) le parole "sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12" sono soppresse.
3. All’art. 13 della
"6 bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell’esercizio, a norma del comma 4 dell’articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell’esercizio finanziario successivo.".
Art. 16. Effetti della manovra
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto "Effetti della manovra per il triennio 2009-2011", che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 17. Abrogazioni e modifiche di norme
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
3. Al comma 24 dell’articolo 1 della
a) le parole "dall’1 gennaio 2011" sono sostituite dalle parole "dall’1 gennaio 2012";
b) le parole "Entro l’esercizio 2009" sono sostituite dalle parole "Entro l’esercizio 2010".
4. Al comma 2 quinquies dell’articolo 23 della
Art. 18. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui ai Titoli I e IV della presente legge si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATI
Variazioni di bilancio
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della