Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 09/12/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari Sicilia |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 3.18.106 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 23.
Acquisto di servizi dalle società partecipate.
(G.U.R. 13 dicembre 2013, n. 55)
Art. 1. Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari Sicilia
1. La spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b) della
1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali [1].
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l’importo corrispondente, dell’accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato regionale dell’economia (UPB 4.2.1.5.2).
3. I contratti di servizio, stipulati dall’Amministrazione regionale con le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l’obbligo dell’adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l’anno di riferimento, da attuare anche mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle società medesime.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 71 della